Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-19, n. 201008111

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2010-11-19, n. 201008111
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201008111
Data del deposito : 19 novembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08593/2004 REG.RIC.

N. 08111/2010 REG.SEN.

N. 08593/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

DECISIONE

sul ricorso numero di registro generale 8593 del 2004, proposto dal Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

I signori A A, A C, B A, C A, C L, C M, C R, C R, D'Auria Ida, G V, G R, G E, M M, M N, P R, S M I, G P, S A, rappresentati e difesi dagli avv. C A, I Pnti Pelletier, con domicilio eletto presso Ilaria Pelletier Papanti in Roma, via Napoleone III 89;
Castelfranchi Lucilla, Certoma' Giuseppe, Chiavaroli Rita, Cirulli Sandra, Cropano Maria Rosaria, D'Onofrio A. Maria, Marotto A.Maria, Pietrangeli A.Maria, Pietrosimone Maria, Ruggiero Dorsi;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 06932/2003, resa tra le parti, concernente DIRITTO AL PAGAMENTO DI DIFFERENZE RETRIBUTIVE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2010 il cons. Pier Luigi Lodi e udito per la parte appellante l’avvocato dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Con atto notificato il 20 settembre 2004, depositato il successivo 23 settembre, il Ministero della giustizia ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. Lazio n. 6932 del 17 agosto 2003, che aveva accolto il ricorso di 28 dipendenti dell’Amministrazione penitenziaria inteso all’accertamento del loro diritto ad ottenere la maggiorazione della indennità di servizio penitenziario spettante dal 1978 (o dalla data di successiva assunzione) fino alla data del 1° novembre 1987, con interessi e rivalutazione monetaria, essendosi calcolata tale indennità in rapporto ad una qualifica funzionale inferiore alla VII, nonostante che i medesimi ricorrenti avessero acquisito la predetta VII qualifica con effetto retroattivo dall’anno 1978.

2. - Il T.A.R. aveva ritenuto fondata la pretesa dei ricorrenti sul presupposto che, trattandosi di un assegno mensile a carattere fisso e continuativo, computabile per il trattamento di quiescenza come componente integrativa della retribuzione, anche per tale assegno doveva procedersi alla corresponsione delle differenze retributive spettanti in relazione alla qualifica attribuita retroattivamente in sede di riassetto. Per conseguenza il primo giudice aveva ritenuto fondata anche l’ulteriore pretesa economica relativa agli interessi corrispettivi ed alla rivalutazione monetaria.

3. - L’Amministrazione appellante contesta tali statuizioni, perché ritenute in contrasto con il disposto dell’art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436.

4. - Si sono costituiti i dipendenti interessati deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. - L’istanza di sospensiva dell’appellante è stata respinta, con ordinanza n. 5302/2004, essendosi rilevata l’insussistenza degli elementi previsti dalla legge per l’emanazione di un provvedimento cautelare.

6. - La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 19 ottobre 2010.

7. - La Sezione ritiene che l’appello dell’Amministrazione sia fondato, non sussistendo ragioni per discostarsi dalla giurisprudenza di questo Consiglio, ormai consolidata, formatasi su controversie aventi lo stesso oggetto di quella in esame (v. da ultimo: Cons. Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2007, n. 5208).

Deve quindi sottolinearsi che, come esattamente prospettato dalla difesa dell’Amministrazione, la pretesa della riliquidazione retroattiva dell’indennità di servizio penitenziario, in rapporto alla qualifica funzionale conseguita dal 1° novembre 1987, trova un insormontabile ostacolo dalla previsione normativa contenuta nel succitato art. 4 secondo comma del decreto-legge n. 356/1987, nel quale si stabilisce espressamente che solo dalla anzidetta data del 1° novembre 1987 risultano applicabili le indennità di servizio penitenziario di cui alla annessa tabella B, correlate alle nuove qualifiche funzionali.

Come rilevato dalla giurisprudenza richiamata, d’altronde, trattasi di una scelta effettuata dal legislatore in base ad un apprezzamento discrezionale assolutamente incensurabile, che ha inteso limitare la retroattività ai soli effetti giuridici, tenendo ragionevolmente conto delle prestazioni lavorative realmente effettuate nel periodo precedente, secondo il principio di corrispettività tra le prestazioni svolte ed il connesso trattamento retributivo.

8. - Sulla base di quanto esposto l’appello va accolto e, in riforma della sentenza appellata, deve essere respinto il ricorso proposto in primo grado.

9. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

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