Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309730

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-11-13, n. 202309730
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202309730
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 09730/2023REG.PROV.COLL.

N. 05281/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5281 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G R e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della salute, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione II, -OMISSIS- resa tra le parti e non notificata, avente ad oggetto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno, Seziona Lavoro,-OMISSIS-


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2023 il consigliere Luca Di Raimondo e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con appello notificato il 18 maggio 2023 e depositato il 19 giugno successivo, l’ingegner -OMISSIS- ha impugnato, chiedendone la riforma, la sentenza -OMISSIS-, con cui il Tar per la Toscana, Sezione II, ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere ed in parte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Livorno, Seziona Lavoro,-OMISSIS-.

Deduce l’appellante:

- di essere beneficiario dell’indennizzo previsto dall’articolo 2, comma 363, della legge 4 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in favore ai soggetti danneggiati da talidomide;

- di aver ottenuto con sentenza -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Livorno, Sezione Lavoro la condanna del Ministero della salute al pagamento di quanto dovuto in suo favore a quel titolo;

- di aver dovuto promuovere un giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo della Toscana, che, con sentenza 25 luglio 2018, n. 1081, ha accolto il suo ricorso;

- di aver proposto un nuovo ricorso dianzi al giudice del lavoro - visto l’errore compiuto dall’Amministrazione nella liquidazione delle somme dovute - e di aver ottenuto con sentenza n. 53/2021 (successivamente corretta con ordinanza 6 maggio 2021) del Tribunale Ordinario di Livorno, Sezione Lavoro, di cui ha chiesto dinanzi al giudice amministrativo l’ottemperanza, la condanna dall’Amministrazione “ al pagamento a favore di -OMISSIS-, per i titoli di cui in parte motiva, della somma di € 84.268,09, oltre accessori da calcolarsi dal dì del dovuto di ogni rateo mensile fino ad ora percepito dal ricorrente fino al saldo effettivo ”, nonché “ dei ratei maturati e maturandi dal mese di giugno 2020 dell’indennizzo di cui il ricorrente è titolare secondo i criteri di calcolo previsti dall’articolo 1, comma 1, della legge 229/2005, moltiplicando per il coefficiente 6 l’integrale indennizzo che la legge 210/1992 destina ai soggetti appartenenti alla prima categoria della tabella A di cui al DPR 834/1981 ”;

- vista la mancata integrale esecuzione del decisum da parte del Ministero, di aver promosso un ulteriore giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar Toscana, che ha dichiarato in parte cessata la materia del contendere ed in parte inammissibile il ricorso con sentenza n, -OMISSIS-, di cui chiede in questa sede la riforma.

2. L’appellante affida il proprio gravame ad un unico motivo di censura, con il quale lamenta:

Errato diniego di giurisdizione in ordine alla determinazione dell'indennizzo ex articolo 2, comma 363, legge 244/2007 dal liquidare all'Ing. -OMISSIS-in ragione del combinato disposto degli articoli 1, comma 1, e 2, comma 1, della legge 210/1992 e 1, comma 1, della legge 229/2005 ”: l’ingegner -OMISSIS-deduce, in sostanza, l’erroneità della decisione di prime cure, là dove il Tar ha ritenuto che non è consentito

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