Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-02-13, n. 202301505
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2023
N. 01505/2023REG.PROV.COLL.
N. 02302/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 2302 del 2022, proposto da
Agenzia Mobilità Piemontese, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
contro
Trenitalia s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati L T e F G A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. L T in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
Regione Piemonte, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 00032/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Trenitalia S.p.A. e di Regione Piemonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2022 il Cons. F D M e uditi per le parti gli avvocati Cassella, in sostituzione dell'avvocato Macrì per delega depositata, G P, L T e Giovanni Albisinni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con contratto di servizio del 28 giugno 2011 Trenitalia s.p.a. si impegnava nei confronti dell’Agenzia per la mobilità piemontese – consorzio tra enti istituito dalla legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 per la gestione di tutte le funzioni trasferite o delegate agli enti aderenti in materia di trasporto pubblico locale – a svolgere il servizio di trasporto pubblico ferroviario da svolgere nell’area metropolitana di Torino per il periodo di sei anni, decorrenti dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2016.
Con contratto di pari data, stipulato con la Regione Trenitalia si impegnava a svolgere il servizio di trasporto pubblico ferroviario regionale.
1.1. Con delibera di Giunta del 23 maggio 2016, in vista della scadenza dei contratti di servizio, la Regione Piemonte stabiliva che per il periodo successivo il servizio ferroviario sarebbe stato affidato sulla base di due lotti: il lotto A “ Servizio ferroviario metropolitano, relativo all’area metropolitana di Torino e corrispondente a tutti i treni classificati “SFM” per una produzione di circa 6,3 chilometri/annui ” e il lotto B “ Servizio ferroviario regionale, comprendente tutti gli altri treni regionali classificati “SFR” .
1.2. Con il Protocollo d’intesa per la prosecuzione del servizio ferroviario regionale nelle more delle procedure di affidamento stipulato il 20 dicembre 2016, la Regione Piemonte, l’Agenzia per la mobilità piemontese e Trenitalia si accordavano per la prosecuzione in via transitoria del servizio di trasporto pubblico ferroviario nel periodo intercorrente tra la scadenza dei contratti di servizio e la conclusione delle procedure di affidamento dei predetti lotti.
A tal fine, in esecuzione degli accordi assunti, era adottato l’ “ Atto di rinnovo del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020 ” (da questo momento, anche solo “Atto di rinnovo”); d’interesse del presente giudizio è, in particolare, l’art. 3, rubricato “ Durata ”, in cui era previsto che: “ 1. Il Contratto ha durata di quattro anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 2. Il perimetro dei servizi ferroviari oggetto del presente contratto potrà subire modifiche in relazione al completamento delle procedure di affidamento da parte dell’Agenzia; qualora il processo di affidamento dei servizi regionali si completi prima, il presente atto cesserà al 31 dicembre 2019, su comunicazione dell’Agenzia da presentarsi almeno dodici mesi prima (31 dicembre 2018), garantendone l’equilibrio economico finanziario, inclusa la remunerazione del capitale investito, come definito al successivo Articolo 6 ”.
1.3. Con nota del 31 dicembre 2018 l’Agenzia mobilità piemontese, precisato che per il servizio di trasporto pubblico ferroviario sarebbe stato affidato in via diretta a Trenitalia come consentito dall’art. 5, par. 6 del Reg. (CE) 1370/2007 e che, quanto al lotto “Servizio ferroviario metropolitano ”, era in corso la fase conclusiva della procedura di affidamento, comunicava “ la cessazione dell’Atto di rinnovo con specifico riguardo ai servizi regionali veloci del servizio ferroviario regionale nonché dei servizi ferroviari di adduzione e distribuzione ai treni regionali veloci ai fini della successiva stipula del nuovo Contratto di servizio di lunga durata con decorrenza 2019 ”.
1.4. Successivamente, era avviato un confronto competitivo tra le imprese, che si concludeva con la determinazione dell’Agenzia mobilità piemontese del 18 settembre 2019, n. 524 di aggiudicazione definitiva della “ Concessione in affidamento diretto art. 5, comma 6 reg. CE 1370/2007 del servizio ferroviario SFM Torino “bacino metropolitano ”, cui, tuttavia, non faceva seguito la stipulazione del nuovo contratto di servizio che avrebbe dovuto regolare lo svolgimento dei servizi ferroviari metropolitani, poiché Trenitalia, con nota del 16 ottobre 2019, comunicava di non poter accettare gli allegati al provvedimento di affidamento sia a causa “ della facoltà di scioglimento anticipato del rapporto contrattuale che sarebbe dovuta essere esercitata almeno con un anno di anticipo ”, sia per “ le articolare procedure relative al personale e al materiale rotabile della Società GTT e l’acquisizione della estensione del Certificato di sicurezza ”.
1.5. Mancando il contratto di servizio, con provvedimento di emergenza del 31 dicembre 2019, n. 854,