Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-02-14, n. 202000741

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2020-02-14, n. 202000741
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202000741
Data del deposito : 14 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2020

N. 00314/2020 REG.RIC.

N. 00741/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00314/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 314 del 2020, proposto da


Martino Sas di Martino Giovanni, G M, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati G P, P U, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P U in Roma, via Giuseppe Marchi, 3;


contro

Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M, A M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G L in Roma, via Polibio n. 15;
Condominio di via Palmieri, n. 39 Milano, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 02188/2019, resa tra le parti, di dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nonché infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2020 il Cons. D P e uditi per le parti gli avvocati G P, P U e P C;


- rilevato che la domanda cautelare proposta, limitatamente agli effetti dell’ordine di demolizione, appare assistita dai necessari presupposti, nei termini già evidenziati in sede cautelare monocratica, a fronte della natura dell’ordine stesso e degli effetti paventati ed avviati dal Comune nonché della consistenza delle opere in contestazione, nelle more del necessario approfondimento di merito circa la sussistenza della titolarità del bene in capo alla società appellante e la corretta qualificazione delle opere, senza che nel bilanciamento di interessi prevalgano peculiari e distinti interessi pubblici;

- atteso che occorre contestualmente definire, nella medesima futura udienza di merito, tutti i gravami pendenti in relazione alla medesima questione controversa fra le odierne parti (recanti r.g. nn. 8091 del 2018 e 1836 del 2018);

- atteso che nelle more del necessario approfondimento predetto sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

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