Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-16, n. 202204926

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-06-16, n. 202204926
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202204926
Data del deposito : 16 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/06/2022

N. 04926/2022REG.PROV.COLL.

N. 05951/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Sgarilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di Roma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 10 giugno 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina;

Nessuno è presente per le parti;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

L’appellante in epigrafe impugnava la sentenza del Tar del Lazio con la quale era stata respinta l’impugnazione al decreto con il quale il Ministero della Giustizia aveva stabilito di non confermarlo nell’incarico di Giudice di Pace di Rieti e la delibera del medesimo contenuto emessa dal Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) nella seduta del 18.5.2011.

Appellata ritualmente la sentenza, resistevano il Ministero della Giustizia, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Giudiziario presso la Corte D'Appello di Roma.

All’udienza di smaltimento del 10 giugno 2022 la causa passava in decisione.



DIRITTO

1.Con il primo motivo l’appellante deduce error in iudicando e omesso esame della delibera del CSM del 15 maggio 2003 inerente l'interpretazione dell'art. 8 l. 374/1991, comma 1-bis, e comma 1-ter.

Lamenta che erroneamente il Tar aveva ritenuto l’asserita violazione degli artt. 8 commi 1-bis e 1-ter della legge 374/1991 senza considerare che, avendo esercitato la professione forense in modo stabile e continuativo nel circondario di Roma, poteva svolgere le funzioni giudiziarie a Rieti, nel pieno rispetto del comma 1-bis, e che aveva patrocinato occasionalmente solo a OG MI (ufficio diverso da Rieti), rispettando anche l'art. 8 comma 1-ter legge 374/1991.

La censura non è fondata.

Il Tar ha rilevato che, sebbene la menzione, nel provvedimento impugnato, dell’Ufficio del Giudice di Pace di Rieti fosse frutto di un errore materiale dovendosi riferire il dato all’Ufficio del Giudice di Pace di OG MI, era incontestato che il ricorrente e la moglie avessero svolto attività professionale con riferimento a tale ultimo ufficio, collocato nel circondario del Tribunale di Rieti e che, quindi, correttamente era stata contestata la fattispecie di incompatibilità presa in esame dalla norma.

La contestazione in ordine all’esiguità del numero dei procedimenti patrocinati (in

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