Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202303225

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-29, n. 202303225
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202303225
Data del deposito : 29 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2023

N. 03225/2023REG.PROV.COLL.

N. 01839/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1839 del 2021, proposto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Lupo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS- resa tra le parti, concernente l’esclusione dal concorso per il reclutamento di allievi finanzieri

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor-OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2023 il Cons. Cecilia Altavista e nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e finanze ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento del 28 novembre 2019 di esclusione dal concorso per il reclutamento di 965 allievi finanzieri per l’anno 2019, indetto con determinazione del Comandante generale del 17 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 aprile 2019.

Il provvedimento di esclusione è stato basato sulla mancanza della condotta incensurabile richiesta tra i requisiti di accesso al concorso, ai sensi dell’art. 2 comma 1, lettera g), del bando di concorso. In particolare è stato ritenuto rilevante il comportamento tenuto quando era ancora minorenne, il 25 settembre 2012, per cui era stato avviato un procedimento penale per lesioni personali aggravate in concorso, in quanto con altri ragazzi, all’uscita di scuola, aveva aggredito un coetaneo alle spalle colpendolo con calci e pugni, procurandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, con le circostanze aggravanti dell’avere agito per futili motivi, nelle adiacenza di un istituto di istruzione e ai danni di una persona minore.

Il procedimento penale si era concluso con la sentenza del GIP presso il Tribunale dei minori di -OMISSIS- del 3 aprile 2013 di non luogo a procedere, trattandosi di indagato minore di 14 anni.

L’Amministrazione ha ritenuto che “ il biasimevole comportamento, ancorché posto in essere prima del raggiungimento della maggiore età, sia chiaramente indicativo dell’inadeguatezza del profilo morale dell’aspirante e sia inconciliabile con i basilari doveri di ogni militare e, in particolare, con le attribuzioni e le funzioni connesse allo status di appartenente alla Guardia di finanza, che assomma in sé la titolarità di poteri di polizia giudiziaria, tributaria e di pubblica sicurezza e prevede doveri ed obblighi nei confronti dell'intera collettività, da parte della quale la condotta posta in essere dall’interessato è soggetta ad un giudizio di disvalore anche sociale”.

Con il ricorso di primo grado era stato dedotto che il ricorrente era un volontario in ferma prefissata dell’Esercito dal 2017, prima VFP annuale e poi VFP quadriennale, con il grado di caporal maggiore; che nel corso di tale attività aveva dimostrato eccellenti qualità tanto da meritarsi un elogio nel 2019; che il fatto era stato commesso quando non aveva ancora compiuto 14 anni e che si trattava comunque di un singolo episodio risalente nel tempo. Formulava, quindi, un primo motivo di ricorso, con cui lamentava la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 1, lett. g), del bando nonché dell’art. 2, comma 4, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, violazione e falsa applicazione dell’art. 26 D.P.R. 22 settembre 1988 n. 448, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, omessa insufficiente motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti, per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di motivazione, per sviamento della causa tipica, sostenendo che dalla sentenza di non luogo a procedere non deriverebbe alcun accertamento in ordine al fatto commesso essendo prevista dalla legge l’incapacità penale degli infraquattordicenni.

Con il secondo motivo sosteneva l’omessa o insufficiente motivazione, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, l’erronea valutazione dei fatti e dei presupposti illogicità per mancato contemperamento degli interessi, per errore nei presupposti di fatto, l’illogicità ed irragionevolezza, la violazione e falsa applicazione della legge sotto il profilo della mancata attivazione della corretta istruttoria, violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell’art. 1 della l. 241/90, violazione dei principi di correttezza e buona fede, del principio di equità, dei principi di imparzialità, trasparenza, buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa, deducendo che l’Amministrazione non avrebbe operato alcuna valutazione concreta del fatto commesso quando era appena tredicenne e quindi non imputabile, né della condotta successivamente tenuta, in particolare quale volontario in ferma prefissata

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