Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106182

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-09-01, n. 202106182
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106182
Data del deposito : 1 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/09/2021

N. 06182/2021REG.PROV.COLL.

N. 03527/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3527 del 2014, proposto dal signor P S, rappresentato e difeso dall’avvocato A L, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, n. 67,



contro

- il Comune di Casandrino, in persona del Sindaco in carica pro tempore , non costituitosi in giudizio;
- il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune di Casandrino, non costituitosi in giudizio;



per la riforma

della sentenza del T.a.r. per la Campania, sede di Napoli (Sezione II), n. 4569 dell’11 ottobre 2013, resa inter partes , concernente l’approvazione di un Programma integrato di intervento per la realizzazione di nuove opere.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70) il consigliere Giovanni Sabbato e udito, per l’appellante, l’avvocato Lamberti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso n. 3963 del 2009 - proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli - il signor P S aveva chiesto l’annullamento dei seguenti atti:

a ) del provvedimento del Dirigente dell’area tecnica del Comune di Casandrino del 14 maggio 2009 con cui è stata respinta la sua istanza per l’approvazione del Programma Integrato di intervento d’iniziativa privata denominato “S”;

b ) del parere del Tecnico Istruttore dell’11 marzo 2009;

c ) del parere di cui all’appendice al verbale della Commissione edilizia n. 110 del 25 marzo 2009;

d ) del preavviso di rigetto del 10 aprile 2009.

2. A sostegno dell’impugnativa aveva dedotto che, contrariamente a quanto opinato dall’Amministrazione, nessuna norma di piano esclude che la riqualificazione possa aver luogo attraverso una serie di nuove opere di urbanizzazione e strutture di servizio e nemmeno sarebbe ben chiaro perché sarebbe stato superato il limite consentito per la volumetria a destinazione non residenziale, superamento che comunque sarebbe da escludere.

3. Costituitasi l’Amministrazione, il Tribunale amministrativo adìto (Sezione II) ha così deciso il gravame al suo esame:

- ha respinto il ricorso;

- ha compensato le spese di lite.

4. In particolare, il T.a.r. ha ritenuto che:

- l’Amministrazione “ nel negare l’approvazione del piano, ha correttamente tenuto conto della strumentazione urbanistica vigente ”;

- “ per quanto concerne poi l’ulteriore motivo di diniego, il ricorrente non ha introdotto alcun principio di prova atto a dimostrare che il piano proposto rispettasse i limiti volumetrici previsti dalle NTA, limitandosi a contestare il difetto di motivazione del diniego ”.

5. Avverso tale pronuncia il signor S ha interposto appello, notificato il 4 aprile 2014 e depositato il 29 aprile 2014, lamentando, attraverso due motivi di gravame (pagine 9-13), quanto di seguito sintetizzato:

I) erroneità della sentenza non avendo il T.a.r. considerato che le infrastrutture realizzande servono a riqualificare la periferia degradata che caratterizza il comparto, come rilevabile attraverso verificazione che all’uopo si richiede, così come erroneamente il T.a.r. avrebbe ravvisato un impedimento all’accoglibilità del programma nella norma che richiama le zone A in quanto essa discorre soltanto di articolazione dimensionale (anche di nuovo edificato) e modalità analoghe a quelle della zona A;

II) erroneo sarebbe anche il capo della sentenza con cui è stata respinta la censura relativa alla violazione dell’art. 6 delle Norme tecniche allegate al PRG vigente non potendo ritenersi che in primo grado ci si sia sottratti ad ogni principio di prova in presenza di una motivazione lacunosa così da richiedersi, anche in relazione a tale deduzione, un approfondimento istruttorio in questa sede a mezzo verificazione.

6. L’appellante ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello.

7. Il Comune di Casandrino, sebbene ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

8. In vista della trattazione

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