Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2014-08-28, n. 201404428
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Testo completo
N. 04428/2014REG.PROV.COLL.
N. 01944/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1944 del 2009, proposto da:
P A, V L, V L e V R, in proprio e quali eredi di V F, rappresentati e difesi dall'avv. G T, con domicilio eletto presso G T in Roma, viale Castrense, 7;
contro
- ASL Caserta - Gestione Liquidatoria ex USL n. 15 di Caserta, rappresentata e difesa dall'avv. F C, con domicilio eletto presso F C in Roma, via Panama, 74;
- Regione Campania, rappresentata e difesa dall’avv. M L, con domicilio eletto presso Ufficio di Rappresentanza Regione Campania in Roma, via Poli, 9;
- ASL Caserta 1;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE V, n. 21336/2008, resa tra le parti, concernente pagamento differenze retributive maturate.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestione Liquidatoria ex USL n. 15 – ASL Caserta;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2014 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati G. Sorrentino su delega di G. Taglialatela, F. Casertano, R. Panariello su delega di M. Lacatena;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originario ricorrente, assunto dalla USL 15 di Caserta con ordinanza 26 giugno 1985, n. 79, ratificata dal Comitato di gestione con atto n. 736 in data 11 settembre 1985, in qualità di addetto al servizio di portierato presso immobili dell’ente, aveva prestato tale servizio continuativamente ed ininterrottamente per oltre quattro anni.
I predetti provvedimenti sono stati annullati dal CO.RE.CO. per contrasto con la legge 207/1985.
Stessa sorte hanno avuto, per contrasto con il d.P.R. 348/1983, i provvedimenti che reiteravano l’assunzione (ordinanza n. 44, ratificata con delibera n. 165 in data 19 maggio 1986, provvedimenti nn. 1244 e 1245 in data 16 ottobre 1986, e n. 1289/A e 1289/B in data 18 novembre 1986; nonché, deliberazione del Comitato di gestione n. 952 in data 30 novembre 1988).
L’impugnazione degli atti di controllo negativi proposta dalla USL ha avuto esito sfavorevole.
2. Con determinazione n. 14577 in data 3 ottobre 1989, la USL 15 ha conseguentemente comunicato l’immediata cessazione dell’incarico al ricorrente, il quale ha chiesto al TAR Campania l’annullamento dell’atto e la condanna della USL e della Regione Campania al pagamento delle differenze retributive spettanti (ciò in quanto, in attesa della definizione della situazione lavorativa, gli erano stati erogati solo modesti acconti) nonché alla ricostruzione della posizione previdenziale.
Dopo la morte del