Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-09-29, n. 201704178

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza cautelare 2017-09-29, n. 201704178
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201704178
Data del deposito : 29 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2017

N. 03578/2017 REG.RIC.

N. 04178/2017 REG.PROV.CAU.

N. 03578/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3578 del 2017, proposto da Ministero della difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;


contro

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G V e N T, con domicilio eletto presso lo studio G V in Roma, Lungotevere dei Mellini, 17;

per la riforma

dell’ordinanza cautelare del T.a.r. per il Lazio – Sede di Roma, Sez. I- bis n. 1343 del 17 marzo 2017, resa tra le parti, concernente trasferimento;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2017 il consigliere Luca Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Viglione e l’avvocato dello Stato Pampanelli;


Rilevato anzitutto che, già prima dell’emanazione del codice dell’ordinamento militare, la prima assegnazione di sede di servizio al termine di una fase di addestramento o formazione non costituiva, per consolidata giurisprudenza, un’ipotesi di trasferimento (Cons. Stato, Sez. IV, 24 febbraio 2006, n. 813;
14 maggio 2007, n. 2382;
6 maggio 2010, n. 2621);

Ritenuto, più in generale, che il trasferimento di un Militare costituisce esercizio di un potere di ordine teso alla soddisfazione primaria dell’interesse pubblico, come tale strutturalmente estraneo alla disciplina della l. n. 241 del 1990 (cfr. art. 1349 cod. ord. mil.);

Osservato, nella specie, che l’assegnazione presso il Reggimento “Aosta” di Palermo consegue all’applicazione dei criteri di massima previamente cristallizzati nella pianificazione d’impiego, conformemente alle previsioni del vigente testo dell’art. 976, comma 1, cod. ord. mil., da ultimo novellato con d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8;

Rilevato, in proposito, che non palesa, allo stato sommario della cognizione, abnorme irragionevolezza la valorizzazione del diversificato bagaglio professionale del ricorrente ed il riferimento alla graduatoria di merito finale dell’Accademia Militare, anche in considerazione del fatto che le sopravvenute esigenze personali del Militare non possono prevalere né condizionare il perseguimento del fondamentale interesse pubblico rappresentato dall’ottimale articolazione territoriale, organizzativa ed operativa dell’apparato militare;

Ritenuto, pertanto, che l’appello cautelare meriti accoglimento, ferma restando la data indicata dal Tribunale per la trattazione nel merito, ove potrà essere scrutinata con il necessario approfondimento – tenendo in debito conto la strutturale preminenza dell’interesse pubblicistico nella specie perseguito dall’Amministrazione, la natura giuridica degli atti a tale fine emanati e l’attuale formulazione dell’art. 976, comma 1, cod. ord. mil. – la questione dell’incidenza, sulla legittimità della valutazione amministrativa sub judice , delle sopravvenienze familiari (matrimonio e nascita di prole) e professionali (promozione al grado di Maggiore in posizione poziore rispetto agli Ufficiali

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