Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2020-07-09, n. 202001272
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Testo completo
Numero 01272/2020 e data 09/07/2020 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 8 luglio 2020
NUMERO AFFARE 03915/2005
OGGETTO:
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor M A contro il Comune di Bacoli, per l’annullamento dei seguenti atti: 1) ordinanza n. 70 del Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli, notificata il 14-2-2005, recante la reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prodotta in data 11-2-2005 e la demolizione del manufatto sito in Bacoli alla via Cuma n. 183; 2) ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente e, in particolare, la relazione, se esistente, del responsabile del procedimento, l’atto di nomina dello stesso ed il verbale della commissione edilizia, se esistenti.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 2186 del 07/09/2005 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’istanza di sospensiva contenuta nel ricorso straordinario in oggetto;
Visto il parere sospensivo n. 3915/2005, reso dalla Sezione seconda nell’Adunanza del 12 ottobre 2015;
Vista la relazione, trasmessa con nota prot. 4207 del 23-4-2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici ha chiesto l’espressione del parere definitivo sull’affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Mele;
Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, presentato al Comune di Bacoli in data 14-6-2005, il signor M A impugnava i seguenti atti: 1) ordinanza n. 70 del Responsabile del Settore XI del Comune di Bacoli, notificata il 14-2-2005, recante la reiezione della domanda di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 prodotta in data 11-2-2005 e la demolizione del manufatto sito in Bacoli alla via Cuma n. 183; 2) ogni altro atto connesso, preordinato o conseguente e, in particolare, la relazione, se esistente, del responsabile del procedimento, l’atto di nomina dello stesso ed il verbale della commissione edilizia, se esistenti.
Premetteva di aver realizzato il suddetto manufatto anche per migliorare le proprie condizioni di vita, in quanto invalido al 100%, e di avere presentato al Comune istanza di sanatoria ex articolo 36 del DPR n. 380 del 2001 (prot. n. 1743 dell’11-2-2005), riservandosi la produzione della documentazione tecnica eventualmente richiesta dall’amministrazione.
Lamentava, peraltro, che l’ente locale aveva rigettato la domanda e disposto la demolizione dell’opera senza alcuna istruttoria, come dimostrato dalla circostanza che, a fronte di una domanda dell’11 febbraio, in data 14 febbraio era già stato emesso il provvedimento negativo, senza alcun avviso di avvio del procedimento e comunicazione della nomina del responsabile del medesimo.
Ne deduceva, pertanto, l’illegittimità e ne chiedeva, previa sospensiva, l’annullamento, affidando il gravame ai seguenti motivi: 1) Eccesso di potere- violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, della legge n. 47/85 e del successivo DPR 380/2001, artt. 31, 36 e 37- eccesso di potere per straripamento – errati presupposti – violazione del giusto processo – omessa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – omessa valutazione dell’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 37 del DPR n. 380/01 – violazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche; 2) Eccesso di potere per violazione della legge regionale n. 19 del 28-11-2001, art. 2 lettera b); 3) Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione – contrasto con il pubblico interesse – mancata o insufficiente istruttoria.
Con parere n. 3915/2005, reso nell’Adunanza del 12 ottobre 2005, la Sezione II esprimeva il parere che la domanda di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato dovesse essere accolta, disponendo la prosecuzione dell’istruttoria da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Il Comune di Bacoli, a seguito di richiesta da parte dell’autorità ministeriale, rendeva le proprie controdeduzioni con nota del 22-12-2005, rappresentando l’infondatezza dei motivi proposti a sostegno del ricorso.
In particolare, evidenziava che la Commissione edilizia era stata soppressa e che le sue funzioni erano svolte dalla competente struttura amministrativa del Comune.
Inoltre, il responsabile del procedimento era stato nominato ed aveva reso la relazione di competenza, i cui contenuti erano riportati nel provvedimento impugnato.
La preliminare valutazione dell’intervento abusivo doveva essere necessariamente negativa, per effetto del contrasto dello stesso con la normativa urbanistica, onde risultava superflua ogni valutazione in merito a dati o elementi di giudizio forniti dal privato.
Con successiva nota prot. n. 269 del 14-1-2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici chiedeva al Comune di Bacoli, in relazione al tempo decorso dalla proposizione del gravame, se lo stesso confermava le controdeduzioni già rese, nonché di indicare i successivi sviluppi della vicenda precisando pure se fosse intervenuta una causa di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse al ricorso e se fosse stata presentata una nuova istanza di condono.
Il Comune riscontrava la richiesta ministeriale con nota prot. n. 3379 del 12-2-2019, con la quale venivano confermate le controdeduzioni già rese, rappresentando altresì che non erano intervenute cause di cessazione della materia del contendere o di carenza di interesse al ricorso e che alcuna nuova domanda di condono era stata presentata.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota prot. n. 4207 del 23-4-2020, ha trasmesso la prescritta relazione, chiedendo a questo Consiglio l’espressione del parere definitivo.
Ha evidenziato l’inammissibilità del ricorso straordinario, avendo il ricorrente già proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR Campania avverso la precedente ordinanza di demolizione n. 81 del 14-7-2004.
Ha ritenuto, nel merito, condivisibili le argomentazioni spese dal Comune in sede di controdeduzioni ed ha espresso, pertanto, l’avviso che il ricorso debba essere rigettato.
L’affare è stato trattenuto per l’espressione del parere definitivo all’adunanza dell’8 luglio 2020.
Considerato:
La Sezione ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dal Ministero riferente, risultando il gravame comunque infondato nel merito.
Con il primo motivo il signor M lamenta: Eccesso di potere- violazione e/o falsa applicazione di legge ed, in particolare, della legge n. 47/85 e del successivo DPR 380/2001, artt. 31, 36 e 37- eccesso di potere per straripamento – errati presupposti – violazione del giusto processo – omessa valutazione dei presupposti in fatto e in diritto – omessa valutazione dell’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 33 e 37 del DPR n. 380/01 – violazione della legge n. 241/1990 e successive modifiche.
Deduce in primo luogo che il provvedimento di diniego di accertamento di conformità ed il consequenziale ordine di demolizione sono illegittimi per mancata previa acquisizione del parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione edilizia, necessario anche nel procedimento finalizzato al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.
Lamenta ancora che il provvedimento gravato è stato assunto senza acquisire la necessaria relazione del responsabile del procedimento, non risultando dall’atto impugnato né che un responsabile del procedimento sia stato nominato né che lo stesso abbia redatto la prescritta relazione.
Evidenzia, poi, la carenza motivazionale dell’atto, non essendo lo stesso congruamente motivato in ordine alle ragioni che hanno giustificato la reiezione dell’istanza, risultando, altresì, mancata l’acquisizione di elementi e dati di giudizio forniti dall’interessato al fine di valutare l’intervento edilizio e la sua natura.
Lamenta, infine, la violazione dell’articolo 7 della legge n. 241 del 1990, avendo il privato, in base a tale