Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2023-04-21, n. 202304103

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza breve 2023-04-21, n. 202304103
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202304103
Data del deposito : 21 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2023

N. 04103/2023REG.PROV.COLL.

N. 06888/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 6888 del 2022, proposto dal Comune di Andria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



contro

la società D Infrastrutture S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G R N, C T e M D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;



nei confronti

del signor N C, rappresentato e difeso dall'avvocato M D L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
dell’avv. M D L personalmente, in proprio avendone i requisiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Provincia di Barletta-Andria-Trani; della Regione Puglia; della ASSET - Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio; dell’Azienda agricola S.S. Salvatore di Cirulli Raffaele e Cirulli Nicola Soc. agricola, di Italia Nostra ONLUS, non costituite in giudizio;



per la riforma, previa cautela

della sentenza del T.a.r. Puglia, sede di Bari, sez. II, 1 giugno 2022 n. 815, che ha respinto il ricorso n. 768/2021 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti atti del Comune di Andria, concernenti il progetto dei lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, SP2 dal km 43+265 al km 52+295 così come approvato con deliberazione dalla Giunta della Provincia di Barletta-Trani-Andria 5 agosto 2014 n.80:

a) della deliberazione 27 aprile 2021 n.28, pubblicata all’albo pretorio dal 4 maggio successivo, con cui il Consiglio comunale ha negato ai fini urbanistici l’approvazione del progetto definitivo dell’opera e della corrispondente variante allo strumento urbanistico;

b) della deliberazione 15 aprile 2019 n.21, con la quale il Consiglio comunale si è opposto all’opera;

degli atti connessi, e in particolare:

c) della nota 11 aprile 2019 prot. n.34167 del Sindaco;

d) della nota 5 agosto 2020 prot. n.63259 del Settore pianificazione urbanistica, edilizia privata e controllo del territorio;

e) della relazione analisi di fattibilità della Agenzia regionale strategica per lo sviluppo del territorio, acquisita dal Comune con atto 20 agosto 2020 prot. n. 67705;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della D Infrastrutture S.r.l., di N C e di M D L;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con gli atti di cui meglio in epigrafe, il Comune di Andria si oppone a un’opera pubblica, costituita dai lavori di completamento della tangenziale ovest di Andria, S.P. 2, dal Km 43+265 al Km 52+295, opera approvata dalla Provincia di Barletta-Trani-Andria e affidata quanto alla progettazione esecutiva alla D Infrastrutture (doc. 1 in I grado ricorrente appellato, delibera 28/2021).

2. Per chiarezza, va evidenziato che l’opera in questione, in sintesi estrema, consiste in una nuova strada che va a situarsi a sud dell’abitato di Andria - più a sud rispetto all’attuale tracciato della S.P. 2 già denominata S.S. 98 - ed è composta da un asse viario della lunghezza di circa 9 km, costituito da due carreggiate con 4 corsie con sezione minima di 22 metri, comprende inoltre tre svincoli complessi, quattro cavalcavia, due viadotti il primo di 155 metri e quattro campate, il secondo di 30 metri e cinque campate, e tre sottopassi (per tutto ciò, si veda la sentenza della Sezione 11 luglio 2022 n.5783, che ha deciso un contenzioso pure collegato all’opera stessa).

3. Per quanto qui direttamente interessa, l’opera stessa è compresa tra quelle di rilevanza strategica regionale e interregionale, finanziata con risorse assegnate con delibera CIPE 3 agosto 2011 a seguito di un’intesa istituzionale tra la Regione Puglia e il Ministero per i rapporti con le regioni (sentenza impugnata, p.3, fatto incontestato).

4. Il progetto preliminare dell’opera è stato approvato ancora con deliberazione della Giunta provinciale 6 giugno 2013 n.43.

5. Con atto 10 giugno 2013, prot. n.33825, la Provincia ha richiesto per essa la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale-VIA, cd. decreto screening .

6. Successivamente, con determinazione 28 gennaio 2014 n.142, resa al termine del procedimento di verifica, la Provincia ha ritenuto di procedere alla VIA vera e propria.

7. Nel contempo, con determinazione 4 dicembre 2014 n.3234, la Provincia ha aggiudicato definitivamente alla D l’appalto dei relativi lavori, da eseguire previa acquisizione del progetto definitivo (cfr. sentenza impugnata, fatto storico incontestato).

8. Nell’ambito del procedimento di VIA, la Soprintendenza competente per territorio, con nota 21 febbraio 2018, prot. n.1428, ha espresso parere contrario.

9. Per superare il dissenso di

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi