Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-11-19, n. 201907901

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2019-11-19, n. 201907901
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201907901
Data del deposito : 19 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/11/2019

N. 07901/2019REG.PROV.COLL.

N. 05299/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5299 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A M V e A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A V in Trento, via Calepina n. 65;

contro

Questura Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del T.R.G.A. della Provincia di Trento n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il diniego al rinnovo della licenza di porto di fucile e il contestuale divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo e categoria;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2019 il Pres. Franco Frattini e udito per la parte appellata l'avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia trae origine dall’emissione, da parte della Questura di Trento, del Decreto prot. -OMISSIS-/P.A.S./Cat.6F-6D/2016 del 12 settembre 2016, con il quale veniva respinta l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso tiro al volo avanzata dal Sig. -OMISSIS-, odierno appellante.

Il diniego opposto dalla Questura veniva giustificato sulla base dei precedenti penali del richiedente, a carico del quale risultavano due condanne, entrambe pronunciate ex art. 444 c.p.p., l’una alla pena della reclusione di mesi tre ed alla multa di Lire 300.000, emessa -OMISSIS- gennaio 1991 dal Tribunale di Trento per il reato di porto abusivo d’armi ex artt. 2, 4 e 7 L. 895/67 e 62 bis c.p., e l’altra alla pena della reclusione per giorni 30 ed alla multa di Lire 200.000, emessa -OMISSIS- dicembre 1992 dalla Pretura di Trento - sezione distaccata di -OMISSIS-, per il reato di furto ex artt. 624 e 625 n. 2 e 7 c.p.

Le condanne riportate dal sig. -OMISSIS- venivano ritenute, alla luce del parere del Consiglio di Stato pronunciato -OMISSIS- luglio 2014, visti gli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S. e nonostante l’intervenuta riabilitazione pronunciata nel 1999, assolutamente ostative alla concessione del rinnovo del porto d’armi, che gli veniva pertanto revocato.

2. Avverso tale provvedimento il Sig. -OMISSIS- proponeva ricorso avanti al Tribunale Regionale per la Giustizia Amministrativa di Trento, deducendo plurimi motivi di censura sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S.

In particolare, il ricorrente rappresentava di essere stato processato e condannato due volte per lo stesso fatto storico, solo riqualificato diversamente (in violazione dell’art. 649 c.p.p. recante divieto di bis in idem) e di non aver potuto pertanto beneficiare della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria ex artt. 53 e 57 L. 689/81.

3. Con la sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure respingeva il ricorso, ritenendo che il provvedimento impugnato avesse fatto corretto uso dei principi enunciati dalla giurisprudenza più recente, nel senso di ritenere comunque ostativa al rilascio della licenza di porto d’armi la condanna per uno dei reati richiamati dall’art. 43 T.U.L.P.S., a prescindere dal carattere risalente della stessa, dall’intervenuta riabilitazione o dall’esistenza di precedenti rinnovi del titolo abilitativo (per tutti, Cons. Stato, Sez. III, 4664/2016).

4. Avverso tale sentenza è stato proposto appello dal Sig. -OMISSIS-, sostanzialmente riproponendo le medesime censure avanzate in primo grado.

5. Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno - Questura di Trento.

6. Con ordinanza n. -OMISSIS-, questo Consiglio di Stato ha disposto la sospensione c.d. impropria del procedimento (ex art. 79, c. 1, c.p.a., come interpretato da Ad. Plen. -OMISSIS-/2014), rilevata la pendenza, dinanzi alla Corte Costituzionale, di due giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 43 T.U.L.P.S. sollevati dal T.A.R. Toscana (ord. n. -OMISSIS-) e dal T.A.R. Friuli – Venezia Giulia (ord. n. -OMISSIS-).

7. Con memoria depositata in atti il 14 ottobre 2019, in vista della presente udienza pubblica, l’appellante ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, a spese compensate, manifestando l’intenzione di reiterare la domanda così da beneficiare della nuova formulazione dell’art. 43 T.U.L.P.S.

8. Ritiene il Collegio di dover dichiarare improcedibile l’appello, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

L’appellante ha, infatti, manifestato il suo disinteresse alla decisione del presente giudizio, dal momento che esso verte su una disciplina (quella recata dall’art. 43 T.U.L.P.S. nel testo originario) non più in vigore e, soprattutto, “tenuto conto che la stessa sentenza della Consulta (-OMISSIS- 20 marzo 2019, ndr) da atto della possibilità di reiterare la domanda (anche da parte dell’odierno appellante) sulla scorta della sopravvenuta e più favorevole riformulazione della disciplina di riferimento”.

L’art. 43, comma 2, T.U.L.P.S attualmente in vigore (come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e, del D. Lgs. n. 104/2018), infatti, prevede che l’Amministrazione competente al rilascio o rinnovo del porto d’armi “può”, e non più “deve”, rifiutarlo ai soggetti condannati per i delitti di cui al primo comma per i quali sia intervenuto il beneficio della riabilitazione, così configurando come discrezionale (e non più vincolata) la valutazione rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza. Con la conseguenza che in una situazione come quella dell’appellante, in cui le condanne penali risultino superate dalla concessione del beneficio della riabilitazione, l’Amministrazione dovrà procedere a considerare se la situazione complessiva del richiedente sia favorevolmente apprezzabile per l’assenza di ulteriori condanne e recidive, per la risalenza nel tempo delle condanne riportate, per l’esistenza di rinnovi pregressi del titolo e, più in generale, per la “buona condotta” tenuta negli anni.

Pertanto, l’affidamento che l’appellante nutre in ordine all’accoglimento della sua domanda, nella vigenza del nuovo art. 43 T.U.L.P.S., rende evidente la sua sopravvenuta mancanza di interesse alla definizione del presente giudizio.

9. Ritenuta la particolarità della vicenda per cui è causa e dato atto dell’esistenza di un contrasto interpretativo, tuttora irrisolto, in ordine all’interpretazione da darsi all’art. 43 T.U.L.P.S. nel suo testo originario, su cui da ultimo si è espressa anche la Corte costituzionale con la pronuncia di rigetto n. -OMISSIS- 20 marzo 2019, la quale ha confermato la piena legittimità dell’atteggiamento ermeneutico più rigoroso e fedele alla lettera della legge ma non ha preso posizione in ordine alla perdurante ammissibiiltà di altre interpretazioni, più libere e costituzionalmente orientate (da ultimo, accolte da questa sezione nella sentenza 6995/2019), che devono pertanto ritenersi tuttora percorribili dal Giudice nell’esercizio del potere-dovere di interpretare la legge, sussistono giusti motivi per far luogo alla compensazione tra le parti delle spese di lite.

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