Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-01, n. 201504081

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2015-09-01, n. 201504081
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504081
Data del deposito : 1 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08403/2014 REG.RIC.

N. 04081/2015REG.PROV.COLL.

N. 08403/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello n. 8403 del 2014, proposto da
Provincia di Como, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti L F L e R T, ed elettivamente domiciliata presso il primo dei difensori in Roma, piazza della Marina n. 1, come da mandato in calce al ricorso introduttivo;

contro

Comune di Lomazzo, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Lombardia, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;

nei confronti di

Rampinini Fratelli s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Lavatelli, Vincenzo Latorraca e Cristina Della Valle, ed elettivamente domiciliata presso quest’ultima in Roma, via Merulana n. 34, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
Giampiero Colmegna, Bernardina Borghi, Umberto Somaini, Giuseppe Somaini, Antonio Somaini, Carlo Somaini, Battista Somaini, Eugenio Somanini, Giulia Somaini, Pietro Somaini, Somaini Luisa, Cesare Somanini e Emilia Rusconi, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 1342 del 26 maggio 2014, resa tra le parti, concernente l’impugnazione parziale del piano di governo del territorio per contrasto con il piano territoriale di coordinamento provinciale


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rampinini Fratelli s.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2015 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti gli avvocati Ruggero Tumbiolo e Mario Lavatelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 8403 del 2014, la Provincia di Como propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 1342 del 26 maggio 2014 con la quale è stato respinto, dichiarando contestualmente inammissibile il ricorso incidentale ivi proposto, il ricorso dato contro il Comune di Lomazzo, la Regione Lombardia, la Rampinini Fratelli s.r.l. nonché

contro

Giampiero Colmegna, Bernardina Borghi, Umberto Somaini, Giuseppe Somaini, Antonio Somaini, Carlo Somaini, Battista Somaini, Eugenio Somanini, Giulia Somaini, Pietro Somaini, Somaini Luisa, Cesare Somanini e Emilia Rusconi, per l'annullamento:

- della delibera n. 49 del 18.12.2012 del Consiglio Comunale del Comune di Lomazzo e dei relativi atti ed elaborati costituenti il Piano di Governo del Territorio (PGT);

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso al provvedimento suddetto, compresa la delibera n. 26 del 17 luglio 2012 del Consiglio Comunale del Comune di Lomazzo di adozione del PGT;

- degli atti facenti parte del procedimento di valutazione ambientale strategica, compresi: la delibera G.C. n. 57 dell'8.4.2008 e la delibera G.C. del 19.4.2011, nella parte in cui individuano l'autorità competente;
le dichiarazioni di sintesi prot. n. 10569 del 10.7.2012;
la dichiarazione di sintesi finale prot. n. 18337 dell'11 maggio 2012;
il parere motivato prot. n. 10570 del 10.7.2012;
il parere motivato prot. n. 18336 del 2012.

Il giudice di prime cure ha così ricostruito in fatto la vicenda:

“Con deliberazione del Consiglio n. 49 del 18.12.2012, il Comune di Lomazzo (CO), approvava in via definitiva il Piano di Governo del Territorio (PGT), vale a dire lo strumento urbanistico generale del Comune, ai sensi della legge regionale della Lombardia n. 12/2005.

Contro la suddetta delibera ed altri atti del procedimento di approvazione – fra cui la pregressa delibera di adozione del Piano – era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva, da parte della Provincia di Como.

Questi, in sintesi, i motivi di gravame:

1) violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 13, 15 e 18 LR 12/2005, carenza di potere, violazione e falsa applicazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

2) violazione e falsa applicazione degli articoli 2, 13, 15 e 18 LR 12/2005 sotto altro profilo, carenza assoluta di potere, sviamento di potere;

3) eccesso di potere per difetto e/o travisamento dei presupposti di diritto, incompetenza, violazione dell’art. 3 L. 241/1990, illogicità, travisamento e/o difetto dei presupposti di fatto e difetto di istruttoria, violazione e falsa applicazione dell’art. 13 LR 12/2005, violazione e falsa applicazione della delibera GR Lombardia 30.12.2009, n. 8/10974;

4) violazione della direttiva 2001/42/CE, degli articoli 4 e seguenti D.Lgs. 152/2006, dell’art. 4 LR 12/2005, delle delibere CR 13.3.2007 n. VIII/351, GR 27.12.2007 n. VIII/6420, GR 18.4.2008 n. 8/7110, GR 30.12.2009 n. 8/10971, GR 10.11.2010 n. 9/761, della circolare regionale approvata con DDS 14.12.2010 n. 130171, incompetenza.

Si costituiva in giudizio il Comune di Lomazzo, concludendo per l’inammissibilità ed in ogni caso per l’infondatezza nel merito del gravame.

Il Comune proponeva altresì ricorso incidentale, con istanza di sospensiva, impugnando il parere del Dirigente della Provincia di Como del 16.11.2012, limitatamente a talune indicazioni, qualora ritenute prescrittive e prevalenti e, occorrendo, l’art. 15 delle norme di attuazione (NTA) del PTCP.

In esito alla camera di consiglio dell’11.7.2013, la Sezione II del TAR, con ordinanza n. 815/2013, respingeva l’istanza cautelare, fissava l’udienza di merito e ordinava contestualmente alla Provincia l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari degli ambiti territoriali la cui destinazione era contestata dalla Provincia stessa nel presente ricorso.

L’Amministrazione provinciale provvedeva agli incombenti assegnati, depositando in giudizio atto di integrazione del contraddittorio ritualmente notificato.

Si costituiva successivamente in giudizio la società Rampinini Fratelli Srl, insistendo anch’essa per il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza dell’8.5.2014, la causa era trattenuta in decisione.”

Il ricorso veniva deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, sottolineando la correttezza dell’operato della pubblica amministrazione, in relazione alle ragioni procedimentali, all’inesistenza di obbligo di conformazione in relazione alle aree agricole non strategiche e alla correttezza della VAS.

Contestando le statuizioni del primo giudice, la Provincia appellante evidenzia l’errata ricostruzione operata dal giudice di prime cure, riproponendo le proprie doglianze.

Nel giudizio di appello, si è costituita la Rampinini Fratelli s.r.l., chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza del 18 novembre 2014, l’esame dell’istanza cautelare veniva rinviato al merito.

Alla pubblica udienza del 16 giugno 2015, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. - L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.

2. - In via preliminare, la Sezione ritiene di evidenziare come la fattispecie de qua attenga unicamente a profili di diritto e di merito e non vi sono state contestazioni sulla ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, per cui, vigendo la preclusione di cui all’art. 64 comma 2 del codice del processo amministrativo, deve considerarsi assodata la prova dei fatti oggetto di giudizio.

3. - Con il primo motivo di appello, viene lamentata la violazione degli artt. 2, 13, 15 e 18 della legge regionale Lombardia n. 12 del 2005;
carenza di potere;
violazione e falsa applicazione del PTCP. La doglianza, articolata su due diversi profili, riguarda il mancato recepimento della prescrizione in ordine all’individuazione delle aree agricole strategiche e al conseguente mancato stralcio degli ambiti di trasformazione “TR5” e TR7”.

Parte delle osservazioni sono poi esaminate anche nel terzo motivo di ricorso, che può quindi essere valutato qui contestualmente.

3.1. - La doglianza, sotto il duplice profilo, non può essere condivisa.

Il tema del contendere nasce dalla mancata considerazione da parte del Comune di Lomazzo, all’interno del proprio PGT Piano di governo del territorio, di alcune prescrizioni contenute nel provvedimento provinciale del 16 novembre 2012, di valutazione di compatibilità del PGT con il

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