Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-03, n. 202209570

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-03, n. 202209570
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209570
Data del deposito : 3 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/11/2022

N. 09570/2022REG.PROV.COLL.

N. 07911/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7911 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Il Comune di Mattinata, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio - Puglia e Basilicata, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale - Manfredonia, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Agenzia del Demanio - Puglia e Basilicata, dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale – Manfredonia, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022 il Cons. M A P F e udito per l’appellante l’avvocato Francesco Mangazzo per delega dell’avvocato A R;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

L’appellante, nella sua qualità di titolare della Concessione Demaniale Marittima n.-OMISSIS- e di quella suppletiva n. -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Mattinata (FG) con scadenza in data 31 dicembre 2020, gestisce uno stabilimento balneare in cui afferma di avere eseguito un intervento edilizio di ottimizzazione degli spazi interni senza ampliamento in pianta, né modifiche di cubature, previo rilascio del permesso di costruire n. -OMISSIS- e dell’Autorizzazione Paesaggistica n. -OMISSIS-, preceduta dal parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio di Bari del -OMISSIS-.

L’appellante, in data 1 marzo 2019, domandava al Comune di Mattinata la variazione del contenuto della Concessione Demaniale Marittima n. -OMISSIS- ai sensi dell’art. 24 reg. esec. cod. nav., dovendo ridistribuire in modo diverso alcune delle strutture presenti nello stabilimento balneare a causa della riduzione dell’area disponibile determinata dal naturale fenomeno erosivo della superficie dipendente dalle mareggiate.

Il Comune autorizzava la richiesta di variazione della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- con provvedimento n. prot. -OMISSIS-, ritenendo necessari gli accorgimenti prospettati dall’appellante per conformare la struttura dal medesimo gestita alla normativa ed alle ordinanze in tema di sicurezza balneare.

Dopo di che, il Comune di Mattinata, con nota prot. n.-OMISSIS-, diffidava l’appellante alla rimozione di talune soltanto delle opere autorizzate, poiché difformi rispetto all’autorizzazione concessa con provv. n. -OMISSIS- ai sensi dell’art.24 reg. esec. cod. nav., con l’avvertimento che, in mancanza, sarebbe stato avviato il procedimento di revoca della Concessione per decadenza ex art.47 lett. f) cod. nav.

Con nota del 9 gennaio 2020 inoltrata ed iscritta al protocollo dell’Ente locale il 10 gennaio 2020 al n.-OMISSIS-, l’appellante contestava la fondatezza della diffida, chiedendo un sopralluogo per la verifica in contraddittorio delle riscontrate difformità edili.

Ma il Comune, con provvedimento n.-OMISSIS- del 13 gennaio 2020, rispondeva che la permanenza dello stabilimento balneare era stata autorizzata soltanto per il periodo annuale compreso dal primo marzo al 31 dicembre e quindi, trattandosi di un’opera da considerare di carattere stagionale, intimava all’appellante la rimozione dell’intera struttura, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe provveduto nei termini e secondo le modalità di legge previste per la demolizione delle opere abusivamente realizzate.

Dopo di che, con tre successivi provvedimenti (n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020, n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2020 e n. -OMISSIS-), il Comune ordinava la rimozione di tutte le opere insistenti sulle aree di cui alla concessione demaniale marittima in questione entro 30 giorni, non potendo lo stabilimento permanere oltre il periodo annuale consentito compreso tra il primo marzo ed il 31 dicembre.

L’appellante impugnava i predetti provvedimenti dinanzi al T.A.R. Puglia, sede di Bari, domandandone l’annullamento per i seguenti motivi:

1. – violazione degli artt.24, 41 e 97 Cost., dell’art.3 L. n.241/1990, dell’art.24 reg. esec. cod. nav., dell’art.35 D.P.R. n.380/2001, dell’art.8 L.R. Puglia n.17/2015, dell’art.45 N.T.A. P.P.T.R. Puglia, eccesso di potere – poiché: 1.1) né le concessioni demaniali marittime rilasciate, né il permesso di costruire, né l’autorizzazione paesaggistica, né il parere della Soprintendenza decretavano o presupponevano una permanenza annuale limitata delle opere autorizzate;
1.2) il Comune sarebbe incorso in errore a causa dell’ormai superata da anni (perché non più disciplinante il rapporto con l’appellante) autorizzazione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2000 con la quale era stata concessa la proroga della permanenza dello stabilimento balneare “-OMISSIS-” dal primo marzo al 31 dicembre di ogni anno;
1.3) la motivazione sarebbe carente, non essendo chiarita la ragione giustificatrice della riscontrata incompatibilità temporale delle opere in questione soltanto in determinati periodi dell’anno, peraltro, non coincidenti con la conclusione della stagione estiva, ossia con il 31 ottobre di ogni anno;
1.4) le opere regolarmente assentite con il previo rilascio dell’apposito permesso di costruire e di cui si ingiunge la rimozione non sarebbero, come sostenuto negli atti impugnati, qualificabili come strutture precarie stagionali, dovendosi, invece, ritenere opere permanenti amovibili, in conformità a quanto desumibile dalla domanda di autorizzazione paesaggistica presentata dall’appellante;
1.5) l’art.8 della L.R. n.17/2015 consentirebbe il mantenimento per l’intero anno solare delle opere di facile amovibilità destinate all’esercizio dell’attività balneare, né, peraltro, si colgono indicazioni di segno contrario nelle N.T.A. del P.P.T.R. della Puglia;
1.6) il parere della Soprintendenza reso in sede di autorizzazione paesaggistica non contemplerebbe alcun riferimento alla, non più operante, autorizzazione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2000 che consentiva la permanenza dello stabilimento balneare dal primo marzo al 31 dicembre di ciascun anno, avendo considerato soltanto l’intero periodo di efficacia previsto dalla Concessione Demaniale Marittima n.-OMISSIS- integrata da quella suppletiva n. -OMISSIS-, ed ossia sino al 31 dicembre 2020;
1.7) secondo le ordinanze balneari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 della Regione Puglia, la stagione balneare durerebbe l’intero anno solare per l’esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie delle strutture balneari;
1.8) l’art. 45 del P.P.T.R. della Puglia consentirebbe nei territori costieri, senza alcuna limitazione temporale, la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e le altre attività connesse al tempo libero che non compromettano gli elementi naturali, la fruibilità ed accessibilità dei luoghi;

2. – violazione dell’art.1 co. 246 L. n.145/2018, degli artt.24, 41 e 97 Cost., dell’art. 3 L. n.241/1990, dell’art. 24 reg. esec. cod. nav., dell’art.35 D.P.R. n.380/2001, dell’art. 8 L.R. Puglia n.17/2015, dell’art. 45 N.T.A. P.P.T.R. Puglia, eccesso di potere – perché 2.1) l’art.1 co. 246 L. n.145/2018 riconoscerebbe ai titolari delle concessioni demaniali marittime la facoltà di mantenere i manufatti amovibili destinati a finalità turistico ricreative sino al 31 dicembre 2020 e l’Amministrazione avrebbe ignorato il richiamato disposto normativo nonostante l’espressa segnalazione contemplata nell’ambito dell’istanza di annullamento in autotutela presentata dall’appellante avverso gli atti impugnati;
2.2) l’art.1 co. 246 L. n.145/2018 inibirebbe all’Amministrazione l’emanazione di provvedimenti preordinati ad ottenere la rimozione delle predette opere amovibili;
2.3) l’Amministrazione non avrebbe intimato la rimozione delle opere in questione anche agli altri concessionari titolari di analoghe opere amovibili, così incorrendo in illegittimità per eccesso di potere da disparità di trattamento;

3. – violazione dell’art.35 D.P.R. n.380/2001, dell’art.24 reg. esec. cod. nav., dei principi di buona amministrazione, eccesso di potere – perché 3.1) le ingiunzioni impugnate non sarebbero state precedute da idonea diffida, non potendo considerarsi tale la nota prot. n.-OMISSIS-, in quanto limitata soltanto alle opere difformi dall’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 24 reg. esec. cod. nav.;
3.2) il termine di 30 giorni assegnato per la rimozione delle opere controverse ed il ripristino dei luoghi sarebbe incongruo, tanto più considerato che l’ingiunzione non sarebbe stata preceduta da un’adeguata diffida e da un’approfondita istruttoria in relazione all’illegittima permanenza dei manufatti amovibili sull’area demaniale interessata;

4. – violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 L. n.241/1990, eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria, violazione dell’art.3 L. n.241/1990 per difetto di motivazione ed incongrua motivazione – per omessa comunicazione di avvio del procedimento e non applicabilità dell’art.21 octies co. 2 L. n.241/1990, posto che l’obbligo di rimozione annuale delle opere amovibili presenti sull’area demaniale concessa non era previsto in nessuna delle concessioni demaniali marittime rilasciate all’appellante;
inoltre, le parziali difformità indicate nella diffida del 23 dicembre 2019 formalizzata dal Comune ai sensi dell’art. 24 reg. esec. cod. nav. non sarebbero comprovate da un’adeguata istruttoria e, comunque, non giustificherebbero l’eliminazione di tutte le opere dello stabilimento balneare;

5. – violazione dell’art.3 L. n.241/1990, eccesso di potere per insufficiente, incompleta e contraddittoria motivazione ed omessa comparazione dell’interesse pubblico perseguito con quello privato – perché l’Amministrazione non avrebbe indicato i presupposti di fatto e le ragioni di diritto della decisione adottata, né avrebbe contemperato l’interesse privato del concessionario con quello pubblico al presunto ripristino della legalità violata.

Si costituivano il Comune di Mattinata ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza n. -OMISSIS- pubblicata il 29 aprile 2020, il T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. I, rigettava il ricorso, compensando le spese processuali sostenute dalle parti costituite, poiché l’assenza di prescrizioni di temporaneità delle opere in questione evincibile dal più recente titolo edilizio sarebbe smentita dalla natura accessoria dell’intervento assentito di ottimizzazione degli spazi interni che, in quanto avente carattere modificativo del precedente intervento autorizzato con la Concessione edilizia n. -OMISSIS- e con la relativa variante n. -OMISSIS-, non potrebbe che ripeterne le prescrizioni già ivi imposte in ordine al periodo di mantenimento annuale dello stabilimento, in tal senso deponendo anche l’autorizzazione n. -OMISSIS-, prot. n.-OMISSIS-del 4 ottobre 2000 che nell’ampliare i termini di permanenza dei manufatti da Marzo a Dicembre, anziché, da Maggio a Settembre (come previsto nella precedente concessione edilizia n.-OMISSIS-) avrebbe modificato la durata di permanenza annuale delle opere stagionali. Anche l’autorizzazione paesaggistica n.-OMISSIS- andrebbe concepita, unitamente al prodromico parere favorevole, quale atto esplicativo di una positiva valutazione presupponente proprio la natura stagionale delle opere considerate, con conseguente obbligo di rimozione annuale delle stesse. Né, peraltro, potrebbe a differente conclusione addivenirsi in virtù dell’art.1 co.246 L. n.145/2018, poiché la richiamata normativa non inciderebbe sui titoli edilizi e le relative prescrizioni e si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, in quanto contemplante una proroga generalizzata della durata delle concessioni demaniali.

Con appello notificato il 30 settembre 2020 e depositato il 14 ottobre 2020, -OMISSIS- impugnava la predetta sentenza, domandandone la riforma per i medesimi motivi già proposti in primo grado.

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture si costituiva con memoria di mera forma depositata il 22 gennaio 2021.

Il Comune di Mattinata, invece, non si costituiva, nonostante la regolare notifica dell’appello presso il suo avvocato difensore nominato ed eletto domiciliatario nel giudizio di primo grado per procura.

All’udienza pubblica del 20 settembre 2022, l’appellante concludeva, tramite il proprio procuratore, come da verbale in atti ed il Collegio tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

In via preliminare, a cagione della proposizione dell'appello e della reiterazione di tutti i motivi dedotti in prime cure, il Collegio osserva che è riemerso l'intero thema decidendum del giudizio di primo grado, che perimetra necessariamente il processo di appello ex art. 104 c.p.a.;
sicché, per ragioni di economia dei mezzi processuali e semplicità espositiva, secondo la logica affermata dalla decisione della Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015, possono prendersi direttamente in esame gli originari motivi posti a sostegno del ricorso introduttivo (cfr. ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, n. 1137 del 2020;
Consiglio di Stato sez. IV, 27/12/2021, n.8633).

1. Con il primo motivo si lamenta l’erroneità della sentenza impugnata e dei provvedimenti contestati nella parte in cui ritengono sussistente un periodico obbligo annuale di rimozione dello stabilimento balneare a carico dell’appellante.

1.1. Il Consiglio di Stato osserva che nella concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- ed in quella suppletiva n. -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Mattinata non è previsto alcun obbligo di rimozione annuale delle opere realizzate sull’area del demanio concessa in utilizzo, essendo soltanto imposto, per quanto di interesse in questa sede, l’obbligo di sgombero con ripristino dello stato dei luoghi alla scadenza del rapporto concessorio o in caso di risoluzione anticipata per revoca della concessione o decadenza del concessionario. Le predette concessioni prevedono, poi, il mantenimento e la possibile realizzazione delle opere strumentali, previo rilascio dei necessari titoli abilitativi edilizi che, in quanto atti presupposti espressamente richiamati, integrano il rapporto tra l’Amministrazione ed il concessionario sul piano della disciplina generale.

1.2. Al riguardo, l’appellante sostiene che l’Amministrazione abbia erroneamente ritenuto ancora in vigore l’autorizzazione contemplata dalle concessioni edilizie n.-OMISSIS- e n. -OMISSIS- nella parte in cui consente la realizzazione delle opere ivi indicate, purché di carattere precario e stagionale, limitatamente al periodo, dapprima, 1 maggio – 30 settembre e, poi, 1 marzo – 31 dicembre di ogni anno, in virtù dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2000.

1.3. La doglianza dell’appellante è infondata, poiché le opere principali dello stabilimento, secondo quanto emerge dai documenti in atti, sono state realizzate proprio in virtù dei richiamati titoli abilitativi edilizi, la cui efficacia, allo stato, non può ritenersi superata dal successivo permesso di costruire n. -OMISSIS-, essendo quest’ultimo esclusivamente propedeutico a consentire il chiesto “ intervento di ottimizzazione degli spazi interni, senza ampliamento in pianta né modifica di cubatura con revisione dei materiali impiegati della struttura balneare ”.

1.4. Le limitate modifiche interne autorizzate con il menzionato permesso di costruire, infatti, non possono indurre a ritenere che sia stata realizzata un’opera del tutto nuova rispetto alla precedente al punto da escludere qualsivoglia rilevanza alle precedenti concessioni edilizie ed autorizzazioni, come sostenuto dall’appellante.

1.5. Sussiste, dunque, per quest’ultimo l’obbligo di rimozione annuale delle opere amovibili per il periodo previsto nell’autorizzazione n.-OMISSIS- del 4 ottobre 2000, non potendo quest’ultima ritenersi superata neanche dalle concessioni demaniali marittime successive, in quanto atto modificativo della Concessione edilizia n.-OMISSIS- del 3 giugno 1998 e della concessione edilizia n.-OMISSIS-/V del 22 giugno 2000.

1.6. Sul piano motivazionale, non può cogliersi, poi, la dedotta irrazionalità per mancata coincidenza del periodo di permanenza delle opere in questione sull’area demaniale con il consueto periodo annuale coincidente con la stagione estiva balneare, posto che l’ampliamento a 10 mesi, rispetto ai precedenti 5 coincidenti con il periodo compreso tra il primo maggio ed il 30 settembre, è stato concesso dal Comune di Mattinata su espressa richiesta dell’appellante.

1.7. Con riguardo, poi, all’autorizzazione paesaggistica, le valutazioni del Comune e della Soprintendenza sono preordinate a valutare la compatibilità dell’intervento edile prospettato con l’interesse pubblico della tutela del paesaggio e, quindi, prescindono dai profili tecnici prettamente edili rientranti nell’ambito degli accertamenti necessari per il rilascio del permesso di costruire. Inoltre, l’intervento prospettato dall’appellante era di limitato impatto visivo, consistendo soltanto in opere di ottimizzazione degli spazi interni della struttura balneare già esistente. Dunque, non può ascriversi all’autorizzazione paesaggistica la dedotta valenza di atto sostitutivo delle precedenti concessioni edilizie e dell’autorizzazione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2000.

1.8. L’appellante sostiene, poi, che le opere regolarmente assentite con il previo rilascio dell’apposito permesso di costruire e delle quali si ingiunge la rimozione non sarebbero, come sostenuto negli atti impugnati, qualificabili alla stregua di strutture precarie stagionali, essendo, invece, opere permanenti amovibili, come desumibile dalla domanda di autorizzazione paesaggistica.

1.9. La doglianza è infondata poiché se è vero che nella relazione paesaggistica del 24 marzo 2016 (all. 17 fascicolo di parte ricorrente di primo grado) si dichiara la natura permanente ed amovibile e non quella temporanea o stagionale dell’intervento, nella seconda pagina della medesima relazione si chiarisce che “ L’intervento in progetto consiste nell’operare con modeste varianti estetiche e funzionali sulla struttura già esistente e regolarmente autorizzata pratica -OMISSIS- e -OMISSIS-V/98 dal Comune di Mattinata … ”, sottolineandosi, quindi, la persistente interdipendenza con i titoli edilizi abilitativi delle opere principali sulle quali realizzare l’intervento di natura accessoria. Ed invero, il dichiarato intento di operare modifiche non essenziali sulla struttura già esistente preclude la qualificazione dell’intervento come tendente a realizzare un’opera nuova e, di conseguenza, tanto il permesso di costruire n. -OMISSIS- quanto l’autorizzazione paesaggistica devono ritenersi atti presupponenti la persistente efficacia dei titoli edilizi giustificativi della struttura (principale) dello stabilimento in quanto tale.

1.10. Dunque, non sono fondate le deduzioni difensive volte a rivalutare l’omesso riferimento all’autorizzazione n. -OMISSIS- del 4 ottobre 2000 nel parere della Soprintendenza reso in sede di autorizzazione paesaggistica, in quanto da intendersi implicitamente presupposto.

1.11. Con riguardo, poi, alla disciplina prevista dall’art. 8 co. 5 della L.R. n. 17/2015, secondo cui, ai fini demaniali marittimi, le strutture funzionali all'attività balneare, purché di facile amovibilità, possono essere mantenute per l'intero anno solare, il Consiglio di Stato non ne ravvisa la cogenza sostenuta dall’appellante, non potendo incidere sulla decisione della controversia.

La richiamata norma, infatti, si limita a riconoscere ai Comuni la facoltà di disciplinare le concessioni demaniali marittime future (ossia rilasciate dal 15 aprile 2015 in poi) di loro competenza in modo tale da consentire al concessionario il mantenimento per l’intero anno solare delle strutture balneari facilmente amovibili, non imponendo una regola inderogabile, né statuendo una disciplina inderogabilmente applicabile alle concessioni già rilasciate, come nel caso in esame.

La legge, infatti, dispone per il futuro ai sensi dell’art.11 co.1 disp. prel. c.c. e, quindi, non può incidere sui rapporti già esistenti a meno che non sia chiaramente desumibile un intento legislativo in tal senso che, nella fattispecie, non può cogliersi in una norma espressa in modo tale da limitarsi a riconoscere ai Comuni un potere discrezionale di tipo propriamente valutativo per le concessioni da rilasciare in data successiva all’entrata in vigore della norma stessa.

1.12. Pertanto, non sussiste la dedotta illegittimità degli atti impugnati per contrasto con l’art. 8, co. 5 L.R. n. 17/2015, così come non sussiste neanche in relazione alle menzionate ordinanze balneari per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 della Regione Puglia, secondo cui la stagione balneare durerebbe per l’intero anno solare, per l’esercizio delle attività commerciali e di quelle accessorie delle strutture balneari, non trattandosi di rilievi direttamente incidenti sui rapporti concessori contraddistinti dall’utilizzo di opere soggette all’obbligo di rimozione stagionale.

1.13. Anche la previsione dell’art. 45 del P.P.T.R. della Puglia, secondo cui nei territori costieri sarebbe consentita, senza alcuna limitazione temporale, la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e le altre attività connesse al tempo libero, senza compromissione alcuna degli elementi naturali e della fruibilità ed accessibilità ai luoghi, non può ritenersi decisiva, posto che il rapporto dell’appellante con l’Amministrazione è regolato già dai titoli edilizi rilasciati e dalle concessioni precedentemente stipulate e che gli strumenti urbanistici dispongono solo per il futuro (Consiglio di Stato, Sez. VI, 16/10/2017, n.4783).

1.14. Il primo motivo, pertanto, è infondato.

2. Il secondo motivo è parzialmente fondato.

2.1. Ed invero, ferma restando la non incidenza sulla controversia in esame del menzionato art.8 L.R. n.17/2015, è invece fondata la censura volta a lamentare l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art.1 co. 246 L. n.145/2018, secondo cui i titolari delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo e dei punti di approdo con medesime finalità turistico ricreative, che utilizzino manufatti amovibili di cui all’art. 3 co.1 lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2020, nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

La chiarezza del richiamato disposto normativo non richiede specificazioni interpretative. I titolari di concessioni demaniali marittime ad uso turistico possono, infatti, mantenere i manufatti amovibili installati sino al 31 dicembre 2020. Lo scopo della norma è proprio quello di evitare il disagio ed i costi dipendenti dagli obblighi di rimozione e dall’onere di installazione delle opere degli stabilimenti balneari che, di consueto, sono imposti e previsti a carico dei concessionari in coincidenza con la conclusione e l’inizio della stagione estiva di ogni anno.

2.2. Ne consegue che, qualora la concessione demaniale marittima fosse contraddistinta da un obbligo di fare implicante la periodica rimozione delle strutture amovibili dello stabilimento balneare, verrebbe meno per il concessionario il dovere di adempiervi, essendogli espressamente riconosciuta dalla legge la speciale facoltà di mantenere per l’intero anno solare e fino al 31 dicembre 2020 i manufatti amovibili del tipo indicato.

2.3. Pertanto, l’adito T.A.R., oltre ad avere erroneamente considerato l’art.1 co. 246 della L. n. 145/2018 norma disciplinante la “ proroga dei rapporti di concessione demaniale ” (quando in realtà la relativa previsione era contemplata dai successivi commi 682 e 683), ha, inoltre, erroneamente ritenuto non incidente sui titoli edilizi la richiamata disposizione legislativa, considerato che gli stessi costituiscono parte integrante del rapporto concessorio in esame e che la previsione normativa sopravvenuta è espressamente applicabile ai rapporti di concessione in corso per i quali proprio si ponga la questione della rimozione dei manufatti amovibili, rivolgendosi il legislatore direttamente ai concessionari, come l’appellante.

2.4. Né, peraltro, può ritenersi non applicabile la disposizione in esame per presunta contrarietà al diritto dell’Unione Europea, posto che la lesione dei principi espressi dalla direttiva 2006/123/CE può prospettarsi a fronte di una norma interna espressamente statuente la proroga di una concessione già rilasciata (Ad. Plen. 17 e 18 del 2021), ma non anche di una norma interna disciplinante una peculiare modalità di utilizzo dei beni demaniali in concessione per un periodo che, sebbene indicato a data fissa nella sua massima estensione sino al 31 dicembre 2020, non incide sulla naturale scadenza del rapporto tra l’Amministrazione ed il concessionario. L’art.1 co. 246 L. n. 145/2018, infatti, riconosce al concessionario soltanto una determinata facoltà di uso del bene, ma non interferisce in modo alcuno anche sulla durata complessiva della concessione che, una volta giunta a naturale scadenza, non beneficia di alcun effetto prorogante in virtù della disposizione in esame, non potendosi pretendere il mantenimento delle strutture balneari amovibili oltre il tempo di utilizzo concesso quand’anche scaduto prima del 31 dicembre 2020.

2.5. Pertanto, l’appellante poteva beneficiare della richiamata disciplina, in quanto titolare di una concessione demaniale marittima ad uso turistico ricreativo e di uno stabilimento balneare contraddistinto da opere amovibili, come desumibile dall’autorizzazione paesaggistica n. -OMISSIS- nella parte in cui afferma, prendendo atto, che i manufatti presenti sull’area demaniale concessa in uso sono “ privi di qualunque opera edile a carattere permanente ”.

2.6. Il secondo motivo deve, quindi, essere parzialmente accolto e giustifica l’assorbimento dei restanti motivi dedotti e non esaminati, in ragione della natura formale e procedimentale dei vizi ivi denunciati.

3. In conclusione, l’appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata ed annullamento delle ingiunzioni di demolizione contestate.

4. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta al giudizio del Consiglio di Stato, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis , per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663 e Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 aprile 2020 n. 2522;
Consiglio di Stato, Sez. VI, n.5254/2021).

Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

6. La peculiare complessità delle questioni di diritto esaminate giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali dei due gradi di giudizio tra le parti in causa.

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