Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza collegiale 2011-03-02, n. 201101318
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N. 01318/2011 REG.PROV.COLL.
N. 10873/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
O
sul ricorso in opposizione proposto da G R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
avverso il decreto presidenziale
n.7712 in data 29 ottobre 2010 che ha dichiarato estinto per perenzione il ricorso
numero di registro generale 10873 del 2004, proposto da:
G R, rappresentato e difeso dall'avv. M G, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
contro
Comune di Carmignano, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Chierroni, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 05199/2004, resa tra le parti, concernente DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA
Visto il decreto presidenziale n.7712 del 29 ottobre 2010;;
visto il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 14/12/2010 e depositato il 24 dicembre 2010
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2011 il Cons. A M e udito per la parte ricorrente l’avv. Giovannelli;
Visti gli artt. 85, co. 4, 5, e 6 e 87, co. 3, cod. proc. amm.
Rilevato che non si rinvengono nei motivi dedotti a sostegno dell’opposizione de qua elementi di giudizio idonei ad inficiare i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del decreto presidenziale di perenzione qui impugnato;
Rilevato, in particolare, che l’art.9 comma 2 della legge n.205 del 2000 ha previsto che “ a cura della segreteria è notificato alla parti costituite ….apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma della parti entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i quali non sia stati presentata nuova domanda di fissazione vengono , dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti “ e che con tali disposizioni il legislatore ha disciplinato le formalità che possono condurre alla dichiarazione di perenzione , prevedendo che la Segreteria notifichi l’avviso alle parti costituite nel domicilio eletto, da intendersi nel senso di effettiva conoscenza legale;
che, in tale contesto complessivamente semplificato e volto a ridurre la mole dei ricorsi pendenti, ben può ritenersi che la suddetta conoscenza legale a mezzo di consegna del biglietto effettuata al destinatario possa essere validamente raggiunta anche in forme equipollenti, come quella posta in essere nella fattispecie, purchè risulti con certezza l’avvenuta consegna e la precisa individuazione del destinatario ;
che sulla questione giuridica qui fatta valere questa Sezione ha già avuto modo recentemente di pronunciarsi ( vedi ord. n. 494 del 7/12/2010 ) e da tale orientamento il Collegio non ha motivo di discostarsi;
Ritenuto che , alla stregua delle suesposte considerazioni, l’opposizione va respinta;
Rilevato altresì che nulla è da statuire circa le spese della presente fase , non essendosi in essa costituito l’Ente intimato