Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-04, n. 202306508
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Testo completo
Pubblicato il 04/07/2023
N. 06508/2023REG.PROV.COLL.
N. 04425/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4425 del 2018, proposto da
-O-, rappresentata e difesa dagli avvocati A G, T W, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A N in Roma, via Cesare Fracassini n. 4;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. -O-/2017, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 maggio 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati Raffaele Sperati in sostituzione degli avvocati A G e T W;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto prot. n. 6F/2016/P.A.S.I./70, emesso il 09.05.2016 e notificato il 15.06.2016, il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano disponeva la revoca del porto d’arma per uso caccia e della carta europea d’arma da fuoco precedentemente rilasciati a favore dell’appellante sig.ra -O-.
2. Costei impugnava l’indicato provvedimento innanzi al T.R.G.A. di Bolzano.
3. Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Interno r la Questura di Bolzano insistendo per il rigetto del ricorso.
4. Con sentenza n. 314/2017 il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione autonoma di Bolzano – respingeva il ricorso.
5. La sig.ra -O- ha quindi proposto appello.
6. Ambedue le Amministrazioni si sono costituite, insistendo per il rigetto del gravame.
7. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 18 maggio 2023, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
8. L’appello è affidato a tre motivi, i quali possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
9. Il TRGA ha ritenuto che l’impugnato provvedimento, con il quale il Questore di Bolzano ha revocato il porto d’arma per uso caccia e la carta europea d’arma da fuoco rilasciati all’appellante, fosse congruamente motivato e scevro dai contestati vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
9.1. In particolare, il TAR ha osservato che il provvedimento impugnato richiama la nota prot. n. 3254/2014 del 15.07.2015 con la quale il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bolzano ha chiesto alla Questura di Bolzano di “ valutare l’opportunità di revoca del porto d’armi e il ritiro delle armi detenute da …..(omissis) nato il -O- e dalla moglie -O- -O-, nata il -O-, attesa la particolare conflittualità intercorrente tra gli stessi, come emerso dal procedimento iscritto sub n. 3254/2014 ”. Tale procedimento è scaturito dalla denuncia-querela presentata dall’odierna appellante nei confronti del sig. T.A. per i reati di cui agli artt. 609 bis, 609 ter, 609 quinquies, 609 octies e 572 c.p.
9.2. Ulteriore elemento valorizzato dall’Amministrazione ai fini della revoca è la circostanza che l’appellante ha abbandonato la casa familiare ed è stata accolta presso una struttura di sostegno, e che con nota prot. n. 495/14 A.C. dd. 20.4.2016, il Pubblico Ministero presso il Tribunale dei minorenni di Bolzano ha comunicato alla Questura di Bolzano che “ persistono elementi di criticità … tali da rendere sconsigliabile l’eventuale rilascio di licenza di porto d’armi agli interessati ”.
9.3. Alla luce di tali elementi, il T.R.G.A. ha ritenuto che il provvedimento rientrasse nell’ampia discrezionalità di cui il Questore dispone nel revocare il porto d’armi e fosse congruamente motivato.
10. Parte appellante deduce l’erroneità della sentenza di primo grado sulla base dei seguenti motivi:
I- VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELL’ART. 39 E DELL’ART. 43 T.U.L.P.S. – VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 11/3° COMMA T.U.L.P.S – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE CONTRADDITTORIA E DIFETTO D’ISTRUTTORIA.
II- VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DELL’ART. 39 E DELL’ART. 43 T.U.L.P.S. – VIOLAZIONE DI LEGGE PER FALSA/OMESSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 11/3° COMMA T.U.L.P.S. – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE, TRAVISAMENTO DEI FATTI E/O DIFETTO D’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. INSUSSISTENZA DELLA DEDOTTA FATTISPECIE DI REATO
III- III. MANCATA E/O OMESSA MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA N. 314/2017. – ECCESSO DI POTERE PER MOTIVAZIONE INSUFFICIENTE.
In sintesi,