Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-03, n. 202107339
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Testo completo
Pubblicato il 03/11/2021
N. 07339/2021REG.PROV.COLL.
N. 07493/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7493 del 2021, proposto da
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G L, A M, D S, A T ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L in Roma, via Polibio, 15;
contro
C s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 1407 del 2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale di C s.r.l.;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante principale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2021 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Mandarano e Patrisso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
C s.r.l., che esercita l’attività commerciale di vendita di cravatte, camicie ed accessori di abbigliamento nei locali ubicati all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, ha impugnato la comunicazione del comune di Milano del 24 settembre 2020 nella parte in cui determina in euro/mq 2899,81 il canone per la concessione in uso dell'immobile di proprietà comunale condotto in locazione dalla ricorrente e sito in Piazza Duomo n. 21, unitamente agli atti concernenti l’approvazione delle linee di indirizzo per le concessioni d’uso in scadenza delle unità immobiliari site nel complesso della Galleria Vittorio Emanuele II ed in altri complessi di pregio.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, con sentenza n. 1407 del 2021, ha accolto in parte il ricorso, annullando le determinazioni dirigenziali del 4 agosto 2020 e del 24 settembre 2020, nonché le deliberazioni della Giunta Comunale n. 1246 del 26 luglio 2019 e n. 815 del 17 luglio 2020, nella parte in cui individuano il canone per il rinnovo delle concessioni delle botteghe storiche della categoria funzionale del commercio nella media delle offerte degli ultimi due anni per la medesima categoria merceologica o funzionale.
Il comune di Milano ha appellato la sentenza per i seguenti motivi di gravame:
I) erronea valutazione dei fatti da parte dell’Autorità giudicante nella sentenza impugnata, in ordine al contenuto premiale dei provvedimenti comunali impugnati;
II) erronea applicazione della legge della Regione Lombardia n.6/2010; violazione dei principi di autonomia amministrativa dei Comuni (art. 118 della Costituzione), di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e aspetti di illegittimità costituzionale;
III) sconfinamento nel merito e nelle valutazioni di opportunità delle scelte dell’Amministrazione.
Si è costituita per resistere all’appello Verga s.r.l., che ha, altresì, proposto appello incidentale deducendo:
I) erroneità della sentenza impugnata in relazione al I e al II motivo del ricorso introduttivo;
II) difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al III motivo del ricorso introduttivo;
III) erroneità, genericità e difetto di motivazione della sentenza impugnata in relazione al IV, V e VI motivo del ricorso introduttivo.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021, dato avviso alle parti della possibilità di decisione del merito della controversia con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., gli appelli sono stati trattenuti in decisione.
L’appello principale è fondato.
Deve premettersi che il comune di Milano, per le attività commerciali aventi particolare rilievo storico-identitario, stabiliva che il rinnovo delle concessioni avvenisse senza far ricorso a procedure ad evidenza pubblica e fissava come corrispettivo un canone pari alla media delle offerte degli ultimi due anni per la stessa categoria merceologica, ovvero al canone determinato dall’Agenzia delle Entrate ove superiore a questa media. Nella stessa determinazione veniva mantenuta la riduzione del 10% dell'importo del canone per gli esercizi commerciali riconosciuti botteghe storiche, limitatamente ai negozi mono-vetrina.
Con il ricorso di primo grado era invocata la differenziazione della quantificazione del canone di rinnovo in base alla categoria funzionale, l’effettività della tutela delle attività storiche e di tradizione, l’accidentalità del dato “numero di gare effettuate negli ultimi due anni”, la lesione del legittimo affidamento ingenerato da convenzioni risalenti agli anni 2007 e 2008.
La sola doglianza che il Tar riteneva fondata riguardava la lamentata mancanza di effettività della tutela delle attività storiche e di tradizione presenti in Galleria, asseritamente causata dal criterio di calcolo adottato dal comune di Milano e dall’entità del canone che ne è derivata.
Con il primo motivo di gravame il Comune ha dedotto l’erronea valutazione dei fatti da parte dell’Autorità giudicante nella sentenza impugnata, in ordine al contenuto premiale dei provvedimenti comunali impugnati; con la seconda censura il Comune ha dedotto l’erronea applicazione della legge della regione Lombardia n. 6 del 2010, nonché la violazione dei principi di autonomia amministrativa dei Comuni (art. 118 della Costituzione), di uguaglianza (art. 3 della Costituzione) e