Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201705354

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-11-20, n. 201705354
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201705354
Data del deposito : 20 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/11/2017

N. 05354/2017REG.PROV.COLL.

N. 05702/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5702 del 2008, proposto da:
P R, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso lo studio Mario Bacci in Roma, via L. Capuana, 207;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Inpdap, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Marinuzzi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via S. Croce in Gerusalemme 55;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 04551/2007, resa tra le parti, concernente accertamento liquidazione sei scatti di anzianita' sul trattamento di buonuscita


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Comando Generale della Guardia di Finanza e di Inpdap;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 novembre 2017 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti gli avvocati avv.to dello Stato Ventrella, D. Marinuzzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’art. 21 della legge n. 232 del 1990 prevede che il personale delle forze di polizia cessato dal servizio per infermità ha diritto ad ottenere 6 scatti biennali del 2,50% quale incremento della base pensionistica, ai fini sia del trattamento di quiescenza che della indennità di buonuscita.

L’odierno appellante, sottufficiale della Guardia di finanza, ha adito il Tar Lazio impugnando il provvedimento col quale il Corpo di appartenenza gli aveva negato tale provvidenza, considerandolo cessato a domanda.

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia esclusivamente pensionistica devoluta alla giurisdizione contabile.

La sentenza è stata impugnata con l’atto di appello oggi all’esame dal soccombente il quale ne ha chiesto l’integrale riforma.

Si è costituito in resistenza l’Inpdap che eccepisce la prescrizione del diritto azionato.

All’udienza del 16 novembre 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.

L’appello è infondato.

Come ben posto in luce dal TAR la provvidenza di cui si discute non incide sul trattamento stipendiale del beneficiario ma soltanto sulla base di calcolo ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita.

Ne consegue che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice contabile.

In tal senso la Suprema Corte ha chiaramente affermato:

La controversia promossa da un pensionato ex dipendente statale (del Ministero dello sviluppo economico) - transitato nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato dall'Agensud (ex Cassa per il Mezzogiorno) - il quale abbia chiesto la riliquidazione della pensione sulla scorta del trattamento stipendiale assunto ad idoneo criterio parametrico, facendo valere a tal fine la misura dell'assegno pensionabile e riassorbibile (di cui all'art. 7 d.l. 7 febbraio 1994 n. 95, non convertito, e dell'art. 9 d.l. 8 febbraio 1995 n. 32, conv., con modificazioni, nella l. 7 aprile 1995 n. 104) attribuito al momento del passaggio alle dipendenze dello Stato, è devoluta alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, quale giudice delle pensioni dei pubblici dipendenti, attenendo la situazione giuridica soggettiva fatta valere esclusivamente alla prestazione pensionistica ed alla relativa misura e non già al trattamento economico relativo al pregresso rapporto di lavoro. ( cfr. SS.UU. n. 8317 del 2010).

L’appello va pertanto respinto. Le spese di questo grado del giudizio sono compensate, non avendo l’amministrazione resistente svolto difese di merito.


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