Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-05-22, n. 201402652

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-05-22, n. 201402652
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201402652
Data del deposito : 22 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10253/2011 REG.RIC.

N. 02652/2014REG.PROV.COLL.

N. 10253/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10253 del 2011, proposto da:
G G, A F, entrambi rappresentati e difesi dagli avv. A C, B B, con domicilio eletto presso Susanna Corsini in Roma, via Monte Zebio, N. 30;

contro

Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio eletto presso A R in Roma, viale delle Milizie 1;
Provincia di Parma, in persona del Presidente p.t., non costituita in giudizio.

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - SEZ. STACCATA DI PARMA: SEZIONE I n. 00297/2011, resa tra le parti, concernente approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di una pista ciclabile - risarcimento danni


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2014 il Cons. G V e uditi per le parti gli avvocati Belli e Rossi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni appellanti hanno subito, ad opera del Comune di Parma, l’esproprio di un terreno di proprietà (una fascia di 20 mq), situato tra la recinzione della propria abitazione e la pubblica strada, al fine della realizzazione di un pista ciclabile.

Segnatamente, con atto della Giunta comunale n. 1342 del 18.11.2004, era approvato il progetto preliminare per la realizzazione della pista ciclabile in attuazione del Piano Operativo comunale del 2002;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 242/3 del 22.12.2004 l’opera era inserita nel Piano degli Investimenti;
in data 27.06.2005, con atto della Giunta comunale, l’amministrazione deliberava l’approvazione del progetto definitivo e l’avvio della procedura espropriativa per la dichiarazione di pubblica utilità della pista ciclabile.

Dinanzi al TAR Emilia Romagna, gli odierni appellanti deducevano la mancata previsione dell’opera nel programma triennale, l’assenza del vincolo preordinato all’esproprio, la non corrispondenza tra dimensione dell’area ed area espropriata, la mancata osservanza della normativa stradale di sicurezza.

Il TAR ha respinto la domanda.

I ricorrenti insistono in appello su tutti i motivi di ricorso. Deducono, in particolare, che il Giudice di primo grado abbia travisato i contenuti della documentazione urbanistica, non accorgendosi che sull’area oggetto di esproprio non era stato apposto alcun vincolo in sede di POC;
né del vincolo potrebbe far le veci la fascia di rispetto stradale genericamente prevista dall’art. 81 del POC;
anche il CTU che si è interessato della stima in sede di opposizione all’indennità dinanzi al Giudice ordinario, avrebbe rilevato che è mancato il vincolo preordinato all’esproprio.

L’amministrazione, ritualmente costituitasi, replica evidenziando che la mancata rappresentazione del vincolo sulla cartografia è dovuta alla fisiologica imprecisione della previsioni grafiche. In ogni caso la piccola fascia di terreno dovrebbe ritenersi pacificamente ricompresa nelle aree necessarie sin dall’inizio all’opera. Si oppone alle altre censure ed invoca la reiezione del gravame.

La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza dell’1 aprile 2014.

L’appello è fondato. E’ in particolare meritevole di accoglimento il motivo relativo alla mancata apposizione del vincolo.

Il Giudice di prime cure così si è espresso: “con il secondo motivo i ricorrenti assumono che la pista ciclopedonale non sarebbe stata contemplata da alcuna norma di pianificazione urbanistica in violazione delle norme rubricate del d.P.R. 327/2001. Il motivo è destituito di fondamento in quanto risulta che l’opera pubblica in questione sia inserita nel “P.O.C. 2002” del Comune di Parma come viabilità di progetto e che sia indicata nella planimetria allegata allo stesso P.O.C. L’area risulta, pertanto, già destinata alla viabilità pubblica dal Piano urbanistico vigente, senza necessità di modificazione dello strumento urbanistico”.

Ebbene, dall’esame del POC (prodotto da entrambe le parti in causa) emerge che la pista ciclabile è bensì prevista ed indicata nella planimetria, ma non è previsto il passaggio sull’area di proprietà degli odierni appellanti. Ed anzi, risulta con evidenza che, nello snodarsi lungo entrambi i lati della via Cremonese, la pista ciclabile si interrompe proprio davanti alla proprietà Giuffredi-Ferrari, civico n. 169, per riprendere subito dopo.

In proposito non convince la tesi della lieve ed ininfluente imprecisione, sostenuta dal Comune nelle sue difese, atteso che, i tratti grafici sono netti e di congrua ampiezza, oltre che contraddistinti da evidenziazione gialla, comunque tali da escludere ipotesi quali quella profilata.

La mancanza di previsione del vincolo nel POC avrebbe pertanto richiesto un previo adeguamento pianificatorio, con le garanzie partecipative che tale procedimento richiede in relazione alla puntualità del suo contenuto. In mancanza, le ulteriori fasi procedimentali risultano prive di presupposto urbanistico, con conseguente illegittimità dei provvedimenti terminativi (dpu e decreto di esproprio).

In conclusione l’appello è accolto e, per l’effetto, gli atti impugnati sono annullati.

Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

Avuto riguardo all’andamento del giudizio, ed alla natura e peculiarità trattate, le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi