Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2023-03-01, n. 202302205
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 02205/2023REG.PROV.COLL.
N. 09763/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9763 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati O A e G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Sesta, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 il Cons. U D C nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che aveva respinto il suo ricorso avverso il provvedimento di destituzione del ricorrente dall'impiego in qualità di Assistente della Polizia di Stato.
2. L’appellante, assistente della Polizia di Stato, a causa di un periodo di difficoltà personale, secondo l’Amministrazione, avrebbe iniziato a far uso di cocaina e ad intrattenere contatti con un pregiudicato dedito allo spaccio. Ciò ha comportato l’assunzione della qualità di indagato per il reato di favoreggiamento di cui all'art. 378 c. p., avendo reso dichiarazioni non veritiere in occasione d'un controllo nel corso del quale fu trovato in compagnia d'un acquirente dal comune spacciatore. L’indagine si è conclusa con la richiesta d'archiviazione, accolta dal Gip, riconosciuta la causa di non punibilità prevista dall'art. 384, co. 1° c. p., in quanto le dichiarazioni non veritiere erano state ispirate dall'esigenza di salvaguardarsi dal coinvolgimento nella vicenda penale.
All’esito l’Amministrazione ha comunque sottoposto a valutazione disciplinare la condotta applicando la massima sanzione di stato.
3. La sentenza impugnata aveva respinto il ricorso perché la valutazione in ordine al rilievo e alla gravità dell’infrazione disciplinare è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione, la condotta del ricorrente risulta di oggettiva gravità ‘per un appartenente alle forze di polizia cosicché deve ritenersi del tutto inammissibile per un appartenente alla stessa, anche un uso episodico ed occasionale di sostanze stupefacenti. Ha richiamato a tal fine precedenti giurisprudenziali. Ha, infine, ritenuto irrilevanti gli stati emotivi che lo avrebbero condotto ad assumere le condotte censurabili.
4. L’appello presenta un motivo di appello ed una seconda censura con cui ripropone un motivo non esaminato in primo grado.
4.1. Il primo contesta la