Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310952

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310952
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310952
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 10952/2023REG.PROV.COLL.

N. 02067/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2067 del 2017, proposto da La Casa di Cattelan Giorgio e C. S.a.s. - Immobiliare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;



contro

il Comune di Aiello del Friuli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D D, con domicilio digitale come da registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Eugenio Picozza in Roma, via di S. Basilio, n. 61;
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non costituita in giudizio;



nei confronti

del Fallimento Immobiliare Selva Amena s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Annamaria Tassetto, Mario Ettore Verino e Franco Zambelli, con domicilio eletto presso lo studio Mario Ettore Verino in Roma, via Giovanni Amendola n. 46, rappresentato e difeso dall'avvocato Matteo Zambelli, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
della ditta Orso Building. S.r.l., non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, sezione prima, n. 382 del 2 agosto 2016.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aiello del Friuli e del Fallimento Immobiliare Selva Amena s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il consigliere Emanuela Loria;

Viste le conclusioni delle parti come da verbale.




FATTO e DIRITTO

1. La ditta appellante è proprietaria di un’area di un terreno nel Comune di Aiello del Friuli di circa 35.000 mq. limitrofo a una zona commerciale occupata da un outlet ( “Palmanova Outlet Village” ) e a un’area produttiva.

2. Con il ricorso di primo grado l’odierna appellante ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale del 3 aprile 2012 n. 11 avente ad oggetto l’ “Approvazione, ai sensi della L.R. 29/2005, del Piano comunale di settore del commercio per la grande distribuzione che costituisce, in parte, adozione della variante n. 19 al piano Regolatore generale Comunale ai sensi della L.R. 5/2007” , con la quale è stata approvata la variante al Piano comunale di settore del commercio per la grande distribuzione ed è stata adottata la variante al n. 19 al P.R.G.C., salvo differire l’efficacia del Piano di settore “alla data di entrata in vigore della parte costituente variante urbanistica” , nonché i relativi elaborati costituenti il Piano di settore.

3. Con un primo motivo di gravame la ricorrente ha dedotto che l’approvazione della deliberazione non rispetterebbe il procedimento previsto ex art. 15, comma 2, l.r. n. 29/2005, da applicarsi ai sensi del richiamo contenuto nell’art. 63 bis della l.r. n. 5 del 2007, poiché non essendo il Piano di settore conforme (poiché apporta ad esso una variante) al P.R.G., il Comune avrebbe dovuto seguire fin dall’inizio il procedimento previsto per l’approvazione delle varianti urbanistiche.

4. Con un secondo motivo, articolato in plurime censure, la ricorrente ha sostenuto che la motivazione addotta dall’Amministrazione per giustificare la scelta effettuata è contenuta in direttive che sono state impugnate con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e che conterrebbero, a loro volta, una motivazione che concerne soltanto l’interesse del privato alla espansione dell’outlet esistente. Le esigenze di espansione commerciale avrebbero dovuto essere valutate nell’ambito di un procedimento ad hoc ad istanza di parte.

4.1. Sotto distinto profilo la incompletezza e l’incoerenza dell’istruttoria si rivelerebbero, in particolare, in relazione al profilo della viabilità e a quanto deliberato in particolare dal Comune confinante di Bagnaria Arsa.

4.2. L’ulteriore profilo rispetto al quale si è risultata la carenza dell’istruttoria è costituito dall’assenza di considerazione del vincolo archeologico sussistente sulla particella n. 187/1 in Comune di Visco rispetto al quale la Soprintendenza avrebbe evidenziato nel parere del 4 marzo 2010 che si tratta di area a rischio di rinvenimenti archeologici e avrebbe imposto la “prescrizione di comunicare preventivamente alla Soprintendenza tutti gli interventi che prevedono scavo, al fine di consentire le necessarie verifiche” .

5. Con un primo atto di motivi aggiunti depositati il 15 maggio 2013, la ricorrente ha impugnato la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2013 di “Integrazione della del. C.C. n. 11 del 3 aprile 2012” , con la quale è stato integrato lo studio relativo alla viabilità e alla sostenibilità del traffico che sarà incrementato per effetto dell’espansione dell’outlet.

La ricorrente ha esteso - pag. 13 §I.4. - i motivi già articolati con il ricorso alla delibera n.2/2013 per illegittimità derivata e ha affermato che la delibera è anche impugnata per motivi propri, formulati invero come “postille” ai motivi già proposti con il ricorso introduttivo.

6. Con un ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre 2013 la stessa ricorrente ha impugnato la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 23 maggio 2013 “Approvazione Variante n. 19 al PRGC ai sensi dell’art. 63 bis, comma 15 l. n. 5/2007” nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 16565 del 13 settembre 2013 che ha dichiarato esecutiva la delibera n. 15 del 23 maggio 2013 e la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 13 maggio 2013 per illegittimità derivata e per illegittimità propria.

In particolare, l’atto di motivi aggiunti invero riporta i motivi di illegittimità delle Direttive, approvate con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 21 novembre 2011, che sono state impugnate con ricorso al Presidente della Repubblica e che, in tesi, inficerebbero con invalidità caducante o comunque viziante anche la deliberazione n. 15 del 2013:

a) il Piano di settore avrebbe apportato rilevanti modifiche allo strumento urbanistico generale per cui avrebbe dovuto essere approvato e adottato con le stesse garanzie anche partecipative previste per lo strumento urbanistico (non è sufficiente la ri-approvazione del Piano di settore) e sarebbe carente di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS;

b) l’unico interesse ad essere stato evidenziato sarebbe quello dell’espansione del centro commerciale già esistente;

c) non sarebbe stata considerata la presenza di un altro polo commerciale a distanza inferiore ai 12 km e l’impatto sulla viabilità, elementi da cui deriverebbe una carenza di istruttoria sotto vari profili;

d) non sarebbero state valutate di opzioni alternative.

e) non sarebbero state consultate le organizzazioni di categoria ex art. 12, comma 4, l.r. n. 29 del 2005.

7. Con la sentenza impugnata n. 382 del 2 agosto 2016, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia:

a) ha dichiarato improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti depositato il 15 maggio 2013;

b) ha dichiarato in parte inammissibile, in parte improcedibile e ha in parte respinto il ricorso per motivi aggiunti depositato l’11 dicembre 2013;

c) ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore dell’Amministrazione e della controinteressata Immobiliare Selva Amena s.r.l.

8. Con l’appello in esame la deducente ha articolato i seguenti sette motivi:

I. Sulla declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo e del 1° ricorso per

motivi aggiunti. Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell’art. 35 c.p.a. Contraddittorietà.

II.

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