Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-15, n. 202204871

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-06-15, n. 202204871
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204871
Data del deposito : 15 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2022

N. 04871/2022REG.PROV.COLL.

N. 07851/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7851 del 2017, proposto dal Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;



contro

C G, rappresentato e difeso dagli avvocati Amina L’Abbate, M O e R S, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Amina L’Abbate in Roma, Via dei Gracchi, n. 39;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione Prima, n. 814/2017, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Giuseppe Cappellano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2022 il Cons. Italo Volpe e udita per l’appellato l’avv. Amina L’Abbate;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITO

1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell’interno (di seguito “Ministero”) ha impugnato la sentenza del Tar per il Piemonte n. 814/2017, pubblicata l’11.7.2017, che – a spese compensate – ha accolto l’originario ricorso della persona fisica pure in epigrafe indicata e conseguentemente ha:

- annullato il provvedimento n. 333-H/N18ter/10009 del 23.7.2014;

- riconosciuto in favore del ricorrente l’aumento del quinto del servizio prestato, originariamente negato dal Ministero, con riferimento al periodo di servizio prestato dal 5.9.1981 al 31.12.1995, nonchè il diritto dello stesso ad ottenere l’applicazione del sistema pensionistico retributivo.

1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato che:

- il ricorrente, Ispettore superiore della Polizia di Stato, aveva chiesto il 18.11.2011 l’applicazione del sistema previdenziale retributivo, con la conseguente applicazione delle ritenute assistenziali e previdenziali secondo il medesimo sistema, in luogo di quello contributivo applicato dal Ministero;

- la parte aveva sostenuto:

-- di aver maturato al 31.12.1995 oltre 18 anni contributivi, avendo svolto servizio di leva come pilota dal 5.9.1981 al 4.9.1982, come agente ausiliario trattenuto dal 5.9.1982 al 4.7.1988 e come pilota di elicottero della Polizia di Stato fino al 31.12.1995;

-- di avere in tali periodi percepito l’indennità di aereonavigazione, ragion per cui doveva trovare applicazione la maggiorazione di cui all’art. 3 della l.n. 284/1977 secondo il quale “ ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell’indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, è computato con l’aumento di un quinto ”;

- la domanda veniva riscontrata negativamente adducendo che il servizio utile ai fini del calcolo dell’anzianità al 31.12.1995 risultava di 17 anni, 11 mesi e 24 giorni, non dovendosi computare il periodo di leva, così che non era raggiunto il requisito dei 18 anni contributivi per l’applicazione del sistema contributivo.

1.2. In diritto la sentenza ha osservato che:

- doveva respingersi l’eccezione di difetto di giurisdizione, perché la controversia non riguardava questione meramente pensionistica. ma retributiva e, più in generale, lavoristica, in quanto era stato chiesto il riconoscimento di un periodo di servizio aggiuntivo, contestandosi la decisione del Ministero di non equiparare il servizio di leva prestato, con percezione dell’indennità di aeronavigazione, al servizio ordinario;

- nel merito la pretesa era fondata in quanto:

-- il beneficio richiesto era contemplato dall’ultimo comma dell’art. 3 della l.n. 284/1977 secondo il quale “ Ai fini della

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