Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310967

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310967
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202310967
Data del deposito : 18 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2023

N. 10967/2023REG.PROV.COLL.

N. 09888/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9888 del 2020, proposto dalla società Essebiesse Power S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Sistina 121;

contro

la Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Beatrice Dell'Isola e R P, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio di rappresentanza della Regione in Roma, via Poli 29;
il Comune di Montesano sulla Marcellana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco e Paolo Pittori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Pittori in Roma, lungotevere dei Mellini 24;
il Comune di Casalbuono, non costituito in giudizio;

nei confronti

della società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Carbone, Francesca Covone e Antonio Iacono, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

per la riforma

della sentenza T.a.r. Campania, sezione staccata di Salerno, sez. I, 2 novembre 2020 n.1605;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Comune di Montesano sulla Marcellana e della società Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2023 il Cons. F G S e viste le conclusioni delle parti come da verbale.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente appellante, impresa attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha a suo tempo presentato alla Regione Campania l’istanza 15 settembre 2005 prot. n. 756604, intesa ad ottenere i titoli necessari a realizzare un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, titoli costituiti com’è noto dall’autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del d. lgs. 29 dicembre 2003 n.387 e dalla positiva valutazione di impatto ambientale, ovvero dal decreto VIA ai sensi degli artt. 19 e ss. del d. lgs. 3 aprile 2006 n.152. Nel decreto finale di autorizzazione, questa istanza è indicata come concernente “ la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica composto da 20 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana ” (per tutto ciò, doc. 11 in I grado Terna, decreto di autorizzazione, ove gli estremi della domanda citata).

2. Su questa istanza, la ricorrente appellante ha ottenuto dapprima il parere favorevole di compatibilità ambientale, con provvedimento della Regione 19 gennaio 2010 n.53, che nel suddetto decreto finale di autorizzazione è indicato come relativo ad un “ impianto di produzione di energia, con tecnologia eolica composto da 20 aerogeneratori della potenza unitaria di 2 MW, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana ” (doc. 11 in I grado Terna, cit.).

3. Sulla stessa istanza la ricorrente appellante ha infine ottenuto l’autorizzazione unica, con il decreto 14 luglio 2010 n.377 (doc. 11 in I grado Terna, cit.). di cui si riassumono i contenuti rilevanti ai fini di causa.

3.1 Esso in dettaglio autorizza “ alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica mediante tecnologia eolica, per una potenza nominale di 40 MW mediante la installazione di 20 aerogeneratori, da realizzare nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana ” su terreni di seguito indicati, nonché “ all'allacciamento alla rete elettrica di Tema, che prevede il collegamento in antenna a 150 kV sulla sezione a 150 kV delle nuova stazione elettrica RTN in classe di isolamento 380 kV da collegare in entra-esce sulla linea a 220kV "Rotonda Tusciano”… ”.

3.2 Il provvedimento di autorizzazione prevede poi che “i lavori, in analogia a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 380/2001, devono avere inizio entro un anno a decorrere dalla data di autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori stessi, pena la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga motivata per fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del proponente. Sono fatte salve cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente e tempestivamente comunicate ”.

3.3 Come è noto, l’art. 15, comma 2, del T.U. 380/2001 prevede appunto che “ il termine per l'inizio dei lavori ” per i quali è rilasciato un titolo edilizio “ non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga
”.

3.4 Il provvedimento prevede, infine, che “ L'autorizzazione, in analogia a quanto disposto al comma 1 dell'art. 1- quater della Legge 27 ottobre 2003 n. 290” meglio detto dell’art. 1 quater del d.l. 29 agosto 2003 n.239, convertito nella legge suddetta, “comunque decade ove il titolare della stessa non comunichi di aver dato inizio ai lavori entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile anche a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale ”.

3.5 A sua volta, l’art. 1 quater del d.l. 239/2003 al comma 1 prevede che il provvedimento “ concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa ”.

4. Successivamente, con atto 15 aprile 2011 n.191 (doc. 20 in I grado Terna) la Regione ha disposto di “ volturare a favore della Terna ” due atti distinti, ovvero “ il decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 kV all'esistente elettrodotto a 220 kV "Rotonda — Tusciano", opera di rete per la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale ” nonché “ il DD n° 51 del 18 febbraio 2011, come rettificato dal DD n. 74 del 02 marzo 2011, avente ad oggetto l'esproprio e/o asservimento di aree occorrenti alla realizzazione e manutenzione di un parco eolico nei Comuni di Casalbuono e Montesano sulla Marcellana ”, ciò è a dire l’atto di esproprio dei terreni sui quali la stazione dovrebbe sorgere.

5. La beneficiaria della voltura, ovvero la Terna S.p.a., che com’è noto è la società a controllo pubblico concessionaria della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, ha successivamente chiesto, ovviamente per le sole opere oggetto della voltura, ovvero per la stazione elettrica, una prima proroga per l’ultimazione dei lavori, motivata con l’intervenuto sequestro del cantiere per atto dell’Autorità giudiziaria penale, in un procedimento i cui dettagli non risultano agli atti, ma non rileva ai fini di questa causa. Con provvedimento della Regione 14 ottobre 2015 ha ottenuto questa proroga, per un periodo corrispondente alla durata del sequestro, successivamente revocato (doc. 1 appellante, provvedimento impugnato).

6. Ancora successivamente, la l.r. Campania 7 agosto 2014 n.16, all’art. 1 comma 164, ha trasferito dalla Regione al Ministero dello sviluppo economico- MISE la competenza in materia di infrastrutture elettriche come quella per cui è causa: “ Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale autorizzate dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), unitamente agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quando l'autorizzazione unica sia stata volturata per tali opere di connessione in favore del gestore della rete elettrica nazionale, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di trasmissione nazionale ”.

7. In base a questa norma, la Terna ha chiesto al MISE una nuova proroga per ultimare i lavori dell’opera oggetto della voltura e l’ha ottenuta con il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 di cui in epigrafe, per altri due anni (doc. 1 appellante, cit.).

8. Parallelamente, il Comune di Montesano sulla Marcellana, contrario al progetto, ha sollecitato la Regione a verificare la situazione della parte di opera rimasta di pertinenza della ricorrente appellante, ovvero del parco eolico propriamente detto (memoria Regione 13 gennaio 2022 p. 5, fatto storico incontestato).

9. Sulla base di questa segnalazione, la Regione ha disposto il sopralluogo di cui al verbale 15 dicembre 2016, con il quale ha riscontrato che “ sulle precitate aree, individuate dal progetto dell'impianto eolico oggetto di autorizzazione regionale n. 377/2010, non esiste alcun aerogeneratore, così come non esiste traccia di alcuna infrastruttura elettrica di collegamento ” (doc. 2 in I grado Regione, verbale citato).

10. Di conseguenza, la Regione, con atto 28 dicembre 2016 prot. n.841553, ha inviato alla società un “ preavviso di provvedimento di decadenza del titolo autorizzativo ”, nel quale ha richiamato l’esito del sopralluogo e ha dato atto che “ nessuna comunicazione di inizio lavori risulta ad oggi essere stata presentata, né tanto meno alcun impedimento per cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del proponente è stato tempestivamente comunicato;
i lavori, dovevano avere inizio entro un anno a decorrere dalla data dell'autorizzazione ed essere ultimati entro tre anni dall'inizio degli stessi;
nessuna richiesta di proroga motivata è stata presentata all'Ente scrivente
”;
ha quindi preannunciato un provvedimento di decadenza del titolo, invitando la società stessa a presentare le proprie osservazioni (doc. 3 in I grado Regione, atto citato).

11. Ritenute queste osservazioni insufficienti, con il decreto 21 marzo 2017 n.2 di cui in epigrafe (doc. 1 appellante), ha dichiarato la decadenza dell’autorizzazione “ facendo salve, in quanto facenti parte della Rete di Trasmissione Nazionale e oggetto di proroga con il provvedimento di cui al punto precedente, le opere volturate a Terna spa con il decreto n. 191 del 15 aprile 2011 ”, in sintesi estrema per il mancato rispetto dell’obbligo di inizio lavori nei termini, così come previsto nell’autorizzazione stessa.

12. Contro questo provvedimento, e contro gli altri atti di cui in epigrafe, la società ha proposto il ricorso di I grado T.a.r. Lazio Roma n.4632/2017 R.G., poi tempestivamente riassunto avanti il T.a.r Campania Salerno con il n. 640/2019 R.G. di cui in epigrafe a seguito dell’ordinanza di incompetenza per territorio del primo Giudice adito 16 aprile 2019 n.4933. In questo ricorso, la società ha dedotto tre motivi di eccesso di potere per falso presupposto ovvero di incompetenza, nei termini che si riassumono per chiarezza.

12.1 Con il primo motivo, ha premesso in fatto che, a suo dire, l’autorizzazione unica 377/2010 più volte citata avrebbe assentito l’impianto come un qualcosa di unitario ed inscindibile, comprensivo sia degli aerogeneratori, sia della stazione elettrica. In quest’ottica, sempre nella prospettiva della società, la voltura a Terna della parte di autorizzazione inerente la stazione elettrica stessa sarebbe stata “ prevista dalla legge affinché l’energia elettrica prodotta dagli aereogeneratori possa essere “trasportata” da Terna (Rete Elettrica Nazionale) nelle case degli italiani, e ciò perché SBS non può autonomamente distribuire la corrente prodotta dagli aereogeneratori direttamente nelle case dei cittadini ma deve necessariamente trasferire l’energia prodotta a Terna affinché sia incanalata nella Rete Elettrica Nazionale ” (ricorso, p. 10). Sempre in quest’ottica, l’avvenuta costruzione di questa stazione elettrica, ad opera di Terna, starebbe a significare che l’opera si sarebbe avviata nei temi previsti (ricorso, p. 11). Ciò premesso, il provvedimento di decadenza emesso dalla Regione sarebbe anzitutto viziato per incompetenza, perché la competenza sarebbe ormai del MISE in forza della normativa sopra citata trattando della seconda proroga, e poi per falso presupposto, perché non sarebbe vero che i lavori non sarebbero mai iniziati.

12.2 Con il secondo motivo, deduce ulteriore falso presupposto, e sostiene che un inizio dei lavori vi sarebbe stato, anche a prescindere dalle opere relative alla stazione elettrica.

12.2.1 Sotto un primo profilo, osserva che il sopralluogo di cui al predetto verbale 15 dicembre 2016 si è svolto senza la presenza di propri rappresentanti, che se vi fossero stati avrebbero potuto, a suo dire, evidenziare “ la massiccia attività che si è svolta ” (ricorso, p. 15 quarto rigo).

12.2.2 A riprova, la società dichiara di avere presentato una “ comunicazione inizio lavori ”, costituita per vero (cfr. doc. 7 appellante) da un “ verbale di inizio lavori ” 11 luglio 2011 sottoscritto dal direttore lavori e da un rappresentante della società stessa.

12.2.3 L’attività svolta poi consisterebbe, sempre secondo la società, nell’avere svolto “tutti gli studi necessari e preparatori alla realizzazione dell’opera ovvero tutta l’attività progettuale, … tutta l’attività di c.d. sminamento ”, nell’avere “ picchettato completamente l’area, … provveduto ad installare gli anemometri, … provveduto ad espropriare i terreni, acquisendoli e provvedendo ai frazionamenti catastali ” nonché trasferendoli a Terna, nell’avere “ provveduto a sottoscrivere le convenzioni con entrambi i Comuni provvedendo anche a concordare il canone annuo per impatto ambientale ” e nell’averlo versato (ricorso, p. 16).

12.2.4 Quest’attività, secondo la parte, sarebbe sufficiente ad integrare l’inizio dei lavori in forza della norma speciale dell’art. 2 comma 159 della l. 24 dicembre 2007 n.244, secondo la quale “Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239”.

12.2.5 Come si riporta per chiarezza, il citato art. 15 comma 1 terzo periodo del d. lgs. 79/1999 valorizza il fatto di “avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa mediante l'acquisizione della disponibilità delle aree destinate ad ospitare l'impianto, nonché l'accettazione del preventivo di allacciamento alla rete elettrica formulato dal gestore competente, ovvero l'indizione di gare di appalto o la stipulazione di contratti per l'acquisizione di macchinari o per la costruzione di opere relative all'impianto, ovvero la stipulazione di contratti di finanziamento dell'iniziativa o l'ottenimento in loro favore di misure di incentivazione previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato ”.

12.3 Con il terzo motivo, deduce infine eccesso di potere per sviamento, e sostiene in sintesi che la Regione avrebbe voluto “ comunque ed in ogni caso impedire la realizzazione dell’opera, per ragioni “politiche” … ” (ricorso, p. 19 sesto rigo dal basso) e che ciò sarebbe dimostrato dal contenzioso sorto intorno all’opera, di cui si dirà.

13. Nel procedimento di I grado, si è costituito in giudizio il Comune di Montesano sulla Marcellana ed ha chiesto la reiezione del ricorso, in sintesi perché, a suo dire, il fatto che sia stata realizzata la stazione elettrica di cui al primo motivo di appello sarebbe ininfluente, in quanto la stazione stessa in realtà non sarebbe mai stata assentita dall’autorizzazione unica 377/2010. Sempre secondo il Comune, ciò sarebbe dimostrato dall’ampio contenzioso, ulteriore rispetto a questa causa, da esso instaurato e al quale si è sopra accennato.

14. Con la sentenza meglio indicata in epigrafe, il T.a.r. Campania Salerno ha respinto il ricorso, nei termini che pure di seguito si riassumono.

14.1 Sul primo motivo, il T.a.r. ha ritenuto “ non … persuasiva la tesi dell’illegittimità dell’impugnata decadenza per effetto dell’asserita sussistenza di un nesso di inscindibilità tra la realizzazione dell’impianto eolico ” e quella della stazione elettrica di Montesano sulla Marcellana, dato che per effetto della voltura parziale del titolo di cui si è detto “ è entrata a far parte della RTN, assumendo così la funzione di nodo di raccolta e trasformazione a beneficio di tutti i potenziali utenti della rete e acquisendo un ruolo di interesse nazionale e non meramente regionale ”. Lo stesso T.a.r. ha evidenziato che questa conclusione sarebbe a maggior ragione valida aderendo alla riferita prospettazione del Comune, per cui in realtà la stazione elettrica non farebbe parte delle opere assentite dall’autorizzazione unica 377/2010.

14.2 Sul secondo motivo, il T.a.r. ha premesso in diritto che secondo la giurisprudenza i requisiti di cui al citato art. 2, comma 159, della l. 244/2007 non sostituiscono, ma si aggiungono alla dimostrazione di avere in concreto avviato l’iniziativa. Ciò posto, ha ritenuto in fatto che la società non avrebbe in concreto fatto nulla e nemmeno avrebbe adempiuto all’onere di chiedere tempestivamente una proroga dell’efficacia del titolo, onere che si impone per evitarne la decadenza anche quando i ritardi, così come affermato dalla parte, dipendano da iniziative giudiziarie altrui.

14.3 Sul terzo motivo, il T.a.r. ha infine ritenuto indimostrata la presunta volontà politica preconcetta di opporsi al progetto dedotta dalla parte.

15. Contro questa sentenza, la società ha proposto impugnazione, con appello che contiene tre motivi, di riproposizione dei motivi dedotti in I grado e di critica alla sentenza impugnata per non averli accolti.

16. Hanno resistito Terna, con atto 5 gennaio 2021 e memoria 27 gennaio 2022, il Comune di Montesano sulla Marcellana, con memoria 8 febbraio 2021, e la Regione, con atto 16 febbraio 2021 e memoria 13 gennaio 2022, ed hanno tutti chiesto che l’appello sia respinto.

17. Parallelamente, il Comune, con istanza 6 maggio 2021, ha chiesto che questo ricorso venisse trattato congiuntamente ai ricorsi nn. 3758/2019, 4136/2019 e 4153/2019 R.G. di questo Consiglio, in quanto connessi per parziale identità di questioni da decidere, dato che in ciascuno di essi vi sarebbe la necessità di stabilire se la stazione elettrica di cui si è detto sia stata effettivamente assentita con i titoli rilasciati per assentire il complessivo originario impianto eolico.

18. All’esito della pubblica udienza del giorno 17 febbraio 2022, la Sezione, con ordinanza 30 marzo 2022 n.2353, ha condiviso quest’ordine di idee e disposto a tal fine un rinvio della trattazione.

19. Da ultimo, alla pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2023, la Sezione ha trattenuto il ricorso in decisione.

20. L’appello è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.

21. È infondato il primo motivo, centrato sul presunto carattere unitario e inscindibile dell’impianto.

21.1 In base a questa premessa, secondo la ricorrente appellante, si dovrebbe concludere che la decadenza dell’autorizzazione sarebbe stata evitata per il solo fatto che siano stati avviati i lavori relativi alla sola stazione elettrica. Questo ordine di idee non va condiviso. Va anzitutto evidenziato che la stazione elettrica in questione, oltre ad esistere in concreto, come manufatto, deve considerarsi regolarmente realizzata anche in senso giuridico. Con la sentenza 23 novembre 2023 n.9994, pronunciata fra parti che comprendono anche quelle di questo processo, la Sezione ha infatti poi accertato, come risulta in particolare dal §17.9 della sentenza stessa, che nel merito l’autorizzazione regionale 14 luglio 2010 n.377 è stata pronunciata su un progetto comprendente anche la stazione elettrica in questione, che quindi si deve ritenere legittimamente assentita, dato che il provvedimento 377/2010 non è stato impugnato ed è ormai inoppugnabile.

21.2 Ciò posto, di un presunto carattere unitario dell’impianto ad avviso del Collegio non si può più parlare a partire dal ricordato contratto 15 aprile 2011 n.191 (doc. 20 in I grado Terna, cit) che ha disposto la “ voltura a favore della Terna ” in particolare del “ decreto dirigenziale n. 377 del 14 luglio 2010, limitatamente alla costruzione ed esercizio della Stazione Elettrica a 380/150 kV di Montesano sulla Marcellana e dei raccordi di collegamento a 220 kV all'esistente elettrodotto a 220 kV "Rotonda — Tusciano ", opera di rete per la connessione alla Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale”.

21.3 È evidente che da questo momento in poi la presunta unitarietà della struttura, come composta dagli aerogeneratori da un lato e dalla stazione elettrica dall’altro deve ritenersi venuta meno, perché quest’ultimo impianto viene considerato un bene a sé stante, e assume oltretutto caratteristiche diverse da quelle in origine previste, venendo configurato non più come al servizio dei soli aerogeneratori della ricorrente appellante, ma come opera della rete nazionale, che dai generatori citati prescinde completamente. Il motivo va quindi respinto perché si basa su una premessa errata in fatto.

22. È infondato anche il secondo motivo di appello, in base al quale la parte sostiene di avere evitato la decadenza in ragione dell’attività che afferma di avere svolto per avviare i lavori.

22.1 In concreto, l’attività in questione è rappresentata, come si è detto, dalla progettazione, dal cd. sminamento dell’area, dall’averla picchettata, dall’avere installato gli anemometri, dall’avere espropriato e trasferito a Terna non meglio precisati terreni e dall’aver sottoscritto le convenzioni con entrambi i Comuni interessati.

22.2 È controverso nella giurisprudenza di primo grado, non risultando pronunce di questo Consiglio, se ai fini della decadenza dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d. lgs. 387/2003 per determinare se i lavori siano stati effettivamente iniziati, siano richiesti cumulativamente, i requisiti previsti dall’art. 15 del t.u. 380/2001 e quelli previsti dalla norma speciale dell’art. 2 comma 159 della l. 244, ovvero solo quelli previsti da quest’ultima: nel primo senso, T.a.r. Umbria sez. I 31 ottobre 2012 n.452 citata dal Giudice di I grado, nel secondo senso T.a.r. Lazio Roma sez. II quater 2 dicembre 2010 n.39945 e T.a.r. Puglia Bari sez. III 22 aprile 2009 n.983, tutte non appellate.

22.3 Nel caso di specie, però, la questione non rileva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di I grado, per due ragioni.

22.3.1 In primo luogo, il provvedimento autorizzativo di cui in concreto si discute ha fatto esplicito riferimento alla fattispecie dell’art. 15 t.u. 380/2001 (v. sopra § 3.2) e non risulta impugnato sul punto. Era quindi necessario quanto questa norma prevede, ovvero un concreto avvio dei lavori per realizzare la struttura, e non una mera attività preliminare - così per tutte C.d.S. sez. IV 3 giugno 2021 n.4239- e tutto ciò pacificamente non vi è stato.

22.3.2 In secondo luogo, per principio altrettanto pacifico, per evitare una decadenza conseguente alla scadenza di un termine, è necessario, per ragioni di chiarezza e certezza giuridica, che la proroga del termine stesso, in astratto concedibile, sia stata effettivamente richiesta prima della scadenza stessa – così per tutte in termini generali C.d.S. sez. IV 16 marzo 2023 n.2757. Nella specie, non consta però alcuna richiesta di tal genere, e pertanto la decadenza deve ritenersi comunque verificata.

23. È da ultimo infondato anche il terzo motivo, che valorizza un presunto “intento persecutorio” delle amministrazioni a danno della ricorrente appellante. Si deve infatti evidenziare che le amministrazioni le quali si sono opposte alla realizzazione dell’impianto in questione non risultano averlo fatto in modi diversi dal ricorso al Giudice amministrativo, e quindi con mezzi giuridici leciti, ed anzi espressione del diritto di difesa in giudizio garantito ad ogni soggetto dell’ordinamento dall’art. 24 della Costituzione.

24. La particolare complessità in fatto della questione presupposta a quella decisa - ovvero come si è detto quella concernente l’esistenza o no del titolo giuridico per realizzare la stazione elettrica più volte citata - è giusto motivo per compensare per intero fra le parti le spese del giudizio.

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