Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2020-01-09, n. 202000179
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Testo completo
Pubblicato il 09/01/2020
N. 00179/2020REG.PROV.COLL.
N. 08901/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8901 del 2013, proposto dal Comune di Pizzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R G e G S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A G, in Roma, via della Giuliana, n. 80;
contro
la s.r.l. Plumeria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato L A C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M I L, in Roma, via Orti della Farnesina, n. 52;
per la riforma
della sentenza del TAR Calabria, sede di Catanzaro, sezione I, 25 marzo 2013, n. 335, che ha pronunciato sul ricorso n. 1432/2011 R.G., proposto per l’annullamento del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità presentata dalla s.r.l. Plumeria il 17 giugno 2011, quanto alla sanatoria di opere in variante eseguite sull’edificio di proprietà situato in località Angitola, su terreno distinto al catasto al foglio 8, particelle 1, 2 e 45, opere consistenti nell’eliminazione del piano interrato e della rampa esterna di collegamento, nonché nella sostituzione dell’originario tetto a forma circolare con un tetto a doppia falda;
e per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della s.r.l. Plumeria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza del giorno 26 novembre 2019 il Cons. Francesco Gambato Spisani e uditi per le parti l’avvocato Clarizia, in dichiarata delega dell’avvocato R G, e l’avvocato D'Acunzi, in dichiarata delega dell’avvocato L A C;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellata ha avviato a Pizzo Calabro, in località Angitola, su terreno distinto al catasto al foglio 8, particelle 1, 2 e 45, la costruzione di un capannone destinato a struttura commerciale, inizialmente sulla base di un permesso di costruire 22 novembre 2002, n. 220. In corso d’opera (e, secondo la deduzione di parte, a causa di una cd sorpresa geologica, ovvero al ritrovamento nel sottosuolo di una sacca di terreno non solido), ha però deciso una serie di modifiche al progetto originario, ovvero l’eliminazione del piano interrato e della rampa di accesso esterna, nonché la sostituzione della struttura di cemento armato ordinario a getto con una di cemento armato precompresso, il tutto oggetto di una denuncia di inizio attività- DIA in variante 26 settembre 2005, prot. n. 17524.
2. Dopo la presentazione della DIA, il Comune ha emanato due provvedimenti inibitori, annullati dal TAR per la Calabria, sede di Catanzaro, sez. II 11 giugno 2007, n. 801; successivamente all’annullamento, quindi, la società ha avviato i lavori e nel corso di essi ha deciso di realizzare una modifica ulteriore, relativa alla sagoma del tetto, che è stato realizzato con una struttura in legno lamellare a doppia falda, sostitutiva di quella di forma circolare progettata in origine, il tutto a sua volta oggetto di una DIA in variante 25 marzo 2009. prot. n. 7088.
3. A seguito di un sequestro dell’immobile, disposto dalla autorità giudiziaria, la società si determinava a chiedere per le opere eseguite in variante un accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del T.U. 6 giugno 2001, n. 380, e presentava al Comune la relativa domanda il giorno 17 giugno 2011, senza ottenere risposta (doc. 5 in I grado ricorrente appellata, copia domanda con relazione tecnica, ove vi è la cronistoria dei fatti).
4. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR ha accolto il ricorso proposto dall’interessata contro il silenzio rigetto così formatosi; in proposito, a seguito di un approfondimento istruttorio, con il quale ha acquisito una relazione tecnica dell’Ufficio comunale competente, il TAR ha rilevato che la modifica della forma del tetto non aveva comportato la modifica degli standar urbanistici o della sagoma o della altezza e che l’eliminazione del piano interrato, come intervento riduttivo, non rilevava sotto il profilo urbanistico; di conseguenza, il TAR ha annullato il tacito rigetto, ha dato atto di non poter statuire su un eventuale diritto della parte a conseguire la sanatoria, dati i margini di discrezionalità in proposito, ferma la necessità di tener conto di quanto affermato nella relazione; ha invece respinto per mancanza di prova del danno la domanda risarcitoria.
5. Il Comune ha proposto impugnazione contro questa