Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-18, n. 201906221

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2019-09-18, n. 201906221
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201906221
Data del deposito : 18 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2019

N. 06221/2019REG.PROV.COLL.

N. 08755/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8755 del 2009, proposto dal signor M C, rappresentato e difeso dagli avvocati D V e B S, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. D V in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;

contro

Comune di Brugherio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M E A, L E e P P, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. P P in Roma, via Celimontana, n. 38;

per la riforma

della sentenze breve del T.a.r. per la Lombardia – Milano, sezione II, n. 04584/2009, resa tra le parti, concernente ordine di demolizione di opere abusive.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Brugherio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2019 il Cons. Luca Monteferrante e uditi per le parti gli avvocati B S e Paolo Pannariti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il presente giudizio ha per oggetto l’appello avverso la sentenza in forma semplificata del T.a.r. per la Lombardia – Milano, sezione II, n. 04584/2009, che ha respinto i motivi aggiunti proposti dal signor Checola nell’ambito del ricorso RG 7152/2007 per ottenere l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 64, prot. gen. n. 18465 del 22 maggio 2009 adottata dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Brugherio e relativa ad un manufatto abusivo realizzato dall’esponente in area agricola ad uso di deposito materiali, rimessa attrezzi e servizi igienici, in zona gravata da vincolo di inedificabilità cimiteriale, idrogeologico ed ambientale.

Con il ricorso principale RG 7152/2007 il ricorrente aveva impugnato un diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003, presentato in data 30 marzo 2004, diniego adottato dal Funzionario delegato dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Brugherio con provvedimento prot. n. 7152 del 19 febbraio 2007, successivamente respinto con sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sezione II, n. 356 del 21.2.2019.

Alla udienza pubblica del 16 maggio 2019 il presente appello è stato trattenuto una prima volta in decisione, dopo che in sede di discussione il difensore della parte appellante ha rappresentato l’intenzione del proprio assistito di proporre appello avverso la sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sezione II, n. 356 del 21.2.2019.

Con ordinanza n. 3423 del 24 maggio 2019 il Collegio, rilevato che tra il diniego di condono ed il successivo ordine di demolizione sussiste un evidente nesso di pregiudizialità necessaria che rende indispensabile la trattazione congiunta dei due appelli, ha ordinato alla parte appellane di fornire prova, entro il 30 giugno 2019, della proposizione dell’appello avverso la sentenza del T.a.r. Lombardia – Milano, sezione II, n. 356 del 21.2.2019 al fine di adottare i provvedimenti necessari alla trattazione congiunta dei due appelli.

Con nota depositata in data 27 giugno 2019 il difensore di parte appellante ha depositato copia della corrispondenza intercorsa con il proprio assistito, il quale ha dichiarato di non avere interesse alla proposizione dell’appello avverso la predetta sentenza che ha respinto la domanda di diniego di condono edilizio.

Alla successiva udienza pubblica del 11 luglio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Dalla mancata impugnazione della sentenza di rigetto relativa al diniego di condono non può che seguire il rigetto del presente appello atteso che le censure proposte avverso l’ordinanza di demolizione sono di carattere formale e correttamente sono state disattese dal giudice di prime cure con motivazione che resiste alle critiche di cui al ricorso in appello, per le seguenti ragioni.

1. Con un primo motivo, l’appellante lamenta che il ricorso avverso il diniego di condono non sarebbe stato ancora deciso, così rendendo illegittima l’ordinanza di demolizione.

Il motivo è infondato poiché la pendenza del giudizio avverso il diniego di condono, in assenza di concessione della misura cautelare, non elide l’esecutività ed esecutorietà del diniego, che pertanto rappresenta il legittimo presupposto di adozione della ordinanza di demolizione.

L’ipotesi alla quale fa riferimento la parte appellante è quella della adozione della ordinanza di demolizione prima della definizione della domanda di condono, fattispecie non ricorrente nel caso di specie in cui la domanda di sanatoria è stata decisa, sebbene in senso sfavorevole all’interessato.

2. Con il secondo motivo, l’appellante lamenta la omessa comunicazione di avvio del procedimento perché riferita alla diversa fattispecie della lottizzazione abusiva.

Il motivo è infondato, in quanto l’ordinanza di demolizione, per costante insegnamento giurisprudenziale, è atto rigidamente vincolato, ancorato alla accertata abusività dell’opera, rispetto al quale non è configurabile la possibilità di contributi partecipativi.

3. Con il terzo motivo, l’appellante denuncia la omessa motivazione dell’ordinanza di demolizione.

Il motivo è infondato: per costante insegnamento giurisprudenziale l’ordinanza di demolizione è atto vincolato la cui giustificazione discende dalla accertata abusività dell’opera, conseguente al diniego di condono, dal quale è peraltro desumibile per relationem la motivazione circa il carattere abusivo dell’opera.

4. Con il quarto motivo, l’appellante lamenta che il T.a.r. non poteva decidere sulla impugnazione dell’ordinanza di demolizione con sentenza in forma semplificata.

Il motivo è infondato, poiché il Collegio ha ampia discrezionalità sul punto, tranne che la motivazione succinta si risolva in una motivazione solo apparente, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Inoltre la natura formale dei motivi articolati consente di ritenere effettivamente sussistente il presupposto normativo della manifesta infondatezza della domanda, richiesto dall’art. 74 c.p.a., per il ricorso alla sentenza in forma semplificata.

5. Con il quinto motivo, si lamenta che i vincoli sull’area non sussisterebbero sicché l’istanza di sanatoria doveva essere concessa.

Il motivo è infondato: la questione attiene alle ragioni sostanziali del diniego di condono che il T.a.r. ha ritenuto legittimo con sentenza non impugnata, con conseguente abusività dell’intervento e legittima adozione dell’ordine di demolizione. Al riguardo deve ritenersi assorbente il motivo accolto dal T.a.r. circa la non condonabilità delle opere in contestazione, in quanto il cd. terzo condono esclude dal proprio ambito di applicazione le nuove costruzioni non residenziali.

Da ultimo, l’appellante lamenta una presunta contraddittorietà tra la adozione del provvedimento impugnato e la richiesta di pagamento dell’ICI sui manufatti ritenuti abusivi.

Il motivo è infondato in quanto i presupposti di applicabilità del tributo locale prescindono dalla regolarità edilizia dell’immobile che, una volta realizzato, potrà essere, al contempo, assoggettato al tributo ed alla sanzione ripristinatoria, ove abusivo.

Alla luce delle motivazioni che precedono, l’appello deve essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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