Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201705357
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Testo completo
Pubblicato il 20/11/2017
N. 05357/2017REG.PROV.COLL.
N. 04211/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4211 del 2010, proposto da:
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica;
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del Vice Presidente in carica;
rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. M C, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla via Bassano del Grappa n. 24, per mandato a margine della memoria di costituzione nel giudizio d’appello;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 1^, n. 13801 del 29 dicembre 2009, resa tra le parti, con cui è stato accolto in parte, con compensazione di spese, il ricorso in primo grado n.r. 9416/2004, proposto per l’annullamento del decreto dirigenziale n. 7403 del 10 aprile 2004, recante diniego dell’equo indennizzo per l’infermità “ discopatia C5-C6-L4-L5 con radicopatia C6-C7 ” in relazione al disconoscimento della dipendenza dal servizio, delle presupposte deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 dicembre 2003, pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio in data 22 settembre 2003 e della III Commissione medico ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina legale in data 18 febbraio 2002, nonché del decreto dirigenziale n. 47403 bis in data 20 aprile 2004 con il quale è stato corrisposto l’equo indennizzo, in relazione all’infermità riconosciuta, senza corresponsione degli interessi.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi per l’avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per le Autorità appellanti e l’avv. M C per l’appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.) Il dott. -OMISSIS-, magistrato ordinario con qualifica di magistrato di cassazione, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza dal servizio e la liquidazione dell’equo indennizzo per due ordini di patologie:
- “ esiti di intervento chirurgico di sostituzione dell’aorta ascendente e dissezione subacuta di tipo A e valvulopatia adrosica secondaria ed aneurisma aorta ascendente ”;
- “ discopatia C5-C6-L4-L5 con radicopatia C6-C7 ”.
Soltanto la prima patologia è stata riconosciuta dipendente dal servizio con diritto all’equo indennizzo.
Con ricorso in primo grado n.r. 9416/2004 l’interessato ha, quindi, impugnato:
- la determinazione dirigenziale n. 7403 del 10 aprile 2004, nella parte in cui ha negato l’equo indennizzo per l’infermità “ discopatia C5-C6-L4-L5 con radicopatia C6-C7 ” in relazione al disconoscimento della dipendenza dal servizio;
- la presupposta deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura in data 17 dicembre 2003; - i presupposti pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio in data 22 settembre 2003 e della III Commissione medico ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina legale in data 18 febbraio 2002;
- il decreto dirigenziale n. 47403 bis in data 20 aprile 2004 con il quale è stato corrisposto l’equo indennizzo, in relazione all’infermità riconosciuta, senza corresponsione degli interessi.
Con il ricorso sono state dedotte, in sintesi, le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. 1) della legge n. 261/1991. Eccesso di potere per omesso esame della situazione e difetto assoluto di motivazione , in relazione all’acritico recepimento del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e all’omessa considerazione delle specifiche condizioni del servizio (mantenimento di prolungate posture coatte, al fine di poter effettuare consultazioni al computer, esaminare documenti, redigere relazioni) in rapporto alla documentazione medica.
2) Violazione e falsa applicazione del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, del d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686, del 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, del d.P.R. n. 461/2001 , con riferimento all’immotivata ascrizione della patologia riconosciuta dipendente dal servizio alla 4^ anziché alla 3^ categoria.
3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1212 e seguenti del cod.civ. , in ragione del mancato riconoscimento degli interessi legali, reclamati come dovuti dal giorno di presentazione della domanda (16 gennaio 2000), posteriore al verificarsi dell’evento che ha determinato l’insorgere dell’invalidità riconosciuta come meritevole di equo indennizzo.
Costituitisi in giudizio il Ministero della Giustizia e il Consiglio Superiore della Magistratura hanno dedotto a loro volta l’infondatezza del ricorso e l’interessato, con memoria difensiva, ha insistito per l’accoglimento.
2.) Con ordinanza collegiale istruttoria n. 279 del 15 gennaio 2009 è stato disposto incombente istruttorio, reiterato con ordinanza collegiale istruttoria n. 1171 dell’8 luglio 2009, per acquisire relazione dell’Ufficio medico legale del Ministero della Salute.
All’esito dell’esecuzione dell’incombente istruttorio, e dopo il deposito di nuova memoria difensiva da parte del ricorrente, il T.A.R. con sentenza n. 13801 del 29 dicembre 2009 ha in parte accolto e in parte