Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-30, n. 202305332

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-05-30, n. 202305332
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202305332
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 05332/2023REG.PROV.COLL.

N. 07034/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7034 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
CNS - Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, via Panama, 86;



contro

Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Senigallia, piazza Roma, 8;
Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M B R, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;



nei confronti

Service One s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Pianesi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Ancona, via Marsala, 12;
Cooperativa sociale Veneta onlus , quale mandataria del RTI con Osiris s.r.l. e Notaro Group Servizi s.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

del dispositivo di sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche, Sez. I, n. 492 del 2022, reso tra le parti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti, per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche n. 566 del 2022;

Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Senigallia, della Service One s.r.l. e della Provincia di Pesaro e Urbino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 marzo 2023 il Cons. Stefano Fantini; viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.-Il CNS-Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa ha interposto appello dapprima nei confronti del dispositivo e poi della sentenza 6 ottobre 2022, n. 566 del Tribunale amministrativo regionale perle Marche, Sez. I, che ha respinto i ricorsi riuniti (esperiti l’uno dall’appellante e l’altro dal RTI Cooperativa Sociale Veneta) avverso la determinazione della Provincia di Pesaro (quale SUA dal Comune di Senigallia) n. 87 in data 7 febbraio 2022, di aggiudicazione dell’appalto di “ gestione dei servizi cimiteriali e lavori accessori di manutenzione di n. 3 cimiteri del Comune di Senigallia-periodo 1/9/2021-31/8/2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ” alla Service One s.r.l.

Alla procedura aperta hanno partecipato quattro concorrenti, tra cui il consorzio CNS, indicando quale consorziata la società cooperativa Cosp Tecno Service (gestore in proroga dei servizi cimiteriali), che, all’esito della gara, è risultato terzo graduato, mentre ha conseguito la prima posizione la Service One s.r.l. e la seconda posizione il RTI Cooperativa Sociale Veneta onlus .

2. - Con il ricorso in primo grado la società cooperativa CNS, nell’impugnare la determina di aggiudicazione, ne ha dedotto l’illegittimità nell’assunto che sia la Service One s.r.l., sia il raggruppamento Cooperativa Sociale Veneta onlus risultarebbero prive del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 7.3, lett. a), del disciplinare di gara (“avere svolto, senza contestazioni, negli ultimi tre anni (2018-2019-2020) almeno nr. Tre (3) servizi analoghi a quello oggetto del presente appello per un importo pari almeno ad 1/3 del valore totale dell’appalto per ciascun servizio” ) e dunque dovevano essere escluse dalla gara; inoltre è stata allegata l’anomalia dell’offerta della Service One e la nullità (per genericità dell’oggetto) del contratto di avvalimento del 5 ottobre 2021 intercedente tra la cooperativa sociale Veneta onlus e la Beta società cooperativa sociale.

Il raggruppamento Cooperativa Sociale onlus , a sua volta, ha dedotto la manifesta irragionevolezza del giudizio di congruità dell’offerta aggiudicataria e l’esistenza, in capo alla stessa, di precedenti amministrativi e giudiziari che non sono stati esaminati dalla commissione giudicatrice.

3. - La sentenza appellata, come premesso, previa riunione dei connessi ricorsi di CNS e del raggruppamento Cooperativa Sociale Veneta onlus , li ha respinti nella considerazione, anzitutto, che il valore dell’appalto da prendere in considerazione ai fini della valutazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale è quello di euro 766.477,02, pari alla durata triennale e delle prestazioni che vengono effettivamente aggiudicate e commissionate con certezza all’operatore risultato aggiudicatario; conseguentemente la società Service One deve ritenersi in possesso del requisito prescritto dal bando, avendo svolto, nel triennio considerato e per ogni anno, servizi per un importo superiore alla soglia di 1/3 del valore dell’appalto. La sentenza ha inoltre ritenuto infondata la censura volta a contestare l’anomalia dell’offerta aggiudicataria. Analogamente, ha ritenuto integrato il requisito di cui all’art. 7.3, lett. a), del disciplinare di gara da parte del raggruppamento Veneta onlus e valido il contratto di avvalimento. La sentenza ha poi disatteso il ricorso del RTI Cooperativa Sociale Veneta onlus , con argomenti simili per quanto concerne il motivo sull’anomalia dell’offerta e rilevando altresì che la sanzione interdittiva di cui alla delibera dell’ANAC n. 104 del 10 febbraio 2021 era scaduta e dunque non più efficace; quanto al decreto penale di condanna, lo stesso risulta opposto dalla Service One ed è dunque inutilizzabile ai fini della formulazione di un giudizio di inaffidabilità dell’operatore economico.

4. - Con il ricorso in appello il CNS ha criticato la sentenza di prime cure, sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della sentenza, le censure di primo grado.

5. - Si sono costituiti in resistenza Service One s.r.l., il Comune di Senigallia e la Provincia di Pesaro e Urbino puntualmente controdeducendo e chiedendo la reiezione del ricorso in appello.

6. - All’udienza pubblica del 2 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1.- L’appello avverso il dispositivo deduce la nullità dello stesso nella considerazione che non sarebbe stato richiesto dalle parti e comunque sarebbe intervento oltre il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi