Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-09, n. 201304475

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2013-09-09, n. 201304475
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201304475
Data del deposito : 9 settembre 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04332/2000 REG.RIC.

N. 04475/2013REG.PROV.COLL.

N. 04332/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso n. di registro generale 4332 del 2000, proposto dal Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, ed ivi domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro

R T, rappresentato e difeso dall'avv. F C, e con domicilio eletto presso lo Studio Donnangelo ed ass. Botzios Paolo in Roma, viale delle Milizie 76;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. BASILICATA - POTENZA n. 00356/1999, resa tra le parti, concernente inquadramento nella nona qualifica funzionale.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2013 il Cons. Giancarlo Luttazi;

Uditi per le parti gli avvocati Pisana dell'Avvocatura generale dello Stato e Miraglia, per delega dell'avv. Calculli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - Il Ministero dell’Interno impugna la sentenza in epigrafe, resa sul ricorso n. 881/1989 proposto dal sig. T R per l’annullamento della nota prot. n. 44481 del 21 settembre 1989, con cui l’Amministrazione ora appellante aveva respinto l'istanza del Reale volta ad ottenere inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale del Ministero.

Nel ricorso al T il Reale prospettava di essere stato assunto presso la Provincia di Matera il 1° maggio 1963 e di essere stato inquadrato, con delbera della Giunta provinciale n. 57 del 3 settembre 1981, nell'ottava qualifica funzionale a decorrere dal 1° agosto 1981.

Distaccato presso il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Matera, con decreto ministeriale 10 marzo 1983 era transitato a domanda nel ruolo ad esaurimento di supporto amministrativo contabile istituito presso i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco, conservando la qualifica fino ad allora posseduta.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 7 luglio 1988, n. 254 (che ha disciplinato il primo inquadramento nella nona qualifica funzionale istituita dal decreto-legge 28 gennaio 1986 n. 9, convertito nella legge 24 marzo 1986, n. 78) ha chiesto, con istanza del 13 luglio 1989, di essere inquadrato in quella nona qualifica.

L'atto impugnato in prime cure ha respinto la domanda per le seguenti considerazioni:

- il dipendente appartiene al ruolo ad esaurimento della carriera direttiva del supporto amministrativo contabile, ruolo che è destinato ad estinguersi con le progressive cessazioni dal servizio del personale in esso inquadrato;

- non è possibile calcolare la dotazione organica della nona qualifica funzionale giacché essa dovrebbe essere pari alla metà di quella relativa all'ottavo livello, la quale, essendo ad esaurimento, non può essere quantificata;

- non vi sono esigenze di servizio tali da giustificare l'istituzione della nona qualifica nel ruolo ad esaurimento.

Il T non ha condiviso gli assunti dell’atto impugnato, e lo ha annullato con l’appellata sentenza n. 356/1999, ritenendo che la normativa di riferimento, sotto riportata al capo 2, desse titolo al sig. Reale per l’inquadramento nella nona qualifica.

L’appello del Ministero contesta l’assunto del T, proponendo della medesima normativa di riferimento una diversa lettura.

Il sig. T R si è costituito, chiedendo la reiezione dell’appello.

La causa è passata in decisione alla udienza pubblica del 22 gennaio 2013.

2. - L’appello del Ministero è fondato.

Il T ha ritenuto applicabile al sig. T R l’art. 3 (“ Primo inquadramento nella nona qualifica funzionale del personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ”) della legge 7 luglio 1988, n. 254 (“ Norme in materia di primo inquadramento nella nona qualifica funzionale per il personale appartenente al comparto ministeriale ed a quello delle aziende e delle amministrazioni dello Stato, nonché disposizioni transitorie per l'inquadramento nei profili professionali del personale ministeriale ”).

La disposizione però non era applicabile al sig. Reale, poiché egli era inserito in un ruolo incompatibile con l’inquadramento richiesto.

L’appellato, alla data di presentazione della domanda, era inserito, ai sensi dell’art. 8 della legge 4 marzo 1982, n. 66 (” Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco ”) nel ruolo di supporto amministrativo contabile istituito presso i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco;
ruolo che, ai sensi dell’art. 21 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (“ Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ”) comprendeva originariamente 364 unità della carriera di concetto e 1.250 unità della carriera esecutiva.

Trattavasi di ruolo ad esaurimento la cui dotazione organica era determinata in misura pari al numero del personale inquadrato nel ruolo stesso (art. 8 citato, secondo comma, della legge n. 66/1982), ed i cui posti sarebbero stati soppressi man mano che si sarebbero resi vacanti per qualsiasi causa (art. 8 citato, terzo comma).

Il ruolo di provenienza del sig. Reale, dunque, aveva una connotazione particolare:

- era un ruolo creato ad hoc per personale proveniente, come il sig. Reale, dalle Amministrazioni provinciali ma in servizio presso i Comandi provinciali dei Vigili del fuoco (e per il personale, di concetto ed esecutivo, transitato nel ruolo amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 930/1980);

- non aveva dotazione organica determinata, poiché la sua dotazione organica era determinata in misura pari al numero del personale che sarebbe stato inquadrato nel ruolo stesso;

- era un ruolo i cui posti d’organico sarebbero stati soppressi man mano che, per qualsiasi causa, si sarebbero resi vacanti.

Per contro, la nona qualifica funzionale richiesta dall’appellato, istituita dal decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito nella legge 24 marzo 1986, n. 78, in aggiunta alle otto qualifiche previste dalla legge 11 luglio 1982 n. 312 per i dipendenti civili dello Stato, era - per quanto attiene al personale del Comparto d’appartenenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (personale dipendente dalle aziende e dalle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo: v. art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68) – così disciplinata:

- il decreto del Presidente della repubblica 18 maggio 1987 n. 269, all’articolo 55, aveva disposto: « 1. In sede di prima applicazione del presente decreto, con decreto del ministro competente, di concerto con il ministro del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le dotazioni organiche della nona qualifica funzionale, per ogni azienda e settore e per ogni singolo ruolo, in numero pari alla metà della dotazione organica dell’ottava qualifica funzionale relativamente al personale della ex carriera direttiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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