Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-09-27, n. 202106472

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-09-27, n. 202106472
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202106472
Data del deposito : 27 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/09/2021

N. 06472/2021REG.PROV.COLL.

N. 08379/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8379 del 2020, proposto da
Costruzioni Alaia s.a.s. di Alaia D &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D L, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;

contro

Comune di Falciano del Massico, Asmel Consortile s.c.a r.l., non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ac Costruzioni soc coop., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
Giemme s.a.s. di Maggiarosa Gianna &
C., non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli, sez. I, n. 4607/2020, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ac Costruzioni soc. coop.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Cons. Giovanni Grasso;


Considerato che la società appellate ha allegato e documentato – in ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto in danno dell’aggiudicataria controinteressata – il sopravvenuto subentro nella posizione contrattuale di quest’ultima, per accettazione dell’interpello effettuato dalla stazione appaltante;

Ritenuto che tale circostanza sia tale da determinare l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto, invero, che l’art. 110, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 prevede espressamente che la stipula del nuovo contratto debba avvenire di necessità “ alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario ”, trattandosi, con ciò, di vicenda successoria non compatibile con la coltivazione dell’interesse ad una nuova aggiudicazione in conformità alla offerta negoziale, così come formulata in sede di offerta (cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2476);

Considerato che sussistono giustificati motivi per disporre, tra le parti costituite, l’integrale compensazione di spese e competenze di lite;

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