Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-04-04, n. 202202450

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-04-04, n. 202202450
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202450
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 02450/2022REG.PROV.COLL.

N. 05173/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5173 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ditta Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A A e A P, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A A in Roma, via degli Avignonesi n. 5,



contro

la ditta R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati H B, F F e G F, con domicilio digitale come da registri di Giustizia,



nei confronti

- della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Presidente del Consiglio e del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
- della Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27,
- del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato per l’emergenza ambientale della Regione Lazio, non costituito in giudizio,



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sezione prima, n. 12668 del 27 dicembre 2017.


Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della Regione Lazio e della ditta R.I.D.A. Ambiente S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice, nell’udienza pubblica del giorno 9 dicembre 2021, il consigliere E L;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. L’oggetto del presente contenzioso sono:

a ) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a.1 ) la determinazione del Direttore del dipartimento territorio della Regione Lazio 13 agosto 2009, n. 3693, recante ad oggetto “Ecoambiente s.r.l. Aggiornamento Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con decreto commissariale n. 35/2007 e s.m.i., ai sensi dell’art. 10 del Dl.gs. n. 59/2005 ” e il relativo allegato tecnico, con i quali è stata autorizzata la realizzazione di un impianto TMB nella stessa località, adiacente alla esistente discarica;

a.2 ) la nota direttoriale prot. 220977/D/2W/01 del 17 dicembre 2008, di comunicazione di avvio del procedimento;

a.3 ) il provvedimento conclusivo favorevole della Conferenza di servizi prot. n. 147131 del 29 luglio 2009, relativo ai lavori terminati il 24 giugno 2009, nonché tutti i verbali di seduta e i pareri e/o determinazioni favorevoli adottati dalle amministrazioni convocate e/o intervenute;

a.4 ) l’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio - Soggetto Attuatore n. 35 del 6 aprile 2007 e i suoi successivi aggiornamenti, tra cui in particolare la determinazione direttoriale regionale 25 febbraio 2009, n. 605, in BURL, I, suppl. ord. n. 55 al Bollettino n. 13 del 7 aprile 2009;

a.5 ) il parere di compatibilità ambientale favorevole, reso dalla competente Area VIA e danno ambientale della Regione Lazio prot. n. 212652 del 3 dicembre 2008;

a.6 ) tutti gli atti già impugnati con il ricorso r.g.n. 6510/2018;

b ) per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in primo grado:

b.1 ) la determinazione della Regione Lazio – Direzione territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti del 12 febbraio 2015 n. GO1217 recante “ Ecoambiente s.r.l.- Rinnovo autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con decreto Commissariale n. 35/2007 s.m.i. e approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 nonies del Titolo III bis del d.lgs. n. 152 de 2006 s.m.i., relativa al complesso impiantistico per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in via Monfalcone, 23/b – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina) ” pubblicata sul B.U.R.L. del 24 febbraio 2015, n. 26.

2. Il T.A.R. per il Lazio con la gravata sentenza:

I. ha accolto i motivi aggiunti e ha annullato in parte qua la determinazione n. GO1217/2015;

I. ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo;

III. ha condannato la Regione Lazio e Ecoambiente S.r.l. a rifondere la spese di giudizio a RIDA Ambiente S.r.l. nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna, oltre agli accessori come per legge.

3. Avverso la sentenza di primo grado è insorta Ecoambiente S.r.l. deducendo i seguenti quattro motivi di gravame (da pag. 14 a pag. 26), articolati in censure plurime:

I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 c.p.a. – Inammissibilità dei motivi aggiunti di prime cure.

II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 29.1. del d.lgs. n. 46 del 2014 – Travisamento dei fatti.

III. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 100 c.p.c. – Carenza di interesse.

IV. Violazione e falsa applicazione di cui alla legge 1902/52 e della l. reg.le n. 38 del 1999 – art. 36 – Violazione del principio del giusto procedimento in connessione con l’art. 208 T.U. 252 del 2006.

3.1. Si sono costituiti in giudizio con memoria di stile la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3.2. Anche la R.I.D.A. Ambiente S.r.l. si è costituita in giudizio con memoria del 24 luglio 2018 con la quale ha riproposto, ex art. 101 c.p.a., i motivi assorbiti.

Con successiva memoria del 24 maggio 2021, la stessa società:

i ) ha eccepito la irricevibilità e la tardività dell’appello sul presupposto che nella specie si applicherebbe il dimezzamento dei termini previsto per il rito speciale in materia espropriativa giacché i provvedimenti di AIA impugnati contenevano una clausola comportante la

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