Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-10-25, n. 202107140
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Testo completo
Pubblicato il 25/10/2021
N. 07140/2021REG.PROV.COLL.
N. 07084/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7084 del 2019, proposto da
Top Group S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po n.12;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza) n. 6316 del 2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2021 il Cons. Elena Quadri e udito per la parte appellante l’avvocato Stefano Genovese;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il 20 ottobre 2012 Meb System S.r.l. otteneva dal Kraftfahrt Bundesant di Flensburg l’omologazione CE del dispositivo per traino di autovetture MS 1600, denominato commercialmente Remora.
Il prodotto in questione, ideato, omologato e commercializzato per consentire il traino di un’autovettura, consiste in un dispositivo amovibile applicato alla parte anteriore del veicolo a due apposite golfare avvitate a specifiche sedi filettate applicate in modo permanente al veicolo da trainare. Il traino dell’autovettura avviene a motore spento a mezzo di un cavo collegato ad idoneo repulsore, di tipo omologato per la massa complessiva da trainare e installato sulla testa del timone.
In Italia, la licenza alla commercializzazione del suddetto prodotto veniva ottenuta, in virtù di apposito accordo con Meb System, da Top Group S.r.l., la quale, dopo aver ottenuto l’approvazione di un costruttore all’installazione del timone Remora, presentava una apposita istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’avvio di un ciclo di sperimentazione finalizzato a dimostrare l’idoneità alla circolazione del dispositivo e la rispondenza dello stesso alle prescrizioni di sicurezza stradale e tecniche con la normativa italiana.
Top Group, in data 21 maggio 2013, chiariva che l’omologazione era stata rilasciata dall’Autorità tedesca per la classe E del Regolamento R55 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione di componenti di accoppiamento meccanico di complessi di veicoli [2018/862] – che al punto 2.6.5. individua come dispositivi di Classe E: “ Timoni di tipo non standard compresi i dispositivi a inerzia e analoghi elementi montati sulla parte anteriore del veicolo trainato, o sul telaio del veicolo, che sono idonei all'agganciamento al veicolo trainante mediante occhioni dei timoni, attacchi sferici o dispositivi di traino simili - cfr. allegato 5, punto 5. I timoni possono essere articolati in modo da potersi muovere liberamente sul piano verticale e quindi non sostenere alcun carico verticale oppure essere fissati sul piano verticale e sostenere quindi un carico verticale (timoni rigidi). I timoni rigidi possono essere completamente rigidi oppure montati in modo flessibile. I timoni possono comprendere più componenti e possono essere regolabili oppure a gomito. Il presente regolamento si applica ai timoni che formano unità separate e che quindi non costituiscono parte integrante del telaio del veicolo trainato ”.
Con provvedimento del 2 dicembre 2014 il Ministero si esprimeva nel senso del diniego dell’omologazione del dispositivo Remora se utilizzato per il traino di veicoli e non di rimorchi, atteso che:
a) “ le Direttive comunitarie escludono [..] la possibilità di un treno stradale costituito da due autoveicoli ”;
b) “ l’omologazione ottenuta in Germania dal dispositivo di cui si tratta [..] sia riferita ad un sistema di aggancio idoneo esclusivamente al traino di rimorchi e non [..] al traino di due autoveicoli, tra di loro ”
c) “ l’agganciamento nella forma richiesta è specificatamente vietato dal combinato disposto degli articoli 63 e 159 del vigente codice della strada ”.
Top Group impugnava il provvedimento innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, che respingeva il ricorso con sentenza n. 6316 del 2019, asserendo, sostanzialmente, che il dispositivo in parola può essere commercializzato in tutto il territorio nazionale ma, al contempo, ne statuiva la non conformità alla normativa del Codice della strada qualora utilizzato per il traino di altro veicolo a motore.
La sentenza è stata appellata da Top Group S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) error in iudicando ; violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e ss. TFUE; violazione e falsa applicazione della direttiva 2007/46/UE attuata con il decreto Ministeriale 28 aprile 2008; violazione e falsa applicazione del regolamento CE n. 669/09; violazione e falsa applicazione del regolamento n. 55 (adottato dal Consiglio dell’UE con decisione del 13 marzo 2006); violazione e falsa applicazione della Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 (ratificata con legge n. 308/1995); violazione e falsa applicazione dell’art. 63 d.lgs. n. 285/1992; violazione del principio del primato del diritto eurounitario; violazione del principio dell’obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale a quello eurounitario.
L’appellante ha dedotto che l’istanza rigettata con il provvedimento impugnato aveva ad oggetto, in primis , la richiesta di intraprendere “i provvedimenti previsti per avviare un opportuno ciclo di sperimentazione”. Tale richiesta è sensibilmente diversa rispetto alla domanda di ottenere il riconoscimento, puro e semplice, dell’idoneità del dispositivo alla circolazione. La sentenza meriterebbe, dunque, di essere riformata per omissione di pronuncia sul punto.
Inoltre, la procedura prevista dalla direttiva 2007/46/CE relativa all'omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, attuata nell’ordinamento italiano con il decreto ministeriale del 28 aprile 2008, opererebbe quale garanzia del rispetto da parte dei produttori dei requisiti essenziali in materia di sicurezza e salute pubblica, con la conseguente impossibilità per gli Stati membri di opporsi alla commercializzazione e/o all’utilizzo di un determinato prodotto già omologato, anche per eventuali ragioni di sicurezza e salute pubblica.
L’appellante richiama pure l’art. 1 della Convenzione di Vienna e, nello specifico, la lett. t), dove si parla di complesso di veicoli senza specificare che il veicolo trainato è esclusivamente un rimorchio, e la lett. u), relativa agli