Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-27, n. 202311223

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-12-27, n. 202311223
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202311223
Data del deposito : 27 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2023

N. 11223/2023REG.PROV.COLL.

N. 08929/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8929 del 2022, proposto da
J P, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Provinciale di Chieti e Pescara, non costituiti in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 14296/2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. R M C;

Nessuno è comparso per le parti;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’originaria ricorrente, premesso di essere una docente abilitata all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado nell’ambito del sostegno nella classe di concorso ADSS, di avere ottenuto i titoli professionali all’estero, di aver conseguito il titolo estero su sostegno entro il 20 luglio e di avere proposto istanza di riconoscimento ministeriale ex lege entro il 31 maggio, esponeva di avere impugnato l’O.M. n. 112 del 6.5.2022 concernente la procedura di aggiornamento delle Graduatorie provinciali per le supplenze (da qui in avanti GPS) e le Graduatorie di istituto (da qui in avanti GI) per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, propedeutica anche al conseguimento del ruolo a seguito della procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 4 d.l. 25.05.2021, n. 73 nella parte in cui prevedeva, per i soggetti che non avevano ancora conseguito il provvedimento di riconoscimento di equipollenza dello stesso, la possibilità di essere inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS, ma non di sottoscrivere un contratto di lavoro fino a quando la riserva non fosse stata sciolta positivamente con l’adozione del provvedimento di riconoscimento.

Il Tar per il Lazio, con la sentenza impugnata, respingeva il ricorso.

Appellata la sentenza, resistevano il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo.

All’udienza pubblica del 24 ottobre 2023 la causa passava in decisione.



DIRITTO

Con l’appello la ricorrente chiede al Consiglio di Stato di valutare la rimessione degli atti alla CGUE in ordine all’eventuale violazione delle direttive europee in subiecta materia da parte dell’OM. 112/2022 impugnata in primo grado. Per tale motivo proponeva eccezione pregiudiziale ai sensi dell’art.267 del TFUE, la quale disposizione attribuisce

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi