Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-09-07, n. 201502548

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 2015-09-07, n. 201502548
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201502548
Data del deposito : 7 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03310/2013 AFFARE

Numero 02548/2015 e data 07/09/2015

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 15 luglio 2015




NUMERO AFFARE

03310/2013

OGGETTO:

Ministero dello sviluppo economico dipartimento per le comunicazioni.


Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Comune di Cusano Mutri, per chiedere l’annullamento, previa sospensione, della decisione del direttore della filiale di Benevento di Poste italiane, in data 16 novembre 2012, con la quale si dispone la chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale della frazione di Civitella Licino.;

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 53739, pervenuta in data 25 settembre 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento delle comunicazioni, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;

Visto il parere interlocutorio in data 4 dicembre 2013;

Esaminati gli atti e udito il relatore, presidente Sergio Santoro;


FATTO

1. Comune di Cusano Mutri ( Bn) chiede l’annullamento, previa sospensione, della decisione del direttore della filiale di Benevento di Poste Italiane, in data 16 novembre 2012, con la quale si dispone la chiusura al pubblico dell’Ufficio Postale della frazione di Civitella Licinio. L’ente locale chiede altresì l’annullamento del decreto del Ministero dello sviluppo economico, in data 7 ottobre 2008 che reca i “criteri di distribuzione dei punti di accesso della rete postale pubblica (art. 2), nella parte in cui stabilisce i criteri di distribuzione degli uffici postali;
chiede altresì l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale.

Il Comune ricorrente sostiene che, in ragione della decisione impugnata, il servizio postale universale non verrebbe più fornito agli abitanti della frazione di Civitella Licinio, che risulterebbero così privati anche dei servizi finanziari e postali (pagamento bollette, pensioni, raccomandate), con evidente discriminazione, sulla base della residenza, rispetto alla situazione degli altri cittadini.

L’Ente locale chiede altresì l’annullamento del decreto del Ministero della Sviluppo economico in data 7 ottobre 2008, che reca: “criteri di distribuzione dei punti di accesso della rete postale pubblica (art. 2), nella parte in cui stabilisce i criteri di distribuzione degli uffici postali;
chiede altresì l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o conseguenziale.

Il Comune ricorrente sostiene che, in ragione della decisione impugnata, il servizio postale universale non verrebbe più fornito agli abitanti della frazione cit., che risulterebbero così privati anche dei servizi finanziari (pagamento bollette, pensioni, raccomandate), con evidente discriminazione, sulla base della residenza, rispetto alla situazione degli altri cittadini.

2. Il Comune deduce, con un primo motivo, la violazione degli artt. 7 e ss. della legge n. 241 del 1990;
l’inadempimento delle prescrizioni di cui al comma 8 dell’art. 2 del contratto di programma 2009 — 2011tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste italiane spa.;
con un secondo gruppo di motivi la violazione e ala falsa applicazione della direttiva 67/97/CE e del decreto legislativo 261/1999, in relazione all’erogazione del servizio universale e alla discriminazione nel diritto all’accesso e alla fruizione del servizio postale;
con un terzo gruppo di motivi, viene dedotto l’eccesso di potere per carenza e/o assenza di motivazione, contraddittorietà manifesta, carenza di istruttoria e carenza di potere;
sempre con riferimento all’art. 3 della legge 241, al decreto legislativo 261/99 e alla direttiva 67/97/CE , si deduce ancora l’eccesso di potere per contraddittorietà;
con l’ultimo motivo si deduce infine la violazione del dm in data 7 ottobre 2008.

3. Il Ministero che procede ha prodotto la prevista relazione istruttoria, presentando l’articolata posizione di Poste Italiane S.p.a., che si configura come Fornitore del Servizio Universale ( FSU), trasmettendo altresì gli elementi forniti dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, su specifica richiesta del Ministero che procede.

3. La Sezione con il parere interlocutorio citato ha ritenuto che, ad un primo esame, la soppressione dell’Ufficio Postale in oggetto sia esercizio di un potere di autorganizzazione intestato al FSU dalle norme in vigore, potere che non mette immediatamente in pericolo i principi alla garanzia della fornitura del servizio come previsti dal decreto legislativo n. 261 del 1999 ed in particolare dal decreto ministeriale 7 ottobre 2008. La Sezione, non ravvisando dunque né una situazione di pericolo in atto, né il fumus della probabile violazione di norme di legge aveva espresso quindi parere contrario alla sospensione in via cautelare del provvedimento impugnato, chiedendo, tuttavia, che il Ministero procedente inviasse la relazione conclusiva dell’Autorità Garante per le Comunicazioni in ordine alla istruttoria in corso in materia di verifica della accessibilità dei punti sul territorio del servizio postale universale, soprattutto con riferimento alle zone montane e alle isole minori.

DIRITTO

1. Questa Sezione ha già esaminato nel parere interlocutorio citato, la questione di ammissibilità del ricorso, ritenendo che si configuri un interesse qualificato del Comune ricorrente alla tutela del Servizio universale nei confronti dei propri cittadini, sulla base della disciplina posta dal decreto ministeriale 7 ottobre del 2008, che reca i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica, sulla base della disciplina primaria contenuta nel decreto legislativo n. 261 del 1999.

Quanto all'impugnabilità dei provvedimenti di chiusura di uffici postali, può richiamarsi sinteticamente la copiosa giurisprudenza (tra cui da ultimo Consiglio di Stato Sezione Sesta n.1162 dell’11/03/2015) che la ammette.

2. Quanto al merito dell'impugnazione, sembra opportuno preliminarmente richiamare in sintesi i tratti essenziali della disciplina dei punti di accesso alla rete postale.

L'articolo 3 (Servizio universale) del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) stabilisce che le prestazioni rientranti nel servizio postale universale devono essere fornite permanentemente in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le isole minori e le zone rurali e montane, attivando un congruo numero di punti di accesso, sulla base di criteri di ragionevolezza per soddisfare le esigenze dell'utenza.

"Punti di accesso" alla rete postale sono definiti, dall'articolo 1, comma 2, lett. c), dello stesso decreto legislativo, le ubicazioni fisiche comprendenti gli uffici postali e le cassette postali. Il successivo articolo 2 (Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale), comma 4, prevede, poi, l'adozione di provvedimenti per fissare i criteri di ragionevolezza funzionale alla individuazione dei punti del territorio nazionale necessari a garantire una regolare e omogenea fornitura del servizio.

L'articolo 2 (Criteri di distribuzione degli uffici postali) del decreto ministeriale 7 ottobre 2008 (Criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica) fissa quindi il criterio di base per la distribuzione degli uffici postali, costituito dalla distanza massima di accessibilità al servizio espressa in chilometri percorsi dall'utente per recarsi allo sportello postale più vicino.

Lo stesso articolo stabilisce, ancora, che il fornitore del servizio postale universale debba assicurare un punto di accesso entro la distanza minima di tre chilometri dal luogo di residenza per il 75% della popolazione, un punto di accesso entro la distanza massima di cinque chilometri dal luogo di residenza per il 92,5% della popolazione e un punto di accesso entro la distanza massima di sei chilometri dal luogo di residenza per il 97,5% della popolazione.

Anche i criteri nella pianificazione degli interventi di razionalizzazione per il contenimento dei costi e di efficienza della gestione di cui all'indicato Contratto di programma 2009-2011 del 5 novembre 2010, tra il Ministero dello sviluppo economico e Poste Italiane e stabiliti, in particolare, dall'art. 2 (Attività e modalità di erogazione del servizio universale e obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione), devono così rispettare i detti parametri per la distribuzione dei punti di accesso definiti dal D.M. 7 ottobre 2008 (in tal modo, ponendo un limite agli obiettivi di contenimento degli oneri del servizio universale a favore delle ragionevoli esigenze degli utenti e imponendo la fornitura del servizio nel rispetto di detti parametri, anche quando l'erogazione delle prestazioni sia non redditiva o non economica).

È quindi sopraggiunta la delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, concernente “punti di accesso alla rete postale: modifica dei criteri di distribuzione degli uffici di poste italiane”, il cui art. 2 (Comuni rurali e montani) dispone :

“1. Le previsioni contenute nell’art. 2 (“criteri di distribuzione degli uffici postali”) del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 ottobre 2008, sono integrate dal divieto di chiusura di uffici postali situati in Comuni rurali che rientrano anche nella categoria dei Comuni montani.

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del divieto di cui al comma 1 del presente articolo, i Comuni nei quali siano presenti più di due uffici postali ed il rapporto abitanti per ufficio postale sia inferiore a 800.

3. Ai sensi del presente articolo si intende:

a) per “Comuni rurali”, i Comuni con densità abitativa inferiore a 150 ab/km2, secondo i più recenti dati demografici ISTAT;

b) per “Comuni montani”, i Comuni contrassegnati come totalmente montani nel più recente elenco di Comuni Italiani pubblicato dall’ISTAT.”

Ora, la frazione in questione del Comune ricorrente rientra pienamente nella categoria di comune rurale e montano, come delineata nella disposizione sopra citata, secondo quanto si ricava dal portale del sistema informativo della montagna (http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC), al quale il sito ISTAT rinvia ai fini della relativa classificazione.

Infatti, la frazione del Comune ricorrente denominata Civitella Licinio è una località montana situata a 400 m. S.l.m., a metà strada tra i centri abitati di Cusano Mutri e di Cerreto Sannita. Dista circa 4,5 km dal centro del Comune. Il Comune ricorrente ha inoltre una densità di 75,37 ab./km², inferiore al limite di 150 ab/km2, e verosimilmente quella frazione più alta e così distante presenta indubbiamente una densità di popolazione assai inferiore.

Al riguardo occorre rilevare che la dislocazione della frazione Civitella Licinio impone di considerarla, ai soli fini dell'applicazione della disposizione citata, come Comune a sé stante, anche per salvaguardare la ratio di quanto ivi stabilito.

Alla luce di quanto sopra, il provvedimento impugnato risulta illegittimo in relazione alla citata disposizione della delibera n. 342/14/CONS del 26 giugno 2014 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e deve dunque essere annullato.

Il ricorso deve dichiararsi invece improcedibile per difetto di interesse nei riguardi dei restanti provvedimenti ministeriale e dell’AGCOM.

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