Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202407317

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2024-08-30, n. 202407317
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202407317
Data del deposito : 30 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/08/2024

N. 07317/2024REG.PROV.COLL.

N. 01711/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1711 del 2024, proposto da AN CO in qualità di erede di IO AR LE, rappresentato e difeso dall'avvocato Demetrio Fenucciu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ferservizi s.p.a. e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Luciano Martucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ferservizi Zona Adriatica Servizi Immobiliari Bari, non costituita in giudizio;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00071/2024, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ferservizi s.p.a. e di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2024 il Cons. Rosario Carrano e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Giunge all’esame del Collegio una vicenda risalente al 1957, allorquando i danti causa della ricorrente subivano l’esproprio di alcuni terreni di loro proprietà (riportati in catasto al foglio 17, particelle nn. 63, 65 e 66), per l’apertura di una cava di estrazione in prossimità della stazione ferroviaria di Poggio Imperiale (cfr. decreto prefettizio n.22015/Div.4° del 17 maggio 1957).

Secondo Ferservizi s.p.a., l’area in questione sarebbe stata continuativamente utilizzata sia direttamente con l’attività di scavo, sia per operazioni strumentalmente connesse e, comunque, funzionali all’estrazione.

Secondo la parte ricorrente, invece, i 2/3 dell’area espropriata non sarebbero mai stati utilizzati per gli scopi di pubblica utilità di cui si è detto (sul punto, produce una perizia di parte).

È però incontroverso che nel 2003 la linea ferroviaria in questione sia stata soppressa, con la conseguente cessazione dell’attività di cava, e che nel 2019 le suddette aree siano entrate a far parte di un più esteso compendio immobiliare fatto oggetto di una procedura di vendita.

È a questo punto che la dott.ssa IO ha inviato alla società espropriante e al Comune di Apricena un’istanza di retrocessione parziale ex art. 47 del d.P.R. n. 327/2001, diffidando Ferservizi s.p.a. e R.F.I. s.p.a. dal proseguire con la suddetta procedura.

Con la nota del 14 giugno 2019, la Ferservizi s.p.a. ha respinto la richiesta di restituzione ritenendo che “ l’intera consistenza espropriata è stata sempre destinata alla finalità pubblica, sia mediante attività diretta di scavo, sia attraverso operazioni strumentalmente connesse e, comunque, funzionali a quelle principali di estrazioni di pietrisco, nonché per la debita messa in sicurezza di tutte le attività svolte e delle proprietà confinanti ”.

La dott.ssa IO ha quindi proposto ricorso avverso tale nota, ma con la sentenza impugnata, il T.a.r. ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione, in quanto, premessa la distinzione tra retrocessione totale (rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario) e retrocessione parziale (spettante alla giurisdizione amministrativa fino alla dichiarazione di inservibilità del bene, che esaurisce la discrezionalità amministrativa), ha ritenuto che “ la determinazione di porre in vendita il complesso immobiliare a seguito dell’intervenuta dismissione della ferrovia di cui si tratta implica una dichiarazione di inservibilità del bene agli scopi di pubblica utilità cui erano stati destinati; non vi è, dunque, più spazio per scelte discrezionali dell’Amministrazione e la pretesa alla restituzione deve esser fatta valere innanzi al giudice ordinario ” (pag. 4 della sentenza impugnata).

Con atto di appello, il sig. AN (erede della sig.ra IO, deceduta nelle more) ha contestato la sentenza deducendo due motivi:

1) la sussistenza di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a.;

2) la qualificazione dell’atto di diniego di retrocessione

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