Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-06-03, n. 202404962
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Testo completo
Pubblicato il 03/06/2024
N. 04962/2024REG.PROV.COLL.
N. 00709/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 709 del 2020, proposto da
Sequenza S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trento, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G F, Nicolo' Pedrazzoli e V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio V B in Trento, piazza Dante 15;
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per la Protezione Dell’Ambiente - Appa, Provincia Autonoma di Trento - Agenzia per la Depurazione – Adep, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Consorzio di Bonifica e Sviluppo Trento Nord – Società Consortile A Responsabilità Limitata, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 15 novembre 2019, n. 154, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trento e di Provincia Autonoma di Trento e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 6 marzo 2024 il Cons. Giorgio Manca e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in trattazione, la società Sequenza S.p.a. chiede la riforma della sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, 15 novembre 2019, n. 154, che ha respinto il ricorso proposto, ai sensi degli articoli 31 e 117 c.p.a., dalla medesima società, proprietaria di un terreno confinante con il perimetro del sito d’interesse nazionale (SIN) “Trento Nord”, nel territorio del Comune di Trento, gestito, ai fini della bonifica, dal Consorzio di bonifica e sviluppo Trento Nord.
Con il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione comunale, e con i successivi motivi aggiunti, la società aveva chiesto l’annullamento del provvedimento del 13 maggio 2019 con il quale il Comune di Trento ha archiviato il procedimento avviato per stabilire se adottare l’ordinanza di cui all’art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 (disposizione in base alla quale il Comune - ricevuta la comunicazione del superamento dei valori di concentrazione soglia di contaminazione, «dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell’evento di superamento e sentito il comune, diffida con ordinanza motivata il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere» ), ritenendosi privo di «competenza specifica […] ai fini dell’applicazione dell’art 245 del D.Lgs. 152/2006» .
2. Secondo quanto riferito dalla società Sequenza S.p.a., il suo terreno, pur se non risulta utilizzato a scopi industriali, non risulta edificato e non rientra nel perimetro del SIN, è stato comunque inserito nella pianificazione urbanistica comunale con la prescrizione dell’uso a scopi edificatori solo a seguito della integrale bonifica del SIN di “Trento Nord” (l’art. 42- quater , ai commi 4 e 5, delle NTA del PRG del Comune di Trento, zona C6 [zona soggetta alla riqualificazione urbana di Trento Nord] prevede che: «4. In questa zona, nel rispetto delle disposizioni del D.M. 25 ottobre 1999 n. 471, sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: servizi pubblici, residenze private e pubbliche con relativi servizi, verde pubblico e verde privato, artigianato di servizio, attività terziarie pubbliche e private, attività ricettive, attività commerciali come disciplinate dagli articoli contenuti all’interno del