Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-13, n. 201400715

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-02-13, n. 201400715
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201400715
Data del deposito : 13 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 07318/2013 REG.RIC.

N. 00715/2014REG.PROV.COLL.

N. 07318/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 7318 del 2013, proposto da:
R A, R B, A B, P P C, P C, S C, R D, R F, A G, G S e M R M, rappresentati e difesi dall'avvocato E P, con domicilio eletto presso l’avvocato E V in Roma, viale Mazzini n. 6;

contro

Comune di Tricarico, in persona del Sindaco in carica, non costituito in questa fase del giudizio;
Sottocommissione elettorale circondariale di Matera, e Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Matera, in persona del Prefetto in carica, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

nei confronti di

Angela M, rappresentata e difesa dall'avvocato Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13;
T D, L L, F L, T O e Tedesco Pancrazio, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Montagna, con domicilio eletto presso l’avvocato Vincenzo Mallamaci in Roma, via Pompeo Trogo n. 21;
Paolo Paradiso, P T, Francesco Martinelli, Pancrazio Benevento e Antonio Mangiamele, non costituiti in questo grado del giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo della Basilicata I n. 00457/2013, resa tra le parti, concernente proclamazione degli eletti alla carica di sindaco e alla carica di consigliere comunale - elezioni comunali del 26 e 27 maggio 2013 del comune di Tricarico.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Sottocommissione elettorale circondariale di Matera e di Ufficio territoriale di Governo - Prefettura di Matera, nonché di Angela M, di T D, di L L, di F L, di T O e di Tedesco Pancrazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2014 il consigliere M A e uditi per le parti gli avvocati Franco Gagliardi La Gala, Vincenzo Montagna e, nella fase preliminare, l'avv. E V, su delega dell'avvocato E P, nonché l'avvocato dello Stato Cristina Gerardis;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso al Tribunale amministrativo della Basilicata, rubricato al n. 312/2013, i signori R A, R B, A B, P P C, P C, S C, R D, R F, A G, G S e M R M, cittadini elettori e candidati nelle consultazioni elettorali comunali di Tricarico con la lista n.3 “Impegno per Tricarico”, impugnavano il verbale delle operazioni dell’adunanza plenaria dei presidenti delle sezioni mod. 306 - Ar, contenente atto di proclamazione dell’eletto alla carica di Sindaco del Comune di Tricarico del 27 maggio 2013 e atto di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere del medesimo Comune del 27 maggio 2013, il verbale n. 55 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di M A e della lista dei candidati del Comune di Tricarico contraddistinta dal contrassegno “Partito Democratico”, il verbale n. 57 della Sottocommissione elettorale circondariale di Matera del 27 aprile 2013 di approvazione della candidatura alla carica di Sindaco di M A e della lista dei candidati del Comune di Tricarico di cui al contrassegno “Insieme per Crescere”, nonché ogni altro atto cui non consegua l’esclusione della presenza dei candidati alla carica di Sindaco e dei consiglieri comunali della lista n. 1 (PD) e della lista n. 2 (Insieme per crescere) dall’elenco e liste definitive con i relativi contrassegni predisposti per la stampa delle schede elettorali e nei manifesti destinati agli spazi elettorali.

I ricorrenti riferivano che le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista P.D. sarebbero state tutte autenticate dal consigliere provinciale A M A, residente in Irsina;
le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista “Insieme per Crescere” sarebbero state a loro volta tutte autenticate dal consigliere provinciale C S, residente in Tursi.

Viceversa le firme dei presentatori, dei sottoscrittori e dei candidati della lista n. 3 (nella quale si sono candidati i ricorrenti) e della lista n. 4 sarebbero state tutte autenticate presso l’Ufficio elettorale di Tricarico.

All’esito delle elezioni veniva proclamata eletta sindaco la candidata M e consiglieri comunali di Tricarico i seguenti candidati: - P.D.- Ditella Teresa, Lacava Luisa, Laurenzana Filomena, Martinelli Francesco, Orsellini Tiziano, Paradiso Paolo, Tedesco Antonio;
per la lista n. 2 “insieme per Crescere” M A;
per la lista n. 3 “Impegno per Tricarico” M R M;
per la lista n. 4 “Per il Bene Comune” Benevento Pancrazio.

Avverso tale esito elettorale i ricorrenti deducevano quanto segue:

1.-Erronea e/o falsa applicazione dell’art. 14 legge n. 53/1990, relativa all’autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e dei candidati.

Sarebbe stata erroneamente interpretata la norma che regola il potere di autentica dei consiglieri provinciali che, viceversa, dovrebbe trovare applicazione secondo i principi giurisprudenziali anche recenti che riconoscono la potestà di autentica delle firme dei consiglieri comunali e provinciali esclusivamente nei limiti dei due requisiti concorrenti della territorialità e della pertinenza della competizione elettorale. Di conseguenza il consigliere di un ente locale non sarebbe legittimato ad autenticare le firme degli elettori e dei candidati di una competizione elettorale al quale l’ente in cui sono incardinate le funzioni sia estraneo. Le liste ammesse al di fuori di tali criteri dovrebbero quindi essere escluse stante l’inefficacia delle autenticazioni effettuate. Nella fattispecie le liste nn.1 (PD) e 2 (Insieme per crescere) non avrebbero pertanto dovuto essere ammesse dato che le autentiche sono state effettuate da consiglieri provinciali;
i risultati elettorali finali sarebbero stati inevitabilmente diversi.

I ricorrenti chiedevano quindi la correzione del risultato elettorale mediante sostituzione dei candidati illegittimamente eletti con coloro che avrebbero avuto diritto ad esserlo e cioè soltanto quelli inclusi nelle liste nn. 3 e 4, che hanno conseguito, rispettivamente, voti 1.035 e voti 899, con la conseguente elezione a sindaco della signora M M R e l’attribuzione alla sua lista dei 2/3 dei seggi assegnati al Comune mentre la seconda lista avrebbe tre consiglieri anziché uno.

In subordine i ricorrenti chiedevano l’annullamento di tutte le operazioni elettorali con ripetizione delle elezioni.

Con la sentenza in epigrafe, n. 457 in data 1 agosto 2013 il Tribunale amministrativo della Basilicata respingeva il ricorso.

2. Avverso la predetta sentenza i signori R A, R B, A B, P P C, P C, S C, R D, R F, A G, G S e M R M propongono il ricorso in appello in epigrafe, rubricato al n. 7318/2013, contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si è costituita in giudizio l’Avvocatura generale dello Stato depositando solo il relativo atto.

Si sono costituiti in giudizio i signori Angela M e, separatamente, T D, L L, F L, T O e P T, chiedendo la declaratoria dell’inammissibilità del ricorso di primo grado ovvero il rigetto dell’appello.

Le parti hanno scambiato memorie.

La causa è stata assunta in decisione alla pubblica udienza del 21 gennaio 2014.

3. L’eccezione preliminare, con la quale gli appellati sostengono l’inammissibilità del ricorso di primo grado in quanto non notificato anche alla commissione elettorale circondariale, quale autorità emanante il provvedimento impugnato, deve essere respinta.

Deve infatti essere osservato che la questione è univocamente risolta dall’art. 130, terzo comma, lett. a), del codice del processo amministrativo, il quale espressamente dichiara obbligatoria la notifica del ricorso al solo “ ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di comuni, province, regioni” .

L’appello è peraltro infondato nel merito.

La controversia riguarda l’interpretazione dell’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ai sensi del quale “ sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122 , dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco ”.

Il citato art. 14, primo comma, è infatti richiamato dall’art. 28, comma secondo, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 4, comma 7, della l. 11 agosto 1991, n. 271, secondo cui le firme dei sottoscrittori delle liste dei candidati “ devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 ”.

Più specificamente, il Collegio è chiamato a decidere sull’ambito nel quale i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati ad autenticare le firme dei presentatori delle liste di candidati alle elezioni provinciali e comunali.

Osserva al riguardo il Collegio che nel caso in esame si discute della legittima partecipazione alla competizione elettorale per l’elezione del sindaco ed il rinnovo del consiglio comunale di Tricarico di due liste i cui presentatori hanno fatto autenticare le loro sottoscrizioni da un consigliere della Provincia nella quale si trova il suddetto Comune.

Gli appellanti sostengono, sulla base anche di C. di S., 8 maggio 2013, n. 2501, che i consiglieri provinciali e comunali sono legittimati a prestare la suddetta opera di garanzia solo ricorrendo due presupposti, costituiti dalla territorialità e dalla funzionalità del loro intervento.

In altri termini, come si esprime la sentenza richiamata, “ il consigliere dell’ente locale esercita il potere di autentica delle sottoscrizioni ex art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 esclusivamente nei limiti della propria circoscrizione elettorale e in relazione alle operazioni elettorali dell'ente nel quale opera ”.

Il Collegio osserva come il precedente richiamato sia sostanzialmente isolato, essendo stato ripreso solo in sede consultiva (Sezione Prima, parere 3457/2013 del 26 luglio 2013) e solo in parte, senza affrontare espressamente il problema che ora occupa.

Inoltre, i precedenti richiamati nella sentenza appena citata sono applicabili al caso in esame per la sola parte relativa al requisito della territorialità, mentre non si esprimono in relazione al problema del cosiddetto limite funzionale del potere di autentica.

Le suddette pronunce affermano, infatti, il principio, condiviso dal Collegio, secondo il quale tutti i soggetti legittimati a conferire pubblica fede circa la provenienza di una sottoscrizione esercitano il relativo potere nell’ambito di una circoscrizione territoriale determinata.

Giova rilevare che il principio è stato affermato anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22, secondo cui i pubblici ufficiali, ai quali la legge elettorale conferisce il potere di autenticare le sottoscrizioni delle liste di candidati, sono titolari del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente all’interno del territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari o ai quali appartengono.

Le sentenze richiamate non affrontano, invece, il problema, che costituisce il fulcro della presente controversia, sulla esistenza di un limite funzionale all’esercizio di tale potere da parte dei consiglieri degli enti locali.

La questione è affrontata solo dalla citata sentenza 8 maggio 2013, n. 2501, secondo la quale tali soggetti possono esercitare il potere in questione solo quando esso sia richiesto per la partecipazione a competizioni elettorali dello stesso ente locale presso il quale operano.

Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.

Invero, deve essere rilevato come tale limitazione non è stata univocamente prevista dal legislatore.

Di conseguenza, introdurre tale limite per via interpretativa comporta l’insorgere di evidenti incertezze operative e l’annullamento di operazioni elettorali nelle quali tutti i candidati si sono comportati secondo diligenza e buona fede, avendo seguito un’interpretazione che certamente l’enunciato utilizzato dal legislatore non consentiva di escludere con palese evidenza (la descritta esigenza di semplificazione del procedimento elettorale è stata tenuta presente anche da C. di S., A.P., 9 ottobre 2013, n. 22).

Non può essere dedotto, in contrario senso, il fatto che neanche la limitazione territoriale del potere di autentica è espressamente prevista dalla norma in commento, in quanto il concetto della limitazione territoriale del medesimo potere in capo a tutti i soggetti cui è stato attribuito costituisce dato di comune conoscenza, che chiunque ha potuto apprendere quando – ad esempio – si è dovuto avvalere dell’opera di un notaio e trova la specifica base normativa nel combinato disposto descritto dall’Adunanza Plenaria.

Inoltre, la limitazione cosiddetta funzionale si pone in contrasto logico con il contenuto complessivo della norma, che espressamente attribuisce il suddetto potere ai consiglieri degli enti locali anche in relazione alle autentiche necessarie per la partecipazione alle diverse competizioni elettorali ivi elencate.

Deve quindi essere affermato che i consiglieri degli enti locali possono autenticare le sottoscrizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all’art. 14, primo comma, della legge 21 marzo 1990, n. 53, nel testo novellato dall’art. 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120, in relazione a tutte le operazioni elettorali, elencate nella norma citata, che si svolgono nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’ente cui appartengono.

Di conseguenza, per quanto di rilievo per la presente controversia, i consiglieri provinciali possono autenticare le firme relative alle operazioni elettorali per l’elezione dei sindaci ed il rinnovo dei consigli dei comuni della provincia, mentre i consiglieri comunali hanno analoga legittimazione per le elezioni del sindaco ed il rinnovo del consiglio del loro comune.

4. L’appello deve, in conclusione, essere respinto.

In considerazione delle incertezze giurisprudenziali sopra evidenziate le spese devono essere integralmente compensate.

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