Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2016-07-14, n. 201602743
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N. 02743/2016 REG.PROV.CAU.
N. 02843/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2016, proposto da:
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
S F O, rappresentato e difeso dall'avvocato F R C.F. RSSFMR71L06C351Z, con domicilio eletto presso Marco Selvaggi in Roma, via Nomentana, 76;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare n. 676 del 2016 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sezione III- bis .
Visto l'art. 62 cod. proc. amm;
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
visto l'atto di costituzione in giudizio di S F O;
vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
viste le memorie difensive;
relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2016 il Cons. Vincenzo Lopilato e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Paola Palmieri e l’avvocato Santi Delia su delega dell'avvocato F R.
Considerato, all’esito di una sommaria delibazione tipica della fase cautelare, che la nota impugnata non ha valenza provvedimentale e non è in quanto tale idonea a consentire la riapertura dei termini di impugnazione del decreto ministeriale n. 235 del 2004, reso inter alios .