Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202001244

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-02-18, n. 202001244
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202001244
Data del deposito : 18 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/02/2020

N. 01244/2020REG.PROV.COLL.

N. 05216/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5216 del 2010, proposto da:
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati A B ed A M ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Confalonieri n. 5;

contro

Ministero della Difesa, Commissione Sanitaria d’Appello per l’Aeronautica Militare, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-resa tra le parti sul ricorso n.r.g. -OMISSIS-, proposto per l’annullamento del verbale della Commissione Sanitaria di Appello dell’Aeronautica Militare in data 11 maggio 2000 di reiezione della domanda di concessione dell’equo indennizzo per infermità dipendente da causa di servizio, per l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’equo indennizzo e per la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi e rivalutazione


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il Cons. F G ed udito l’avv. Gaia Stivali per la parte appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- il -OMISSIS-che con domanda presentata al Comando dello Stormo di appartenenza in data 9 novembre 1998, prot. 7315, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle “ -OMISSIS- ” dalle quali era affetto, impugnava il giudizio, formulato nel processo verbale n. 173/00 dell’11 maggio 2000, con cui la Commissione sanitaria di appello dell’Aeronautica Militare, confermando il giudizio espresso dall’Istituto medico legale di -OMISSIS- aveva escluso che l’infermità in questione fosse ascrivibile a causa di servizio.

Il T.A.R. adito disponeva una consulenza tecnica d’ufficio per appurare se i giudizi formulati dalle Commissioni mediche fossero corretti ed attendibili quanto a criterio tecnico e procedimento applicativo ed all’esito, con sentenza del -OMISSIS-respingeva il ricorso.

Il -OMISSIS-ha appellato la decisione di primo grado.

L’amministrazione, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

In vista dell’udienza l’appellante ha depositato una memoria a sostegno delle sue ragioni.

Alla pubblica udienza del 19 novembre 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appellante denuncia, anzitutto, la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa che sarebbero state consumate nel corso della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, per il fatto che l’ausiliare del giudice, acquisiti gli accertamenti radiografici, avrebbe discusso il caso soltanto col consulente dell’amministrazione resistente e senza promuovere confronto dialettico alcuno col consulente di parte ricorrente, cui non sarebbe stato dato avviso della ripresa delle operazioni peritali;
a differenza di quanto ritenuto dal T.A.R., il contraddittorio non sarebbe stato recuperato a posteriori con la produzione di una memoria difensiva e di una nota del consulente tecnico di parte, poiché i diritti violati avrebbero dovuto trovare attuazione nel corso delle stesse operazioni peritali e, dopo di esse, non sarebbe stato possibile alla parte ricorrente esaminare gli esami radiografici, con conseguente nullità della consulenza tecnica di ufficio e della sentenza stessa (pagg.

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