Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-04-18, n. 202303925
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Testo completo
Pubblicato il 18/04/2023
N. 03925/2023REG.PROV.COLL.
N. 05093/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5093 del 2017, proposto da CA NN, rappresentato e difeso dagli avvocati VA Luigi Machiavelli ed Efisio Busio, con domicilio eletto presso lo studio OT AG in Roma, via del Casale Strozzi, n. 33;
contro
OS IU, IE IU e IE IU, rappresentate e difese dall’avvocato Andrea Piredda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leonardo Lavitola in Roma, via Costabella, n. 23;
NA TA IU, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Piras e Andrea Piredda, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Leonardo Lavitola in Roma, via Costabella, n. 23;
nei confronti
dell’Agenzia Laore Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, n. 225/2017, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OS IU, IE IU, NA TA IU e IE IU;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2023 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto dinanzi al T.A.R. per la Sardegna e rubricato con il n. 297/2008, le sig.re IU OS, IU IE, IU NA TA e IU IE hanno chiesto l’annullamento della determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio dell’Agenzia Laore Sardegna – Agenzia Regionale Attuazione Programmi Sviluppo Rurale n. 133 del 21 dicembre 2007, avente ad oggetto l’assegnazione definitiva a favore del sig. NN CA di un terreno della Riforma Agraria, sito in agro del Comune di Alghero, ai sensi della l. 12 maggio 1950, n. 230, identificato precisamente nel podere n. 3 in località “Sa Segada” con annessa casa colonica, di proprietà dell’ETFAS – Ente per la Trasformazione Fondiaria ed Agraria della Sardegna (poi Agenzia Laore Sardegna).
1.2. Come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, il podere e la casa colonica erano stati originariamente assegnati al sig. IU VA AN BI e, al decesso dell’assegnatario (avvenuto il 16 novembre 1967), fu concesso dapprima alla vedova (sig.ra Calzaghe AR Antonia) e successivamente alla figlia IU US.
1.3. L’assegnazione fu tuttavia revocata, con conseguente retrocessione del bene all’Ente concedente, con deliberazione del Commissario dell’ETFAS del 20 ottobre 1981, cui fece seguito un contenzioso giurisdizionale conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. VI, 12 aprile 1996, n. 546) che, in riforma della sentenza di primo grado, rigettò il ricorso proposto dalla sig.ra IU US avverso la revoca dell’assegnazione.
1.4. Come ugualmente affermato nella determinazione impugnata, il podere rimase tuttavia nella disponibilità della IU, del marito AV NN e del figlio CA NN il quale, con istanza del 4 maggio 2007, sul presupposto di aver proseguito l’attività agricola già svolta dal genitore e di possedere la qualifica di imprenditore agricolo, chiese, ai sensi dell’art. 16 l. cit., di subentrare nell’assegnazione.
1.5. L’Agenzia Laore Sardegna, con il provvedimento impugnato, ha accolto l’istanza, sul presupposto che nessun altro tra i discendenti del signor IU possedesse i requisiti per subentrargli nell’assegnazione.
1.6. Le menzionate ricorrenti, figlie dell’originario assegnatario ed interessate a subentrare nell’assegnazione del podere in qualità di eredi del medesimo, hanno quindi adito il T.A.R. per la Sardegna avverso la determinazione da ultimo indicata.
1.7. Va osservato che, nelle more del giudizio di primo grado, il signor CA NN ha esercitato il diritto di riscatto ed ha acquistato definitivamente la piena proprietà del podere, come da contratto in data 4 settembre 2008.
2. Con la sentenza n. 225 del 28 marzo 2017, il T.A.R. adito, respinta preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal controinteressato sig. NN CA (“ considerato che la situazione giuridica delle ricorrenti non può essere qualificata in termini di diritto soggettivo: l’interesse all’assegnazione del terreno (dopo il decesso dell’originario assegnatario) si colloca nell’ambito di una relazione disciplinata dalla legge (come si vedrà meglio più avanti), in cui l’altro termine del rapporto è costituito dal potere dell’amministrazione di provvedere all’assegnazione dell’immobile. Per cui, l’interesse delle ricorrenti si qualifica come un interesse protetto che si configura come interesse legittimo, con la conseguente spettanza della controversia in esame alla giurisdizione amministrativa ”) così come quella intesa a sostenere la carenza di interesse a ricorrere in capo alle ricorrenti (ravvisabile quantomeno, ad avviso del T.A.R., “ nella forma dell’interesse strumentale al rinnovo dell’attività amministrativa necessaria alla adozione di una nuova decisione avente per oggetto l’individuazione dell’erede che subentri nell’assegnazione del podere ”), ha ravvisato la fondatezza della censura intesa a lamentare la violazione dell’art. 7 l. 29 maggio