Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-22, n. 201803848

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2018-06-22, n. 201803848
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201803848
Data del deposito : 22 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2018

N. 03848/2018REG.PROV.COLL.

N. 04987/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 4987 del 2016 proposto dalla società F.lli Scigliano S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V M e F A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F A C in Roma, via Ugo Ojetti, 114;

contro

Equitalia Sud S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F V in Roma, via Luigi Bellotti Bon, 10;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Reggio Calabria, Sezione II, n. 491 dell’8 marzo 2016, resa tra le parti, concernente diniego di accesso alle cartelle esattoriali.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Equitalia Sud S.p.A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 31 maggio 2018 il consigliere Daniela Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Caputo e Vetrò (su delega dell’avvocato Gallo);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La controversia riguarda l’azione proposta dalla società F.lli Scigliano s.n.c. per l’annullamento del diniego opposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la richiesta (4.11.2015) di accesso ai documenti concernenti le cartelle esattoriali (e le corrispondenti relate di notificazione) emesse nei suoi confronti.

1.1. La richiesta veniva motivata dalla società interessata sulla base della necessità di appurare:

a) l’effettiva esistenza di tali cartelle;

b) la validità del procedimento di notificazione.

1.2. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Amministrazione provvedeva a depositare:

a) gli estratti di ruolo relativi alle cartelle richieste, corredati della documentazione in suo possesso attestante l’avvenuta notificazione;

b) la dichiarazione a firma del responsabile dei servizi di riscossione, con la quale si attestava formalmente che:

b.1) le cartelle non sono più in possesso del concessionario né di altra amministrazione, giacché consegnate in unico originale al destinatario;

b.2) gli estratti di ruolo prodotti in giudizio contengono una riproduzione completa e integrale degli elementi essenziali della cartella;

b.3) la notificazione delle cartelle è avvenuta a mezzo degli avvisi già oggetto di esibizione in sede di accesso.

2. Il T.a.r. per la Calabria, Reggio Calabria, Sezione II, con la sentenza n. 491 dell’8 marzo 2016 ha:

a) dato atto dell’avvenuto deposito, a cura della resistente, dei documenti su descritti;

b) ritenuto che l’avvenuta attestazione, da parte del responsabile del servizio di riscossione e sotto la sua responsabilità, dell’impossibilità oggettiva di reperire la documentazione richiesta, concreti un’ipotesi di assoluta carenza di interesse al momento della proposizione dell’azione ovvero, anche successivamente alla stessa, all’esito del deposito della detta attestazione nel corso del giudizio;

c) dichiarato, per l’effetto, l’improcedibilità della domanda;

d) riservato, alla parte ricorrente, la possibilità di adire le opportune sedi per fare valere eventuali responsabilità, ove sussistenti;

e) compensato tra le parti le spese di lite.

3. La società ha appellato la sentenza affidandosi ad un unico, complesso motivo: “ Error in procedendo et in iudicando – Eccesso di potere giurisdizionale per travisamento dei fatti e falso supposto in fatto – Elusione della normativa primaria con surrettizia valenza dell’intercorso periodo “conservazione” del dato – Inconferenza del richiamo a Consiglio di Stato, Sezione IV, 31 marzo 2015, n. 1697 ”.

3.1. Si assume che il T.a.r. abbia travisato del tutto il decisum contenuto nel precedente giurisprudenziale richiamato, omettendo di considerare che:

a) le amministrazioni hanno l’obbligo di conservare copia degli atti inoltrati al privato;

b) il concessionario ha l’onere di consegnare all’istante la documentazione di cui dispone, rilasciando eventualmente soltanto copia conforme all’originale della cartella di pagamento;

c) il privato deve essere posto nelle condizioni di conoscere l’effettiva pretesa avanzata dal concessionario della riscossione.

3.2. Si conclude, dunque, che – in disparte la riscontrata impossibilità di procedere all’ostensione richiesta – il ricorrente avrebbe quantomeno avuto diritto ad una pronuncia di accoglimento nel merito ai sensi dell’art. 34, comma 3 del c.p.a., ovvero di accertamento dichiarativo della sussistenza del diritto ad ottenere la detta ostensione, sì da potere – eventualmente e in futuro – valutare la possibilità di proporre un’azione risarcitoria.

4. Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a. si è costituita con memoria di mero stile chiedendo dichiararsi l’inammissibilità, l’improcedibilità o, comunque, l’infondatezza nel merito dell’avverso appello.

5. Le parti hanno insistito ulteriormente sulle rispettive tesi difensive mediante il deposito di memorie integrative (l’appellante in data 25 maggio 2018 e l’appellata in data 14 maggio 2018).

6. All’udienza camerale del 31 maggio 2018 la causa è stata discussa e trattenuta dal Collegio in decisione.

7. In via preliminare va rilevato che la parte appellante ha eccepito la nullità della costituzione di Equitalia ai sensi – a suo dire - del combinato disposto di cui agli artt. 1, comma 8 del d.l. n. 193/2016 e 11, comma 2 del d.lgs. n. 546/1992 e, conseguentemente, ha dedotto l’inutilizzabilità di tutte le sue difese e produzioni in giudizio.

7.1. L’eccezione è stata sollevata nella memoria depositata in data 25 maggio 2018.

7.2.In via preliminare il Collegio rileva sul punto che:

a) ai sensi dell'art. 87 comma 3, del c.p.a. — che stabilisce per tutti i giudizi trattati in camera di consiglio, diversi dal cautelare, l'applicazione dei termini del processo ordinario dimezzati e fissa in tal modo per le controversie in materia di accesso i termini di 20, 15 e 10 giorni liberi prima della camera di consiglio, rispettivamente per il deposito di documenti, memorie e repliche — deve ritenersi inibito al giudice di prendere in considerazione la memoria depositata da una delle parti in causa dopo la scadenza del termine per essa fissato (cfr. in termini anche Consiglio di Stato, sez. V, 14 febbraio 2011, n. 942): nel caso all’esame la memoria è stata depositata in data 25 maggio 2018 (dunque tardivamente rispetto all’udienza del 31 maggio 2018), sicché l’eccezione non sarebbe in concreto scrutinabile;

b) l’appellante non avrebbe un reale interesse a sollevarla, non avendo la parte appellata introdotto argomenti ulteriori rispetto a quelli già versati agli atti del fascicolo processuale;

c) in ogni caso, posto che comunque la tematica sarebbe rilevabile anche ex officio , l’eccezione non appare fondata: argomentando dall’art. 1, comma 8 del d.l. cit., si evince infatti che “ L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente;
in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa
”;
la difesa ha citato a supporto della propria tesi alcune pronunce della commissione tributaria che, però, traggono spunto da una disposizione diversa (“ Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ”) seppur collocata nel successivo alinea del medesimo comma, e non applicabile al rito processuale amministrativo.

8. Nel merito, l’appello è certamente infondato.

8.1. La Sezione, con un recente precedente specifico (sentenza n. 5128 del 6 novembre 2017), a cui ci si riporta anche ai sensi del disposto degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d) del c.p.a., ha – richiamando un altrettanto recente indirizzo inaugurato dalla Sezione (31 marzo 2015, nn. da 1696 a 1705) - affrontato ex professo le principali questioni in diritto rilevanti in materia di accesso alle cartelle esattoriali, e segnatamente, in ordine logico:

a) se sia configurabile il diritto di accesso alle cartelle di pagamento;

b) in caso di risposta affermativa, se Equitalia possa liberarsi dall’onere dichiarando con determinate formalità che non è in possesso delle cartelle di pagamento;

c) se sia ammesso l’accesso ai ruoli ed alle relate di notificazione (e la loro equipollenza rispetto all’ostensione delle cartelle esattoriali);

d) se sia ammesso l’accesso agli avvisi di debito, ad alcune informazioni sulle generalità dei messi comunali o agenti impiegati per la notificazione.

8.2. Dopo avere dato atto della (per lo più apparente) varietà di indirizzi all’interno della Sezione, sovente cagionata dall’andamento del processo fra i due gradi di giudizio e dalle preclusioni verificatesi, è approdata ai seguenti esiti:

a) in linea di principio, non vi è motivo di negare al privato il diritto di accesso alle cartelle esattoriali che lo riguardano (in particolare, ferma - in linea di principio - l’esclusione del diritto di accesso nei procedimenti tributari sancita dalla legge [art. 24, co. 1, lett. b), della legge 7 agosto 1990, n. 241], vale comunque il co. 7, primo periodo, del medesimo art. 24, secondo il quale “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”);

b) la questione dell’accesso alle cartelle esattoriali va - in concreto - declinata avuto riguardo alle modalità di notifica adottate nei singoli casi concreti, sicché la piena esplicazione del diritto può trovare un limite (obiettivo) nella naturale configurazione materiale dell’atto che la richiesta prende a oggetto, cioè nel supporto fisico della cartella esattoriale.

8.3. Ricordato che, a norma dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602/1973, la notifica può avvenire:

I) ad opera di ufficiali della riscossione o di altri soggetti abilitati;

II) mediante servizio postale con l’invio di raccomandata con avviso di ricevimento;

III) a mezzo P.E.C. secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

8.4. Precisato che, nella prima come anche nella terza ipotesi, resta conservato l’originale dell’atto. In questi casi, il diritto di accesso è dunque facilmente e legittimamente esperibile.

8.5. Osservato, all’inverso, che nella seconda delle ipotesi considerate (che è quella che riguarda il caso all’esame), l’agente della riscossione:

a) possa legittimamente rispondere a una richiesta di accesso agli atti producendo copia degli estratti di ruolo delle cartelle di pagamento e delle relate di notifica ovvero dei pertinenti avvisi di ricevimento (cfr. Cass., sez. trib., n. 9845/2017;
sez. VI, 11 ottobre 2017, n. 23902);

b) a piena tutela dell’interesse del privato, sia comunque tenuto ad attestare - con una specifica dichiarazione formale, della quale si assume la responsabilità, contenuta nella copia dell’estratto di ruolo prodotta o in un autonomo documento - che i dati riportati nell’estratto corrispondono alle risultanze dei ruoli e che né presso di sé né presso altra Amministrazione esistono gli originali richiesti.

9. Applicando le anzidette coordinate esegetiche al presente appello, va osservato che l’agente della riscossione: I) ha fornito copia degli estratti di ruolo delle cartelle esattoriali e dei relativi avvisi di ricevimento;
II) ha asseverato la rispondenza dei dati riportati nell’estratto con le risultanze dei ruoli;
III) in seguito, ha reso la dichiarazione formale richiesta (dott. S S, attestazione allegata alla memoria di costituzione del 5 marzo 2016).

10. L’appello va, pertanto, respinto.

11. Poiché sulla questione controversa è mancata, finora, una giurisprudenza consolidata, le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate tra le parti.

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