Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-09-04, n. 202407385
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Testo completo
Pubblicato il 04/09/2024
N. 07385/2024REG.PROV.COLL.
N. 00721/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 721 del 2021, proposto dai sigg. S A, F D G, R D, G C, L M, A M, A G, G P, rappresentati e difesi dall’avv. B F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, viale G. Mazzini n. 123;
contro
Ministero della difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del 13 luglio 2020, n. 7988, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2024 il cons. F G e uditi per le parti l’avv. B F e l'avv. dello Stato Emanuele Feola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. – I sigg. S A, F D G, R D, G C, L M, A M, A G e G P hanno interposto appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima stralcio, del 13 luglio 2020, n. 7988, con cui è stato respinto nei loro confronti il ricorso dagli stessi proposto nell’anno 1999 con altri dipendenti del Ministero della difesa (nei confronti dei quali, invece, il ricorso è stato, in precedenza, dichiarato perento) per chiedere l’accertamento del diritto alle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità (RIA) maturate negli anni 1991, 1992 e 1993 ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 5, del d.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68), che tale maggiorazione riconosceva in favore dei dipendenti che avessero maturato, nell’arco della vigenza contrattuale, un periodo di cinque, dieci o venti anni di servizio.
2. – In primo grado i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano addotto che per effetto della proroga al 31 dicembre 1993 dell’efficacia dell’intero d.P.R. n. 44 del 1990, disposta dall’art.7, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sarebbero stati prorogati anche gli istituti economici disciplinati dall’art. 9, commi 4 e 5, dello stesso decreto.
3. – Il T.A.R. ha respinto il ricorso dando atto