Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-08-23, n. 202106014
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Testo completo
Pubblicato il 23/08/2021
N. 06014/2021REG.PROV.COLL.
N. 01583/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2020, proposto dal signor SE TI IC, rappresentato e difeso dall’avvocato SE Morbidelli, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suindicato difensore in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 68;
contro
- il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- il Comune di Bagno a Ripoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Ollari, domiciliato presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliato presso Alfredo ID in Roma, via Barnaba Tortolini, n. 30;
nei confronti
- della società TIM S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati SE de Vergottini e Simone Mazzoni, domiciliata presso l’indirizzo PEC come da Registri di giustizia ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo dei suindicati difensori in Roma, via Bertoloni, n. 44;
- dell’Enac-Ente nazionale per l’aviazione civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
- delle società RFI - Rete Ferroviaria IAna S.p.a. - Gruppo Ferrovie dello Stato IAne e Enav S.p.a. - Ente nazionale di assistenza al volo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, 6 dicembre 2019 n. 1667, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, del Comune di Bagno a Ripoli, della società RFI e della società Enac e i documenti prodotti;
Esaminate le memorie difensive, anche di replica e le note depositate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 10 giugno 2021 (svolta nel rispetto del Protocollo d’intesa sottoscritto in data 15 settembre 2020 tra il Presidente del Consiglio di Stato e le rappresentanze delle Avvocature avvalendosi di collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. 30 aprile 2020, n. 28 e dell’art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa) il Cons. Stefano Toschei e uditi, per le parti, gli avvocati SE Morbidelli, Roberto Ollari e Simone Mazzoni, in collegamento da remoto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso in appello n. R.g. 1583/2020 il signor SE TI IC ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, Sez. I, 6 dicembre 2019 n. 1667, con la quale è stato (in parte dichiarato irricevibile e, in parte) respinto il ricorso (R.g. n. 1718/2017), anche con motivi aggiunti, a suo tempo proposto dal suddetto ai fini dell’annullamento dei seguenti atti e provvedimenti: A) (con il ricorso introduttivo) l’autorizzazione Unica SUAP n. 5001/2017 del 27 luglio 2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli ai sensi dell'art. 87 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione da parte di Telecom IA S.p.a. di una Stazione radio base denominata “FI VILLAMAGNA TAV” (FY3E) da eseguirsi in Via di Rimaggio snc c/o Area di Triage RFI e l’autorizzazione paesaggistica n. 46 del 12 luglio 2017, rilasciata dal Comune di Bagno a Ripoli per la realizzazione della stazione radio base per telefonia mobile anzidetta, oltre a tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi inclusi il parere di conformità urbanistica rilasciato dal Settore urbanistica del Comune di Bagno a Ripoli in data 27 luglio 2017, prot. n. 26032 e il parere favorevole reso dalla Commissione comunale per il paesaggio in data 26 aprile 2017; B) (con ricorso recante motivi aggiunti) la nota ENAC prot. 0055852-P del 31 maggio 2017 recante oggetto “Istanza per palo /antenna di stazione radio base di proprietà della Società Telecom IA nel Comune di Bagno a Ripoli (FI), via di Rimaggio snc (MW 110_2017) - Valutazione di compatibilità ostacoli e pericoli alla navigazione aerea ex art. 709, comma 2, Cod. Nav.”, oltre a tutti gli atti comunque connessi, presupposti e conseguenti, se lesivi, ivi incluso il parere ENAV prot. 73859 dell'8 maggio 2017.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti controvertenti nei due gradi di giudizio nonché da quanto sintetizzato nella parte in fatto della sentenza qui oggetto di appello, come segue:
- il signor SE TI IC è proprietario, nel Comune Bagno a Ripoli, via di Rimaggio, di alcuni immobili;
- in data 13 ottobre 2017, dopo aver constatato che in un’area limitrofa a quella nella quale insistono gli immobili di sua proprietà era affisso un cartello di cantiere recante come oggetto “Realizzazione SRB”, il signor TI presentava ai competenti uffici del Comune di Bagno a Ripoli istanza di accesso documentale al fine di comprendere quale fosse l’intervento in via di realizzazione;
- ricevuta dal comune la documentazione attinente all’attività amministrativa prodromica alla realizzazione delle opere (“cripticamente”, a dire dell’odierno appellante) indicate nel cartello di cui sopra, il signor TI scopriva che, con autorizzazione unica SUAP n. 5001/2017 e con autorizzazione paesaggistica n. 46 del 12 luglio 2017 era stata assentita la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile (dell’altezza di 28 m. in area di rilevante valore paesaggistico oltre che di notevole interesse pubblico, poiché (sempre ad avviso dell’appellante) destinata all’atterraggio degli elicotteri per la gestione delle emergenze in caso di sinistri sulla prospiciente rete ferroviaria, in evidente violazione dei valori tutelati dal vincolo apposto sull’area con DM 30 ottobre 1956, dell’art. 709 del cod. nav., oltre che in violazione di numerose altre previsioni normative, di talché proponeva ricorso al TAR per la Toscana al fine di ottenerne l’annullamento dei suddetti atti, in quanto evidentemente illegittimi;
- nel corso del successivo processo il signor TI, per effetto di deposito documentale effettuato dalle amministrazioni coinvolte nel giudizio, veniva a conoscenza dell’esistenza di altri atti, presupposti rispetto a quelli già fatti oggetto di impugnazione, di talché egli gravava anche tali atti con ricorso recante motivi aggiunti, stante la loro evidente illegittimità;
- il TAR per la Toscana in parte dichiarava irricevibile e in parte respingeva il ricorso proposto (nonché i motivi aggiunti) dal signor TI IC;
- nello specifico il giudice di primo grado, dopo aver ritenute infondate alcune eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti al fine di far emergere l’inammissibilità del ricorso ed avere, al contrario, ritenuto fondata l’eccezione di irricevibilità dello stesso per tardiva notifica dell’atto di impugnazione rispetto al momento dell’avvenuta conoscenza dell’esistenza del provvedimento pregiudizievole, da farsi coincidere con il momento in cui è stato “scoperto” dal ricorrente il cartello di cantiere che, sebbene in modo criptico, conteneva tutti gli elementi utili per percepire la portata dell’intervento realizzativo in via di esecuzione, riteneva di poter superare l’ostacolo di giungere alla decisione, nel merito, della controversia, determinato dalla acclarata irricevibilità del ricorso, atteso che quest’ultimo non poteva comunque ritenersi fondato (in uno con i motivi aggiunti);
- il giudice di primo grado, infatti, ha ritenuto di escludere che l’autorizzazione impugnata fosse stata assunta senza avere gli uffici attentamente verificato il rispetto dei valori paesaggistici della zona, peraltro vincolata, in quanto essi hanno fatto corretta applicazione del principio secondo il quale la salvaguardia dei luoghi oggetto di tutela paesaggistica può concorrere con l’interesse generale, nella specie coincidente con il carattere di pubblica utilità dell’intervento di installazione di una stazione radio base, tenuto anche conto che “ l’impianto di telefonia si inserisce in un contesto di area edificata e caratterizzata dalla presenza di una zona di emergenza destinata al primo soccorso (elisuperficie) posta a ridosso della rete ferroviaria direttissima Firenze-Roma, ossia interessa una superficie priva dei caratteri di assoluta naturalità, per quanto circondata da territori di pregio ” (così, testualmente, a pag. 10 della sentenza qui oggetto di appello);
- né, ad avviso del TAR si manifesta il vizio di violazione dell’art. 709 cod. nav. per avere l’amministrazione autorizzato l’intervento in area cosiddetta di Triage collocata nelle immediate vicinanze della rete ferroviaria Firenze – Roma (area di emergenza destinata al primo soccorso e allo smistamento delle persone in caso di sinistro stradale, destinata anche al decollo e all’atterraggio di aerei nell’ambito del servizio medico di emergenza ex d.m. 28 ottobre 2005) in assenza del parere di compatibilità aeronautica di Enac, posto che quest’ultimo è stato depositato in corso di giudizio (nota dell’Enac prot. 0055852-P del 31 maggio 2017 recante “Valutazione di compatibilità