Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202401003

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-01-31, n. 202401003
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401003
Data del deposito : 31 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2024

N. 01003/2024REG.PROV.COLL.

N. 10717/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10717 del 2021, proposto da
AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C, F Z e G Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Alberico II, n. 33;



contro

Società semplice agricola M F, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G M in Roma, via Veneto, n. 7;



nei confronti

Regione Veneto, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) n. 1143/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della società semplice agricola M F;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2024 il Cons. G P e uditi per le parti gli avvocati Gaia Stivali per delega di A C e G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. L’AVEPA impugna la sentenza n. 1143/2021 del Tar per il Veneto con quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società semplice agricola M F teso ad ottenere l’annullamento del decreto (emesso dalla stessa AVEPA) prot. 142551/2017 del 28.7. 2017 - rep 696/2017 - class. V/7 di decadenza parziale domande PSR 2007-2013 Misura 214E3M "Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna e collina)" - Misura 211 "Comuni a ridotta capacità foraggera" e Domanda unica 2012 -2013.

2. Così l’appellante sintetizza le premesse in fatto:

- il giudizio di primo grado ha avuto ad oggetto il decreto decadenza parziale delle domande presentate dalla società semplice agricola M F a valere sul PSR 2007/2013 Misura 214E3M “Mantenimento di prati stabili in zone vulnerabili (montagna e collina) – Misura 211 “Comuni a ridotta capacità foraggera” e Domanda Unica 2012-2013. Prot. 14255/2017 del 28.07.2017 – rep. 696/2017 – class. V/7;

- la società, con sede legale in Canale d’Agordo (BL), aveva infatti presentato all’AVEPA, nel corso degli anni, una serie di domande legate alla disponibilità di superfici, nell’ambito delle seguenti linee di premio: - PSR - mis. 214/E (“Pagamenti agroambientali - prati stabili, pascoli e prati-pascoli”); - PSR - mis. 211 (“Indennità a favore degli agricoltori delle zone montane”); - Domanda Unica ex Reg. (CE) 73/2009;

- in data 25.02.2014, in seguito ad operazione di acquisizione di documentazione operata dalla Guardia di Finanza presso lo Sportello Unico Agricolo di Belluno, l’AVEPA apprendeva dell’esistenza di un procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Belluno, a carico, tra l’altro, del signor V D M, all’epoca dei fatti rappresentante legale dell’azienda agricola;

- era stato contestato agli indagati, tra l’altro, il reato ex art. 640- bis c.p. perché « mediante la predisposizione e l'utilizzo di fittizi contratti verbali di affitto di terreni ad uso agricolo, terreni che i proprietari in realtà nella stragrande maggioranza mai avevano loro concesso, attestavano, contrariamente al vero, all'AVEPA di possedere i requisiti di estensione e consistenza delle superfici agricole condotte previsti dalla normativa di settore per avere diritto agli aiuti comunitari (indennità a favore degli agricoltori delle zone montane - pagamenti agroalimentari) erogati dal FEASR, così inducendo in errore l'Agenzia stessa in ordine alla reale consistenza dei terreni e alla spettanza dei suddetti contributi, procurandosi in tal modo un ingiusto profitto consistente nell'indebita percezione di detti aiuti comunitari, il cui ammontare è in corso di accertamento, con pari danno per il Fondo Europeo »;

- a seguito di tale informazione l’AVEPA aveva adottato un decreto di sospensione dei pagamenti nei confronti dell’azienda, ai sensi dell’art. 33 del d. lgs. n. 228/2001, impugnato con ricorso R.G. n. 764/2014, dichiarato perento dal Tar per il Veneto con decreto n. 183 /2020;

- AVEPA aveva chiesto alla Procura della Repubblica di Belluno di poter accedere al fascicolo penale, ciò che veniva concesso solo nel settembre 2015 alla conclusione delle indagini;

- nel frattempo, in data 04.03.2015, la Guardia di Finanza di Agordo aveva notificato all’AVEPA copia del verbale di contestazione di violazione dell’art. 3 della l. n. 898 del 1986, adottato nei confronti del signor V D M (trasgressore) e della società M F (obbligata in solido) per i medesimi fatti di cui al procedimento penale;

- venivano quindi acquisiti gli atti di indagine ed in particolare una serie di verbali di informazioni testimoniali rese agli inquirenti dai proprietari di molti dei terreni richiesti all’aiuto, che avevano dichiarato di non aver mai concesso gli stessi alla società M F;

- l’Ufficio fascicolo dell’AVEPA avviava quindi una propria istruttoria verificando la regolarità della documentazione a fascicolo aziendale, anche alla luce delle risultanze d’indagine;

- all’esito della verifica l’Area tecnica competitività imprese di AVEPA accertava quindi come irregolarmente dichiarati a fascicolo (in quanto privi di valido titolo di conduzione), una serie di terreni, ciò che comportava conseguentemente la non ammissibilità della domanda;

- la rilevata situazione comportava infatti per alcuni terreni la mancanza in assoluto di un titolo di conduzione, per altri l’esistenza di un titolo ma a far data da un momento successivo a quello utile ai fini del riconoscimento del contributo;

- sulla base di tali esiti si procedeva quindi al ricalcolo dei premi erogati alla ditta, in applicazione delle norme comunitarie;

- con nota prot. 28011 del 10.05.2017 AVEPA trasmetteva quindi alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza parziale delle domande: - PSR mis. 214/E annualità dal 2009 al 2014; - PSR mis. 211 annualità dal 2009 al 2014; - Domande Uniche annualità 2012 e 2013;

- in data 10 maggio 2017 l’azienda agricola presentava della documentazione con cui tentava di dimostrare l’esistenza di accordi con parte dei proprietari dei terreni contestati;

- tale documentazione non veniva considerata da AVEPA idonea allo scopo;

- con decreto n. 696 del 28.7.2017 veniva disposta la decadenza parziale della ditta società semplice agricola M F dai benefici ottenuti per le domande sopra citate, per un importo complessivo da restituire di € 49.116,64 (di cui € 12.556,28 a titolo di irregolarità e € 36.560,36 a titolo di sanzione), per gli scostamenti accertati, in applicazione a quanto previsto agli articoli 16 del regolamento (CE) n. 65/2011 e 58 del regolamento (CE) n. 1122/2009.

3. A fondamento dell’impugnativa avverso il decreto dell'AVEPA prot. 142551/2017, proposto in primo grado dalla società semplice agricola M F, venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:

I. Eccesso di potere per cause di fatto e nei presupposti conseguente violazione dell'art. 7 della legge 241/90 e dell'art. 3 della legge 241/90.

Si sosteneva che AVEPA non avrebbe correttamente valutato e ponderato tutti gli elementi istruttori a disposizione, in particolare non avendo valutato e motivato sufficientemente con riguardo alla documentazione di cui alle memorie difensive presentate il 10/05/2017 a comprova dell'esistenza di accordi con parte dei proprietari dei terreni contestati.

II. Erroneità o travisamento dei fatti. Incompleta istruttoria. Imparzialità, Illogicità, ingiustizia manifesta.

Si sosteneva che:

- il provvedimento era illegittimo in quanto presupposto dello stesso sarebbe, da un lato, una rappresentazione dei fatti difforme da quella reale, riferendosi AVEPA ad un procedimento penale, per il quale non si è costituita parte civile e per il quale ha dichiarato di non ritenersi vincolata all’eventuale pronuncia; dall’altro lato, l’esistenza di fatti o di circostanze che invece dagli atti risulterebbero insussistenti;

- il verbale della GDF oggetto del procedimento penale presso il Tribunale di Belluno è antecedente al d.m. n. 1992 del 20 marzo 2015 che, all’art. 9, punto 2, confermerebbe inequivocabilmente la marginalità del titolo di conduzione;

- i terreni utilizzati da Fumas in Val Gares sarebbero estremamente parcellizzati, per lo più di dimensioni inferiori ai 5.000 mq, sicché, attraverso l’attività di pascolamento, la ricorrente avrebbe salvaguardato un’area a rischio di abbandono così rispettando i dettami dei regolamenti comunitari, e delle norme e regolamenti in materia.

4. Nel giudizio di primo grado si sono costituite AVEPA e la Regione Veneto, contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

5. Con sentenza n. 1143/2021 il Tar per il Veneto ha accolto il ricorso.

5.1 Il primo giudice ha affermato che:

- il provvedimento impugnato e il relativo procedimento, sono successivi all’entrata in vigore del d.m. MIPAAF 20 marzo 2015, n. 1922, recante « ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC2014-2020 »;

- la citata normativa ha disciplinato in modo specifico il procedimento che l’Organismo di controllo (nel caso di specie, AVEPA) deve seguire al fine di poter adottare eventuali provvedimenti di decadenza;

- la

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