Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-26, n. 201201733

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2012-03-26, n. 201201733
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201201733
Data del deposito : 26 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05280/2011 REG.RIC.

N. 01733/2012REG.PROV.COLL.

N. 05280/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5280 del 2011, proposto da G A, C P, B C, L C, M N, F C, A T, G V, U C, C S e M T S, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati G F R, R M e R I, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Cosseria n. 5;

contro

Comune di Gassino Torinese, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati C D P e M C, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Pierluigi Da Palestrina n. 63;

nei confronti di

Giuseppe Revello, Angela Borca, Roberto Revello, Carla Cena, Andrea De Vita, Nadia Marini, Antonio Maione, Tiziana Paoletti, Gianluca Piccinini, Simona Aprà, Armando Schilirò, Sperimentazione Edilizia - Spedi S.r.l., Consorzio strada vicinale Valle Fej, tutti non costituiti;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sulla decisione del Consiglio di Stato, sezione V, n. 8624 del 7 dicembre 2010, resa tra le parti, concernente APPROVAZIONE COSTITUZIONE CONSORZIO GESTIONE STRADA VALLE FEJ.


Visto il ricorso in ottemperanza e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Gassino Torinese;

visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2012 il consigliere Vito Poli e uditi per le parti gli avvocati gli avvocati Giammaria, su delega dell’avvocato Contaldi, e Montanaro;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con la decisione di questa sezione n. 8624 del 7 dicembre 2010 – oggetto del presente giudizio di ottemperanza -:

a) previo giudicato sulla giurisdizione del giudice amministrativo (di cui alla sentenza di questo Consiglio sezione VI, n. 7579 del 2006), è stata accertata la natura pubblica e non vicinale privata della strada denominata valle Fej sita nel comune di Gassino Torinese;

b) sono stati conseguentemente annullati gli atti di costituzione, da parte del comune, del Consorzio stradale Valle Fej nonché di convocazione dell’assemblea degli utenti;
in particolare:

I) deliberazioni consiliari n. 31 del 14 febbraio 1990, n. 6 del 13 gennaio 2005, n. 61 del 5 maggio 2005;

II) deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30 giugno 2005 recante Approvazione costituzione del Consorzio Strada Valle Fej ;

III) atto sindacale del 15 luglio 2005 recante la convocazione della prima assemblea degli utenti del Consorzio.

2. Con delibera consiliare n. 14 del 10 marzo 2011, il comune di Gassino Torinese, per quanto di interesse ai fini della presente controversia:

a) ha ritenuto la decisione n. 8624 del 2010 <<…viziata di palese errore materiale e … necessario promuovere un giudizio di revocazione….>>;

b) ha considerato <<…la necessità di confermare la natura privata della strada in questione e la conseguente necessità e regolarità della costituzione del consorzio della strada vicinale Valle Fej;
… che permane e si riconferma la necessità ed opportunità dell’esistenza di tale consorzio, a garanzia della manutenzione e sistemazione della strada stessa;
…. che la natura privata della strada in questione e la conseguente necessità di costituzione del Consorzio come già individuato nella deliberazione consiliare n. 23/2005, debbano essere nuovamente ribaditi ….>>;

c) ha deliberato formalmente di <<confermare integralmente … la natura privata della strada Vicinale Valle Fej e la necessità e regolarità della costituzione del Consorzio della Strada Vicinale Valle Fej, così come già disposto nella deliberazione consiliare n. 23 del 30.06.2005….di dare atto che, qualora il ricorso di revocazione della sentenza del Consiglio di Stato non venisse accolto, l’Amministrazione Comunale avvierà nuovamente l’iter per la costituzione di un nuovo consorzio>>.

3. Con ricorso notificato in data 7 giugno e depositato il successivo 28 giugno 2011, il comune ha proposto domanda di revocazione della precitata decisione n. 8624 del 2010;
il ricorso – allibrato al nrg. 5427 del 2011 - è stato successivamente trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 28 febbraio 2012 e dichiarato inammissibile.

4. Con ricorso notificato il 10 giugno e depositato il successivo 23 giugno 2011, i signori G A, C P, B C, L C, M N, F C, A T, G V, U C, C S e M T S hanno chiesto:

a) l’esecuzione e l’ottemperanza della decisione n. 8624 del 2010;

b) la declaratoria di nullità della delibera n. 14 del 2011;

c) la nomina di un commissario ad acta.

5. Il comune intimato si è costituito in giudizio – in data 22 luglio 2011 - concludendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

6. Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è manifestamente fondato.

8. E’ pacifico che il comune, successivamente al deposito della decisione di questa sezione, n. 8624 del 7 dicembre 2010, ha adottato provvedimenti in deliberata violazione di una sentenza esecutiva del giudice amministrativo, manifestando altresì l’intenzione di reiterare la condotta una volta che la sentenza fosse passata in giudicato, in conclamata violazione dell’obbligo di cui all’art. 112, co. 1, c.p.a.

La delibera consiliare n. 14 del 10 marzo 2011 deve pertanto essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. b), c.p.a.

8.1. Stante la validità ed efficacia del titolo alla esecuzione e perdurando l’inerzia dell’amministrazione, nonostante la rituale proposizione del presente ricorso, va dunque dichiarato l’obbligo del comune di conformarsi al giudicato, provvedendo, entro il termine di 90 giorni - decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte -:

a) a prendere atto dell’avvenuta caducazione degli atti annullati dalla decisione di questa sezione n. 8624 del 7 dicembre 2010 e della nullità della più volte menzionata delibera consiliare n. 14 del 2011;

b) ad adottare tutti i consequenziali atti e comportamenti (anche di reperimento di fondi) necessari o utili, astenendosi dall’avviare l’ iter per la costituzione di un nuovo Consorzio;

c) a dare corso alle coerenti variazioni, da un lato, delle risultanze catastali e urbanistiche (ivi comprese le relative planimetrie e tavole di piano), dall’altro, dell’elenco delle strade comunali di cui all’art. 2, cod. str.;

d) ad adeguare, in senso conforme al giudicato, la segnaletica della strada denominata valle Frej.

8.2. Nella eventualità di inutile decorso del termine di 90 giorni assegnato al comune, si nomina fin da ora, quale commissario ad acta, il signor Prefetto di Torino, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio.

Il commissario provvederà, entro il termine di 90 giorni decorrente dal ricevimento di apposito invito da parte dei ricorrenti:

a) a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza alla sentenza in questione, anche in via di rimozione, integrazione o sostituzione dei relativi atti eventualmente emanati medio tempore dall’amministrazione comunale;

b) ad accedere agli atti dell’amministrazione comunale ed avvalersi dei relativi apparati burocratici.

Valuterà il commissario se ricorrano gli estremi per promuovere l’apertura del procedimento di cui all’art. 141, co. 1, lett. a), t.u. enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché se denunciare, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale penale competente ed alla Procura regionale della Corte dei conti, gli specifici comportamenti omissivi di amministratori e funzionari che ne abbiano reso necessario l’intervento, con consequenziale danno erariale corrispondente alle spese per l’intervento commissariale e quant’altro collegato all’inesecuzione del predetto giudicato.

9. Le spese di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

10. La pronuncia di accoglimento del ricorso in esame si fonda su ragioni manifeste e interviene dopo che in ben tre gradi di giudizio tutte le questioni proposte dal comune di Gassino Torinese sono state esaminate compiutamente.

Deve dunque farsi applicazione dell’art. 26, co. 2, c.p.a. - nel testo originario applicabile ratione temporis – la dove stabilisce che «2. Il giudice, nel pronunciare sulle spese, può altresì condannare, anche d’ufficio, la parte soccombente al pagamento in favore dell’altra parte di una somma di denaro equitativamente determinata, quando la decisione è fondata su ragioni manifeste o orientamenti giurisprudenziali consolidati» .

Ed invero, la nuova formulazione dell’art. 26, co. 2, c.p.a. ad opera del correttivo approvato dal d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, con decorrenza 8 dicembre 2011- << Il giudice condanna d'ufficio la parte soccombente al pagamento di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio, quando la parte soccombente ha agito o resistito temerariamente in giudizio. Al gettito delle sanzioni previste dal presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione.>> - deve ritenersi applicabile ai soli atti introduttivi o di costituzione in giudizio in resistenza, rispettivamente notificati o depositati successivamente all’8 dicembre 2011, in quanto dal carattere sanzionatorio della norma discende che la sua applicazione, in ossequio al principio generale di irretroattività delle fattispecie di responsabilità amministrativa (art. 1, l. n. 689 del 1981), è circoscritta alle condotte processuali successive alla sua entrata in vigore.

Circa l’ambito applicativo della norma e i criteri di liquidazione della speciale indennità, il collegio rinvia, a mente del combinato disposto degli art. 74, co. 1, e 88, co. 1, lett. d), c.p.a., alla sentenza della medesima sezione 31 maggio 2011, n. 3252.

Nella specie il collegio, in assenza di elementi fattuali che consentano l’applicazione di parametri diversi, non ha motivo di discostarsi dal criterio della «percentuale sulle spese di lite» e, conseguentemente, stima equo condannare la parte resistente ad una somma pari a quella liquidata a titolo di rifusione delle spese di giudizio.


Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi