Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-15, n. 201904923
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Testo completo
Pubblicato il 15/07/2019
N. 04923/2019REG.PROV.COLL.
N. 07007/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7007 del 2008, proposto da
ZI PI, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Gualandi, con domicilio eletto presso lo studio Srl Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Comune di San Lazzaro di Savena, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Adriano Giuffré e Paolo Bonetti, con domicilio eletto presso lo studio Adriano Giuffré in Roma, via dei Gracchi, 39;
nei confronti
Treno Alta Velocità S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Medugno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 58;
Consorzio Alta Velocità Emilia-Toscana (VE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena Fasciano e Antonio Carullo, con domicilio eletto presso lo studio Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
Provincia di Bologna e Tav S.p.A. (oggi R.F.I. S.p.A.), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 03227/2008, resa tra le parti, concernente l’approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di infrastruttura stradale di collegamento.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le costituzioni e le difese del Comune, di TAV e di VE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 giugno 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Alessio Petretti, su delega di Federico Gualandi, Michele Lovaglio, su delega di Paolo Bonetti, e Claudia Molino, su delega di Luigi Medugno.
FATTO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, con la sentenza 3 luglio 2008, n. 3227, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’attuale parte appellante per l’annullamento della delibera della Giunta Comunale di San Lazzaro di Savena n. 25 del 12 febbraio 2008 di approvazione del progetto definitivo per la realizzazione di un’infrastruttura stradale di collegamento tra la via Emilia (SS9) e la strada comunale via Russo, nonché per quanto occorrer possa della precedente delibera n. 140 del 26 settembre 2007.
Secondo il TAR, sinteticamente:
- il progetto definitivo dell'opera, a suo tempo oggetto dell'accordo tra Amministrazioni, si era limitato a procedere alla correzione della precedente delibera n. 140 del 26 settembre 2007 del Comune di San Lazzaro di Savena che aveva indicato il mappale 519 anziché il mappale 517 come oggetto dell'esproprio, oltre ad autorizzare l'occupazione di urgenza;
- l'atto lesivo era pertanto costituito dalla delibera del 26 settembre 2007, a suo tempo non impugnata, e tardivamente oggi impugnata.
La parte appellante contestava la sentenza deducendone l’erroneità per quanto riguarda la rilevata inammissibilità e riproponendo le censure non esaminate dal TAR.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituivano le controparti appellate, chiedendo la reiezione dell’impugnazione.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Rileva il