Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-26, n. 202203191

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-26, n. 202203191
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203191
Data del deposito : 26 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2022

N. 03191/2022REG.PROV.COLL.

N. 10434/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10434 del 2021, proposto da Heart Life Croce Amica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P S e F Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F Z in Roma, via Marianna Dionigi n. 43,

contro

l’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria -

ARES

118, in persona del direttore generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,

nei confronti

della Regione Lazio, di Florida Care Società Cooperativa Sociale, di C.I.S Centro Italia Soccorsi Cooperativa Sociale e di San Paolo della Croce Cooperativa Sociale, non costituiti in giudizio,

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 9779/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Regionale Emergenza Sanitaria -

ARES

118;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 10 marzo 2022, il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Heart Life Croce Amica S.r.l. ha contestato, dinanzi al TAR Lazio, la deliberazione n. 280, pubblicata in data 2 aprile 2021 con la quale la Azienda Regionale Emergenza Sanitaria -

ARES

118 - ha assunto la determinazione tesa: a ) a indire la procedura di una nuova gara, cd. “ponte”, per affidare il servizio di “ soccorso sanitario in area extra ospedaliera in via d’urgenza ”, per la durata di sei mesi eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi, con previsione di clausola risolutiva espressa in ragione della progressiva re-internalizzazione delle attività, entro il limite dell’importo complessivo a base d’asta di € 11.520.021,36 IVA esente, suddivisa in 5 lotti territoriali; b ) ad affidare alla ricorrente il servizio, in via d’urgenza e nelle more della gara ponte, alle stesse condizioni economiche originariamente convenute. Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha censurato la deliberazione n. 394 del 4 maggio 2021 con la quale la stazione appaltante ha determinato di approvare gli atti di gara e, in particolare, il disciplinare e il capitolato tecnico allegati alla delibera, approvando altresì gli avvisi da pubblicare.

2. In estrema sintesi la ricorrente ha dedotto l’incongruità e la non remuneratività del prezzo posto a base della procedura ad evidenza pubblica, in ragione degli intervenuti aumenti del costo del lavoro derivanti dalla sottoscrizione, in data 28 settembre 2018, del nuovo CCNL per il personale socio-sanitario, assistenziale e delle pubbliche assistenze, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2017 e il 31 dicembre 2019. L’aumento del costo del lavoro sarebbe da quantificarsi, per i lotti oggetto di ricorso (n. 1 e n. 2), rispettivamente in euro 424.641,72 ed euro 309.917,64. La mancata considerazione dei riportati aumenta salariali, costituirebbe ostacolo all’accesso alla gara con conseguente pregiudizio per il principio di libera concorrenza.

3. Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che le mere prospettazioni prognostiche incentrate sull’aumento del solo costo della manodopera come declinato nel servizio prestato, non fossero sufficienti a determinare l’annullamento del bando, ben potendo una diversa organizzazione del servizio, consentire costi inferiori. Il Tribunale ha precisato che “ solo le macroscopiche, evidenti ed illogiche previsioni del valore a base d’asta consentono al giudice amministrativo di intervenire in via preventiva sulla stessa gara ”.

4. Avverso la sentenza la Heart Life Croce Amica S.r.l. ha proposto appello. La medesima evidenzia che la domanda di annullamento era supportata da oggettivi dati economici (e non mere prospettazioni prognostiche e parziali) essendo l’appellante, come detto, affidataria uscente dell’intero servizio oggetto dei 5 lotti della gara per cui è causa, e avendo la stessa prodotto, nel giudizio di primo grado, una perizia giurata asseverata dei costi relativi alla manodopera da sopportare per l’esecuzione delle prestazioni afferenti i 5 lotti, declinata non già in ragione del servizio dalla stessa prestato, bensì nell’oggettiva elaborazione dei costi riferiti alle singole figure professionali da impiegare nell’appalto ed al relativo impegno orario stimato dalla Committenza (cfr. Allegato 1 alla Delibera n. 394/2021 - cfr. doc. 23). Incremento che non potrebbe essere fronteggiato sul solo versante della riorganizzazione del servizio.

5. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, eccepisce: a ) che la clausola del bando di gara che fissava la base d’asta non era a carattere escludente, sicché l’appellante avrebbe dovuto fare domanda di partecipazione per potere acquisire legittimazione all’impugnazione. Non avendola fatta il ricorso sarebbe inammissibile; b ) il ricorso sarebbe comunque improcedibile, essendo venuto meno l’oggetto del contendere, posto che la gara, che l’appellante assume come pregiudizievole, è poi andata deserta.

6. L’appellante, pur riconoscendo gli effetti della sopravvenienza in punto di interesse a ricorrere, insiste per la delibazione dell’appello ai fini delle spese alla luce della soccombenza virtuale.

7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 10 marzo 2022.

8. Risulta dagli atti che la gara, oggetto di contenzioso, è poi andata deserta, giusta attestazione effettuata con deliberazione di

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