Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2011-03-02, n. 201101318

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2011-03-02, n. 201101318
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201101318
Data del deposito : 2 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10873/2004 REG.RIC.

N. 01318/2011 REG.PROV.COLL.

N. 10873/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

O

sul ricorso in opposizione proposto da G R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;


avverso il decreto presidenziale

n.7712 in data 29 ottobre 2010 che ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso


numero di registro generale 10873 del 2004, proposto da:


G R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;


contro

Comune di Carmignano, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 05199/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA


Visto il decreto presidenziale n.7712 del 29 ottobre 2010;
;

visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 14/12/2010 e depositato il 24 dicembre 2010

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. A M e udito per la parte ricorrente l’avv. Giovannelli;

Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.


Rilevato che non si rinvengono nei motivi dedotti a sostegno dell’opposizione de qua elementi di giudizio idonei ad inficiare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del decreto presidenziale di perenzione qui impugnato;

Rilevato, in particolare, che l’art.9 comma 2 della legge n.205 del 2000 ha previsto che “ a cura della segreteria è notificato alla parti costituite ….apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma della parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stati presentata nuova domanda di fissazione vengono , dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti “ e che con tali disposizioni il legislatore ha disciplinato le formalità che possono condurre alla dichiarazione di perenzione , prevedendo che la Segreteria notifichi l’avviso alle parti costituite nel domicilio eletto, da intendersi nel senso di effettiva conoscenza legale;

che, in tale contesto complessivamente semplificato e volto a ridurre la mole dei ricorsi pendenti, ben può ritenersi che la suddetta conoscenza legale a mezzo di consegna del biglietto effettuata al destinatario possa essere validamente raggiunta anche in forme equipollenti, come quella posta in essere nella fattispecie, purchè risulti con certezza l’avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario ;

che sulla questione giuridica qui fatta valere questa Sezione ha già avuto modo recentemente di pronunciarsi ( vedi ord. n. 494 del 7/12/2010 ) e da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi;

Ritenuto che , alla stregua delle suesposte considerazioni, l’opposizione va respinta;

Rilevato altresì che nulla è da statuire circa le spese della presente fase , non essendosi in essa costituito l’Ente intimato

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