Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-02-09, n. 201600546

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2016-02-09, n. 201600546
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201600546
Data del deposito : 9 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02336/2011 REG.RIC.

N. 00546/2016REG.PROV.COLL.

N. 02336/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2336 del 2011, proposto da:
A L Camera, rappresentata e difesa dagli avvocati T B e P B B, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Valdagno, 27;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Crotone), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria – Catanzaro, Sezione II, n. 2794 del 26 novembre 2010, resa tra le parti, concernente rigetto dell’istanza per una nuova delimitazione del demanio marittimo;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Crotone);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 il Cons. Maddalena Filippi e uditi per le parti l’avvocato Greco per delega di Basso e l’avvocato dello Stato Varone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. – Con un primo ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, dichiarato improcedibile con sentenza n. 2622 del 13 ottobre 2010, la signora A L Camera – in qualità di proprietaria di un fabbricato destinato a civile abitazione in località Zolfara di Rossano – ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Rossano ha ordinato la demolizione di tale edificio, ritenendolo insistente su area demaniale.

Con successivo ricorso al medesimo Tribunale amministrativo la signora La Camera ha impugnato il diniego – in data 20 maggio 2009 - opposto dalla Capitaneria di Porto di Crotone all’istanza di nuova delimitazione del pubblico demanio marittimo presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 32 del Codice della Navigazione (e dell’articolo 58 del relativo regolamento, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

2. – Con sentenza n. 2794, del 26 novembre 2010, la II Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sezione di Catanzaro, ha respinto il ricorso ritenendo sussistenti “ sufficienti indici che depongono univocamente nel senso della demanialità dell’area in parola ” e rilevando che la ricorrente non aveva “ allegato alcun concreto elemento di fatto che possa deporre nel senso della non demanialità dell’area in questione ”.

3. – Con i motivi dell’appello la signora La Camera lamenta il richiamo, contenuto nella motivazione della sentenza, all’orientamento della giurisprudenza in punto di sdemanializzazione tacita, orientamento che nella specie non rileverebbe in quanto la controversia riguarda una situazione di effettiva incertezza dei confini del demanio marittimo.

4. – L’Amministrazione intimata - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Capitaneria di Porto di Crotone) – si è costituita in giudizio sostenendo l’infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

All’udienza del 27 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – Il ricorso non merita accoglimento.

2. – La sentenza impugnata ha respinto il ricorso di primo grado - proposto avverso il rigetto dell’istanza di nuova delimitazione del demanio marittimo – sul rilievo che la ricorrente “ non ha allegato alcun concreto elemento di fatto che possa deporre nel senso della non demanialità dell’area in questione ”, aggiungendo che non sussistono i presupposti per la sdemanializzazione tacita dell’area in quanto l’Amministrazione non ha espressamente o tacitamente rinunziato al ripristino della pubblica funzione del bene.

3. - Con unico e articolato motivo di appello la ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe travisato l’oggetto della controversia, erroneamente ritenendo che la questione riguardasse un diniego di sdemanializzazione, anziché – come risulta in modo inequivoco dai motivi del ricorso in primo grado – il rigetto dell’istanza di nuova delimitazione dei confini del demanio marittimo.

La ricorrente – escluso di aver mai rivendicato la sdemaliazzazione tacita dell’area in questione - lamenta la mancata considerazione di una serie di circostanze, già evidenziate nel ricorso di primo grado, che dimostrano l’incertezza dei confini del demanio marittimo nella porzione che interessa l’edificio in questione.

In particolare, le circostanze non considerate dal giudice di primo grado vengono così individuate:

- l’ingente investimento sostenuto dal Comune di Rossano con opere di urbanizzazione dell’area demaniale;

- la mancata esecuzione, da parte della Capitaneria di Porto di Crotone, di molte ingiunzioni allo sgombero emesse già dal 1994, anche nei confronti della ricorrente nonché l’opinione espressa da tale Capitaneria circa l’opportunità di procedere ad una nuova delimitazione per la “ carenza della linea del demanio marittimo ;

- gli accertamenti contenuti nella perizia di parte, depositata in primo grado dalla ricorrente, idonei a dimostrare l’incertezza dei confini del demanio marittimo nella porzione de qua .

4. – La censura non è fondata.

La sentenza richiama i principi generali affermati dalla giurisprudenza in punto di sdemanializzazione evidentemente muovendo dalla considerazione che la richiesta di procedere ad una nuova delimitazione dei confini presupponga il dubbio in ordine alla stessa demanialità di una parte dell’area. Del resto, la perizia di parte nelle conclusioni fa riferimento ai “ punti certi che concorrono sulla non Demanialità dell’area o quantomeno sulla sua incerta perimetrazione ” (pag. 25).

In ogni caso la sentenza ha valutato le argomentazioni dedotte dalla ricorrente con riguardo ai consistenti investimenti effettuati dal Comune sull’area de qua, escludendo che si tratti di circostanza che possa mettere in dubbio la certezza dei confini.

Sul punto il giudice di primo grado ha infatti osservato che tale intervento, “ a tacere il fatto che appare più che plausibile il rilievo secondo cui il fatto che il Comune abbia dotato l’area in questione dei servizi minimi necessari alla sopravvivenza delle persone comunque ivi insediatesi, appare piuttosto compatibile con mere – e ragionevoli – valutazioni di ordine e sanità pubblica, che non con l’effettiva volontà di rifiutare in modo definitivo la restituzione dell’area alla sua originaria (e naturale) vocazione di interesse pubblico ”.

E con riguardo alle altre circostanze indicate nel ricorso di primo grado a dimostrazione dell’incertezza dei confini, la sentenza rileva come “[a] d ogni buon conto, lo stato di incertezza sulla demanialità di un’area non può dipendere da iniziative unilaterali dell’Amministrazione Municipale, che non è titolare di alcun diritto sui beni demaniali, né da eventuali perplessità manifestate da altre Amministrazioni sprovviste di competenza in merito al procedimento di delimitazione o di sdemanializzazione ”, aggiungendo che “ non possono assumere rilievo pronunce giurisprudenziali o atti notarili, posto che, a prescindere dalla distinzione fra terreno e immobile sovrastante, non spetta comunque al giudice ordinario, né ai notai statuire in ordine alla demanialità di un’area ”.

Le considerazioni del giudice di primo grado vanno condivise.

Va subito osservato che, come rilevato nella relazione della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro in data 26 agosto 2009 (doc. 1 dell’Avvocatura dello Stato), il provvedimento in data 27 aprile 1954 – con cui il Ministero della Marina Mercantile ha approvato in via definitiva la delimitazione dell’area demaniale in questione (in località Zolfara di Rossano) - “ non è mai stato scalfito da alcuna impugnativa ” (cfr. TAR Calabria-Catanzaro, II, n. 201 del 3 marzo 2009, ove si osserva inoltre che “ esistono e molte sono passate in giudicato, le sentenze penali di condanna nei riguardi di molti occupatori abusivi della zona Zolfara, che oramai fanno stato in relazione all’accertamento di fatto che ha costituito la base della condanna e cioè la demanialità dell’area occupata ”). Il provvedimento di delimitazione dell’area demaniale, si sottolinea ancora nella relazione, ha concluso un complesso procedimento nell’ambito del quale non vi sono state contestazioni da parte dei privati interessati al contraddittorio.

E’ poi da osservare che, come puntualmente indicato nella relazione anzidetta (ed evidenziato nella sentenza impugnata), la Capitaneria di Porto di Crotone, con nota n. 4552 in data 24 marzo 2003 – a seguito dell’istanza che la ricorrente ha presentato il 18 gennaio 2002 per ottenere la sdemanializzazione dell’area in questione - rappresentava come, a seguito di sopralluogo, fosse emerso che l’area medesima “ presenta tutte le caratteristiche proprie della demanialità marittima ” (all. 8 alla richiamata relazione della Capitaneria).

Da ultimo, la sentenza appellata va condivisa anche nella parte in cui ritiene non rilevante l’omessa considerazione di altre circostanze indicate dalla ricorrente, come la mancata esecuzione, da parte della Capitaneria di Porto di Crotone, di ingiunzioni allo sgombero emesse già dal 1994, ovvero l’esistenza di atti notarili concernenti il trasferimento di immobili ricadenti nel demanio marittimo: si tratta infatti di circostanze inconferenti ai fini della dimostrazione in ordine all’incertezza dei confini dell’area demaniale.

Altrettanto vale con riguardo alla perizia prodotta dalla ricorrente che richiama le circostanze anzidette e gli atti del Comune che sarebbero in contrasto con la natura demaniale dell’area, dai quali peraltro non emerge l’incertezza dei confini individuati dal provvedimento di delimitazione dell’area demaniale, risultanti con chiarezza dal Verbale di delimitazione degli arenili di Rossano e Mirto Crosia, in data 4 giugno 1952 (all. 6 alla richiamata relazione).

4. – Il ricorso va dunque respinto.

Quanto alle spese di lite, sussistono i presupposti di legge per dichiararne l’integrale compensazione tra le parti.

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