Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-11-07, n. 201204646

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2012-11-07, n. 201204646
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201204646
Data del deposito : 7 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

<a data-decision-id="7142fccd-38af-54e4-a868-cadaf2c33834" href="/decisions/itcst2phkmxfvs9lpk">N. 04972/2011</a> AFFARE

Numero 04646/2012 e data 07/11/2012

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012




NUMERO AFFARE

04972/2011

OGGETTO:

Ministero della difesa direzione generale per il personale militare.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da L S, avverso diniego avanzamento al grado superiore nel ruolo d'onore;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0288047 460574 in data 10/11/2011 con la quale il Ministero della difesa direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Nicolo' Pollari;


PREMESSO:

Con nota del 4.09.2009, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa invitava i Centri documentali ad inviare le tabelle numeriche degli ufficiali (da sottotenente a maggiore) in possesso dei requisiti di cui alla tabella 5 annessa alla legge n. 1137/1955, al fine di consentire l’approntamento delle aliquote di ruolo per l’avanzamento degli ufficiali di complemento in congedo dell’Esercito e dell’Arma dei carabinieri per gli anni 2006-2008.

Nella medesima nota, la Direzione generale precisava che “nelle predette tabelle non dovranno essere inseriti gli ufficiali che, alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento di ogni aliquota, abbiano raggiunto il limite di età per il collocamento nella riserva di complemento (art. 61 della legge n. 113/1954, quale risulta modificato dall’art. 1 della legge n. 83/1986)”.

In data 16.06.2010, il Comando militare Esercito “Toscana” inviava alla Direzione generale la pratica di avanzamento del Citano di complemento in congedo S Ludovico, giudicato idoneo all’avanzamento ad anzianità per l’anno 2006.

Con nota del 05.08.2010, la Direzione generale comunicava al centro documentale di Firenze che “l’Ufficiale S Ludovico, nato il 21 giugno 1956, è transitato nella riserva di complemento, ai sensi dell’art. 61 della legge n. 113/1954, come modificato dall’art. 1 della legge n. 83/1986, a decorrere dal 22 giugno 2003, data sotto la quale lo stesso ha compiuto il 47° anno di età. Essendo l’avanzamento degli ufficiali nella riserva di complemento, ai sensi dell’art. 128 della legge n. 1137/1955, previsto in caso di richiamo in servizio, possibile solo in tempo di guerra a norma dell’art. 64 della legge n. 113/1954, il Citano S non avrebbe dovuto essere valutato”.

Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deducendo i seguenti vizi di legittimità:

- Violazione degli artt. 103-107 della legge n. 1137/1955, dell’art. 64 della legge n. 113/1954 e dell’art. 128 della legge n. 11378/1955, in quanto ufficiale di complemento iscritto regolarmente nei quadri di avanzamento e chiamato a visite mediche d’idoneità per invio a corso d’istruzione presso al Scuola di Fanteria in Cesano di Roma avvenuto dal 10 al 14 dicembre 2001 e per invio a esperimento pratico presso il 1° Reggimento “Granatieri di Sardegna” in Roma avvenuto dal 24 marzo al 21 giugno 2003;

- Violazione dell’art. 113 della legge n. 1137/1955, dell’art. 64 della legge n. 113/1954 e dell’art. 128 della legge n. 11378/1955, in quanto i corsi di istruzione e gli esperimenti pratici sono stati effettuati regolarmente nel periodo utile come previsto per la categoria degli ufficiali di complemento e cioè anteriormente al successivo transito nel ruolo degli ufficiali della riserva di complemento;

- Violazione di legge sugli obblighi di servizio degli ufficiali di complemento in congedo, in quanto chiamato a visite mediche d’idoneità nel giugno 2010;

- Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.

L’Amministrazione, con propria relazione, ritiene il ricorso infondato, in quanto non ricorrono i presupposti di legge per la promozione del C. S al grado superiore.

Il particolare, il C. S, durante la sua permanenza nel complemento, non è mai stato compreso – per l’anzianità di grado vantata – in alcuna aliquota di ruolo determinata per l’avanzamento dei capitani di complemento del ruolo delle Armi, cosicché, non essendosi realizzata una delle condizioni (inclusione nell’aliquota di ruolo) perché gli ufficiali in congedo possano conseguire la promozione al grado superiore, non è stato possibile procedere alla promozione dell’ufficiale al grado superiore.

L'anzianità di grado del ricorrente, infatti, è stata compresa nelle aliquote di ruolo determinante per il 2006;
a quella data, però, il C. S era già nella riserva di complemento (categoria in cui era transitato a decorrere dal 22 giugno 2003, data del compimento del 47° anno di età), posizione nella quale l'avanzamento è previsto solo in caso di guerra previo richiamo in servizio.

CONSIDERATO:

Il ricorso è infondato.

L’art. 104 della legge 22 novembre 1995, n. 1137 dispone che “Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il Ministro determina, in rapporto alle prevedibili esigenze di mobilitazione, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria, degli ufficiali di complemento e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento”

Il successivo art. 113 della stessa legge precisa, poi, che “L'ufficiale di complemento per essere valutato per l'avanzamento deve, a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i corsi di istruzione, gli esperimenti pratici, essere in possesso dei titoli stabiliti dalle Tabelle numeri 5, 6 e 7 annesse alla presente legge”

Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la verifica circa il possesso dei requisiti previsti da quest’ultima norma non può prescindere dalla previa formazione di apposite aliquote di ruolo che vengono formulate sulla base delle prevedibili esigenze di mobilitazione.

Nella specie, come evidenziato dall’Amministrazione, le aliquote di ruolo dei capitani di complemento da valutare per l’avanzamento al grado di maggiore non hanno compreso, a suo tempo, ufficiali aventi la stessa anzianità di grado dell’interessato.

Peraltro, ogni possibilità di avanzamento dell’Ufficiale è stata preclusa dal transito nella riserva di complemento al compimento del 47° anno di età poiché, ai sensi dell’art. 128 della legge n. 1137 del 1955, in tal caso l’avanzamento è consentito solo in caso di guerra, previo richiamo in servizio.

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