Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-09-26, n. 202308516
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Pubblicato il 26/09/2023
N. 08516/2023REG.PROV.COLL.
N. 03736/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3736 del 2023 proposto da Mecaf S.r.l., Parco Mazzini S.r.l., Soluzioni Edilizie Casa S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante
pro tempore
, rappresentate e difese dall'avvocato A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
del Comune di Ginosa, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione Terza), n. 141/2023, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e del Comune di Ginosa;
Viste le successive memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 105, co. 2 e 87, co. 3, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2023 il Cons. Fabrizio Di Rubbo, udito il difensore di parte appellante e viste le istanze di passaggio in decisione depositate dai difensori delle parti appellate;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso proposto in primo grado, le tre società odierne appellanti, proprietarie di un’area parzialmente edificata del centro abitato di Ginosa - distinta nel catasto al foglio di mappa n. 144, località Parco Mazzini, inserita nell’area P.I.R.P. del vigente P.R.G. nella zona “D1” (aree con suscettività d’uso molto limitata) in area definita e perimetrata “di consolidamento” ai sensi della legge n. 445 del 9 luglio 1908, già classificata R2 (“rischio medio” e, quindi, senza limiti alla edificabilità) dall’Autorità di Bacino - hanno domandato l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto n. 1213 del 3 dicembre 2021 (pubblicato sul B.U.R.P. della Regione Puglia n. 163 del 30 dicembre 2021) del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di approvazione ex art. 68, comma 4-bis, d.lgs. n. 152 del 2006 della modifica definitiva di perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico - assetto idraulico e assetto geomorfologico della ex Autorità di Bacino della Puglia e del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - aree di versante e rischio idraulico della ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, relativamente al Comune di Ginosa, Zona centro urbano e marina, laddove è stata riclassificata come “R4” (rischio massimo) anche la zona in cui insistono le aree di proprietà delle ricorrenti, nonchè di tutti gli atti connessi, proponendo al riguardo varie censure.
Hanno, altresì, proposto domanda di accesso e di relativa condanna dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale a consentire la estrazione di copia della documentazione richiesta con istanza formulata dalla Mecaf S.r.l. in data 25 gennaio 2022.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica e il Comune di Ginosa, nonché l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha eccepito con memoria l’inammissibilità, nei propri confronti, del ricorso per difetto di legittimazione passiva.
Il Comune di Ginosa ha eccepito con memoria il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
Anche l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha depositato una memoria eccependo il difetto di giurisdizione del G.A. in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Le società ricorrenti hanno replicato con memoria.
All’udienza in camera di consiglio del 13 aprile 2022 la difesa di parte ricorrente ha chiesto ex art. 116 comma 2 c.p.a. l'ostensione di alcuni documenti che la difesa erariale si è impegnata ad esibire previa richiesta all'Autorità di Bacino nel termine di venti giorni.
Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti hanno dedotto, sulla scorta della documentazione esibita a seguito della predetta istanza di accesso, nuove ragioni a sostegno delle domande proposte e hanno anche impugnato la delibera della Conferenza Operativa n. 1.5 del 26 maggio 2020, la proposta di riperimetrazione e riclassificazione di Rischio Frana R4 presente negli atti della Segreteria Operativa e della Conferenza Operativa, gli eventuali atti istruttori presupposti alla nuova riperimetrazione e riclassificazione di Rischio Frana R4 per il Comune di Ginosa, la nota prot. n. 3061/2019 del Dirigente Tecnico dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale di richiesta integrazioni, la nota Comune di Ginosa acquisita al prot. 5 agosto 2019 ed i documenti ed elaborati ad essa allegati, le delibere dei verbali e delle schede istruttorie della Conferenza Operativa approvate nelle sedute del 19 ottobre 2021, 10 dicembre 2020, 7 luglio 2020, 26 maggio 2020 nonché la nota del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. n.15414 del 25 maggio 2021, riproponendo al riguardo i motivi presenti nel ricorso introduttivo e formulando ulteriori censure.
All’udienza in camera di consiglio del 25 maggio 2022, la difesa di parte ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare in ragione della fissazione a breve dell’udienza sul merito.
Il Comune di Ginosa e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a., e le ricorrenti rispettive memorie di replica.
All’esito dell’udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, declinata in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Il T.a.r. ha poi dato atto della cessata materia del contendere sulla domanda incidentale d’accesso.
Hanno impugnato tale decisione le società ricorrenti in primo grado, sostenendone l’erroneità per l’estraneità, sotto ogni profilo, della presente causa alla materia delle acque pubbliche.
Si sono costituiti in giudizio, con appositi atti seguiti dal deposito di rispettive memorie, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale e il Comune di Ginosa, chiedendo il rigetto dell’appello.
Con memoria di replica le ricorrenti hanno ribadito la fondatezza dell’impugnazione proposta.
All’udienza camerale del 21 settembre 2023 la causa è passata in decisione.
2. Ritiene il Collegio che il giudice amministrativo abbia giurisdizione sulla presente controversia.
2.1 La causa attiene all’impugnazione, anche con motivi aggiunti, del decreto n. 1213 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, con cui è stata approvata ex art. 68, comma 4 bis, d.lgs. n. 152 del 2006 la modifica definitiva della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico - assetto idraulico e assetto geomorfologico della ex Autorità di Bacino della Puglia e del Piano Stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico - aree di versante e rischio idraulico della ex Autorità di Bacino Interregionale della Basilicata, relativamente al Comune di Ginosa (TA), zona centro urbano e marina, laddove ha riclassificato come “R4” (rischio massimo) la zona in cui insistono le aree di proprietà delle ricorrenti, in precedenza classificata sub R2.
La sentenza impugnata ha premesso che <(…) ai sensi dell’art. 143, lettera a) del Testo Unico n. 1775/1933 è espressamente previsto che appartengono alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in unico grado, i “ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti [definitivi] presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche ”>. Ciò posto, nel caso specifico ha escluso il sussistere della giurisdizione amministrativa, così motivando:
<(…) anche l’impugnazione degli atti di approvazione di un P.A.I., come pure ritenuto in giurisprudenza (Cassazione Civile Sez. Unite, 30/11/2021, n. 37572;Cassazione Civile Sez. Unite ordinanza 18/10/2021, n. 28642;T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 24/03/2011, n. 549 in analoga controversia relativa al Comune di Palagianello;T.A.R. Abruzzo L'Aquila Sez. I, 28/02/2018, n. 72 ,T.A.R. Abruzzo L'Aquila, sez. I, 23 gennaio 2009, n. 44;T.A.R. Veneto, sez. II, 08 ottobre 2004, n. 3622) rientra, di regola, nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, salvo l’ipotesi teorica, nel caso di specie insussistente, che non coinvolga affatto questioni di rischio idraulico.
2.1 In contrario non convincono le pur scrupolose considerazioni svolte dal patrono delle Società ricorrenti, mirate a sostenere la giurisdizione dell’adito G.A. (escludendo quella del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche), perché nella vicenda in esame non verrebbe in rilevo alcuna incidenza di fiumi o corsi d’acqua sul pericolo idrogeologico “R4” (Frane) paventato dall’Autorità di Bacino. Osserva il Collegio che, al di là del fatto che i fenomeni gravitativi (quali frane e crolli) trovano normale causa o concausa nei processi erosivi prodotti dai corsi d’acqua anche sotterranei o comunque da agenti esogeni quali piogge o ghiaccio, resterebbe, in ogni caso inconfigurabile selezionare la giurisdizione sulla base di una previa analisi tecnica che, volta per volta, stabilisca l’estraneità causale o meno dell’acqua dal processo geologico considerato nella pianificazione oggetto di controversia, tenendo peraltro conto che il P.A.I. è mirato per definizione a considerare l’assetto idrogeologico della zona, vale a dire la tipologia di equilibrio raggiunta dal terreno nella sua interazione con l’acqua. >.
2.2 Le società appellanti adducono in contrario anzitutto il fatto – pacifico – che gli atti impugnati attengono al “rischio frana” e non al “rischio idraulico”, con conseguente estraneità della causa, finanche in punto di fatto, alle acque in generale (cfr. la sentenza impugnata: <(…) pericolo idrogeologico “R4” (Frane) paventato dall’Autorità di Bacino >;e l’atto d’appello, pag. 11: < Tali circostanze emergono dagli elaborati progettuali e cartografici approvati dall’AdB (vedi All.20 in corrispondenza del versante di cui si verte) e persino dalle delibere – Delibera n.