Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-22, n. 201201630

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-22, n. 201201630
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201630
Data del deposito : 22 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00319/2011 REG.RIC.

N. 01630/2012REG.PROV.COLL.

N. 00319/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2011, proposto da:
F C, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Dell'Anno, con domicilio eletto presso Paolo Dell'Anno in Roma, via Umberto Saba, 54 Sc. C;

contro

Regione Veneto;

nei confronti di

L P, rappresentato e difeso dagli avv.ti A C e Michela Reggio D'Aci, con domicilio eletto presso Michela Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni, 288;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. VENETO - VENEZIA: SEZIONE I n. 6491/2010, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI PER LA LISTA PROVINCIALE N. 8 "IL POPOLO DELLA LIBERTA'-BERLUSCONI PER IL VENETO" -

ELEZIONI DEL

28-29

MARZO

2010


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2012, il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Dell'Anno e Cimino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Nelle giornate del 28 e 29 marzo 2010 si sono svolte, nella Regione Veneto, le operazioni elettorali per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.

All’esito delle votazioni e delle operazioni elettorali, con verbale datato 6 aprile 2010 dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale di Padova (cfr. doc. 1 di parte ricorrente), sono stati dichiarati eletti nella Lista provinciale n. 8 “Il Popolo delle Libertà – Berlusconi per il Veneto”, in base al numero di preferenze ivi verificate da detto Ufficio, i candidati Clodovaldo Ruffato con 14.633 voti di preferenza e L P con 12.391 voti di preferenza.

E’, quindi, risultato primo dei non eletti in tale lista F C con 12.354 voti di preferenza, ossia 37 voti in meno di quelli riportati dall’ultimo eletto L P.

Con la sentenza appellata i Primi Giudici hanno respinto il ricorso proposto dall’odierno appellante avverso gli esiti della procedimento elettorale. Segnatamente, i Primi Giudici, alla luce delle risultanze della verificazione disposta ai fini dello scrutinio delle questioni sollevate dal C in sede di ricorso principale e dal controinteressato P con il ricorso incidentale, sono pervenuti al ricalcolo delle preferenze con l’attribuzione di 17 preferenze aggiuntive al controinteressato e la sottrazione di 12 preferenze ai danni del ricorrente. All’esito delle correzioni apportate al conteggio operato dagli uffici elettorali il P risulta avere conseguito 12.408 voti mentre le preferenze registrate in favore del C sono state rideterminate nella misura di 12.342.

Il C ed il P propongono, rispettivamente, ricorso principale e gravame incidentale avverso la sentenza di prime cure.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l’ulteriore illustrazione delle rispettive argomentazioni difensive.

La Sezione ha disposto l’integrazione della verificazione espletata nel corso del primo giudizio.

All’udienza del 21 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Ai fini della delimitazione del perimetro della res litigiosa occorre esaminare le censure incrociate svolte da entrambe le parti in merito all’ammissibilità dei ricorsi, principale e incidentale, di prime cure e dei relativi motivi aggiunti.

2.1. Sono, in prima battuta, infondate le censure con cui entrambe le parti contestano, in modo contrapposto, l’ammissibilità dei ricorsi di primo grado in ragione della genericità delle censure e della caratterizzazione meramente esplorativa delle doglianze. Il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi dal consolidato orientamento ermeneutico ad avviso del quale nel giudizio elettorale il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova è da considerarsi attenuato in considerazione della situazione di obiettiva difficoltà in cui si trova il soggetto che ha interesse a contestare le operazioni elettorali illegittime sulla base di dati informativi di carattere indiziario e della correlata esigenza di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale sancita dagli artt. 24 e 113 Cost.. E’, quindi, necessario e sufficiente, ai fini dell'ammissibilità del ricorso o delle singole doglianze, che l'atto introduttivo indichi, non in termini astratti ma con riferimento a fattispecie concrete, la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono mentre si appalesano inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte.

Applicando le coordinate ermeneutiche esposte al caso di specie si deve pervenire alla conclusione dell’ammissibilità sia del ricorso principale che del ricorso incidentale spiegati in primo grado, in quanto entrambi i gravami sono sorretti dall’adeguata enunciazione, suffragata da un principio di prova, del tipo di vizi, del numero di schede contestate e delle sezioni elettorali interessate dalle irregolarità denunciate.

2.2. E’, poi, infondato il motivo con il quale la parte appellante contesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado ad integrazione del ricorso originario. Anche con riferimento a tale tematica il Collegio condivide il consolidato indirizzo interpretativo sostenuto dalla Sezione secondo cui sono da considerarsi ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono consentiti nuovi motivi di ricorso derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie doglianze (cfr., ex multis,, Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2011, n. 5345).

Va, pertanto, condivisa la declaratoria di inammissibilità sancita dalla sentenza appellata con riferimento a censure completamente nuove, esorbitanti dalla funzione di mero svolgimento esplicativo delle doglianze tempestivamente articolate ab origine.

Per le stesse ragioni vanno considerati inammissibili altresì i motivi aggiunti, caratterizzati da profili di sostanziale novità rispetto alle censure dedotte a sostegno del ricorso incidentale, proposti in primo grado dal controinteressato.

3. Così delimitato l’alveo dell’indagine, si può ora procedere all’esame delle censure specifiche volte ad ottenere la correzione del risultato elettorale acclarato dalla sentenza appellata.

Ragioni di pregiudizialità logica e di comodità espositiva suggeriscono di dare priorità alle doglianze articolate con l’appello incidentale.

3.1. L’appello incidentale è fondato nei sensi e nei limiti di seguito specificati.

Sono, in prima battuta, fondate le censure con le quali il P contesta la mancata attribuzione di dieci preferenze ottenute nella sezione n. 10 di Rubano (verbale di verificazione n. 59) e di quindici voti conseguiti nella sezione 1 di Monselice (verbale di verificazione n. 65). Le risultanze della verificazione istruttoria, nel suffragare la fondatezza delle specifiche censure già proposte in sede di originario ricorso incidentale, dimostrano l’errore compiuto dagli uffici elettorali che non hanno attribuito i voti in numero corrispondente alle preferenze effettivamente ottenute dal P. La sentenza di prime cure merita, quindi, riforma nella parte in cui non ha accolto le censure tempestivamente articolate dal P.

Sono del pari meritevoli di accoglimento le doglianze con le quali l’appellante incidentale contesta la contraddittorietà che affligge la sentenza di prime cure la quale, pur prendendo le mosse dalla corretta premessa dell’inammissibilità di motivi aggiunti caratterizzati da profili di sostanziale novità, è pervenuta all’incongruo approdo dell’accoglimento di censure del C del tutto distinte rispetto a quelle prospettate con l’originario atto introduttivo del giudizio. Devono, quindi, essere accolti i motivi con i quali l’appellante incidentale lamenta la detrazione di nove preferenze non contestate con il ricorso di primo grado (tre per la sezione n. 6 del Comune di Codevigo, due per la sezione n. 2 del Comune di Urbania e una per ognuna delle seguenti sezioni: sezione n. 9 del Comune di Villafranca Padovana, sezione n. 1 del Comune di Arre, sezione n. 8 del Comune di Mestrino e sezione n. 22 del Comune di Selvazzano Dentro) e l’attribuzione di ulteriori 2 preferenze in favore del C da questi non rivendicate in modo rituale con il ricorso originario (una per la sezione n. 1 del Comune di Tombolo n.1 e una per la sezione n. 48 del Comune di Monselice).

3.3. L’accoglimento dei motivi di appello incidentale fin qui passati in rassegna conduce all’attribuzione in favore del P di ulteriori trentaquattro voti ed alla detrazione di altri due voti dal risultato conseguito dal C.

Le preferenze accordate al P vanno quindi ricalcolate nella misura di 12.442 (34+ 12408 voti riconosciuti dal Primo Giudice + 35) mentre le preferenze registrate in favore del C vanno ricomputate nella misura di 12340 (12.342 -2).

4.Si può ora passare all’esame dell’appello principale al fine di verificare se esso sia sorretto da motivi idonei ad elidere questa forbice in omaggio ai principi in materia di prova di resistenza.

4.1.Vanno, innanzitutto, accolti i motivi di ricorso con i quali l’appellante contesta la non corretta interpretazione, da parte del Primo Giudice, delle risultanze della verificazione aventi ad oggetto i motivi di ricorso già svolti con l’atto introduttivo del giudizio e ribaditi in appello.

Sono, in particolare, fondati i motivi di ricorso con cui si lamenta il mancato riconoscimento di preferenze rivendicate con il ricorso originario e verificate in sede di accertamento istruttorio (otto preferenze nella sezione n. 4 di Ospedaletto Euganeo;
dieci preferenze per la sezione n. 4 di Tombolo, otto preferenze per la sez. n. 1 di Medaglino San Fidenzio;
sette preferenze per la sezione n. 6 di Codevigo, tre preferenze per la sezione di 11 di Camposanpiero, nove preferenze per la sez. 22 di Selvazzano Dentro). Vanno, quindi, riconosciute 45 preferenze aggiuntive in favore dell’appellante principale.

4.2. Sono, poi, fondate le doglianze con le quali il C si duole delle sottrazioni di preferenze statuite dal Primo Giudice nonostante l’assenza di tempestivo motivo di ricorso incidentale in prime cure (due voti per la sezione n. 3 di Monselice, tre voti nella sezione n. 8 di Monselice, un voto nella sezione n. 19 di Monselice, un voto nella sezione n. 7 di Cadoneghe, un voto per la sezione n. 4 di Pozzonovo, due preferenze nella sezione 3 di Villanova di Camposanpiero, una prefernza nella sezione n 5 di Villa Del C). Al C vanno, quindi, riconosciuti ulteriori undici voti.

Il titolare di preferenze accertate in favore dell’appellante principale assomma, quindi, a 12396 (12340+11+45).

4.3. Sono del pari fondati i motivi d’appello con cui si contesta l’attribuzione al P di preferenze dallo stesso non tempestivamente richieste in sede di ricorso incidentale di prime cure (due preferenze per la sezione n. 1 di Padova, una preferenza per la sezione n. 4 di Tombolo, una preferenza per la sezione n. 9 di Villafranca Padovana, quattro preferenze nella sezione n.15 di Albignasego, otto preferenze per la sezione n. 18 di Albignasego).

Dal numero di preferenze attribuite al P vanno quindi defalcati 16 voti, per un totale di 12426 (12.442-16).

4.4. Sono, invece, infondate le ulteriori censure con le quali parte appellante ripropone, in sede di appello, motivi nuovi irritualmente proposti, per la prima volta, con il ricorso per motivi aggiunti in prime cure (sezioni nn. 2 e 3 di Urbana, sezione di Arre n, 1, sezione di Fontaniva n. 4). Sono, in particolare, da reputarsi inammissibili le doglianze tese a rivendicare in appello l’attribuzione di preferenze con riferimento a sezioni (Padova sez. 27, Montegrotto Terme sez., 2 ;
Albignasego, sez. n. 15) per le quali, in sede di ricorso originario, il C aveva denunciato il diverso e infondato vizio di inversione nell’attribuzione delle preferenze rispetto ad altro candidato.

4.5. La permanenza di una differenza, tra i candidati, pari a 30 voti (12426-12396), evidenzia il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione delle ulteriori doglianze, volte contestare un numero di voti pari a sette, non idoneo a superare la prova di resistenza (un voto per Padova sez. n. 1, due voti per Monselice, sez. n. 3, un voto per Padova, sez. n. 175, un voto per Carceri, sez. n. 2, un voto per Padova, sez. n. 54 , un voto Solesino, sez. n. 3).

5. Le considerazioni che precedono implicano la reiezione del ricorso di primo grado e la conferma, pur se con diversa motivazione, della sentenza appellata.

Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti in ragione della peculiarità delle questioni controverse. Per quanto attiene alla liquidazione e al riparto degli onorari e delle spese per la verificazione il Collegio reputa equa la misura di € 3.000,00, da suddividere per due terzi a carico del ricorrente principale e per un terzo a carico del P.

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